Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/12/2022, n. 48264
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STAGNO D'ALCONTRES GUGLIELMO nato a MESSINA il 20/06/1988 avverso l'ordinanza del 28/02/2022 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere V P;sentite le conclusioni del PG in persona del Sostituto PG K T, che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore di STAGNO D'ALCONTRES GUGLIELMO, avvocato R A del foro di PALERMO il quale, esposti i motivi di ricorso, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.RITENUTO IN FATTO 1. In data 6/8/2020 il P.M. di Milano disponeva il sequestro preventivo in via di urgenza di varie unità immobiliari site nel Comune di Cassina dè Pecchi, di beni mobili registrati e di rapporti bancari relativi all'azienda Società Agricola Cascina Pirola s. r. I., la cui attività prevalente è la produzione e la vendita di fragole la misura del sequestro preventivo in relazione al reato (capo 1) -per il quel erano indagati STAGNO D'ALCONTRES Guglielmo, P F C M, F E e C G R- p. e p. dall'art. 81 cpv, 110 e 603 bis co. 1 n. 2, co. 2 e 4 n. 1 cod. pen. perché, in concorso tra di loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, S D'Alcontres Gu- glielmo (socio unico) e Pilla Fabrizia Carolina Maria, quali di amministratori di di- ritto e di fatto della società agricola Cascina Pirola sri, Fadini Enrico quale addet- to alla sorveglianza dei braccianti, Cazzalini Giuditta Rosa quale addetta alle bu- ste paga, utilizzavano, assumevano e comunque impiegavano manodopera sot- toponendo i seguenti lavoratori • Idron Ngamo, Diallo Abdou Malik, Educa Mohamed, Camara Chefir, Dial- lo Zoumana, Kofi Ibrahim, Aigbihiose Oziegbe, Badji Youna, Bamba Daouda, Bi- danessy Diade, Cuma Steven, Diallo Korka, Dieme Farama, Dieye Mor, Drame Bourama, Godwin Osas, Guirassi Ismail, Haidara Lamine, Babili Dembele, Batily Mohamed, Ewere Michael, me Jhon, Musah Ali, Yeboah Francis, Ibrahim Aziz, Ijeoma Jhon, Jabbi Sidia, Kande Amadou, Komara Valy, Kone Siaka, Kone Ibra- him, Obiri Solomon, Omuwa Ifeanyi, Abaly Alassane, Sangare Mamadou, Conte Mickel, Gyimah Alexander, Kyere Christoper, Achina Emmanuel, Mokobia Ifeanyi, Diallo AIiou, Sanogo Inza, Ahmed Ussif, Musha Osman, Kargbo Abdulai Moha- med, Saho Saikou, Lasane Yussif, Sicir Jarn, Correa Pape, Keita Ousmane, Seidu Unus, Sanogo Drissa, Diana Cheickna, Samoura Noumouke, Ehis Osas, Wadaze Godwin, Touré Keba, Ahmed Ussif, Fatty Kwasu, Musha Osman, Paye Emanuel, Anton Vasyl, Emobya Lucky, Nuhu Dawada, Jatta Saikon, Johnson Destiny, Sylia Thierno, Maria Seny, Njele Emeka Cosmas, Okoh Abraham, Jawara Abdu, Gidu Mane Muhamadu, Gyman Alex, Tania Djegui, Dembele Bougary - alcuni dei quali (Sicir Jam, Ahmed Ussif, Musha Osman) dormivano in container privi di riscal- damento e cucina, in pessime condizioni igieniche, dietro il corrispettivo di 100 euro mensili a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno, an- che usando minaccia;condizioni di sfruttamento e di approfittamento del loro stato di bisogno consistito:• nel corrispondere a ciascun lavoratore una paga oraria netta di C 4,00, nonostante nel CCN fosse prevista una paga oraria di C 9,90 lordi (pari a un im- porto netto variabile tra C 7,90 e C 8,30) senza corrispondere né le maggiorazio- ni previste dal CCN nella misura del 25%, 35°/o e 40% (rispettivamente per le prestazioni di lavoro straordinario, festivo e straordinario festivo)', né alcuna re- tribuzione durante il periodo di prova precedente all'assunzione;• nell'imporre a ciascun lavoratore una prestazione di almeno 2 ore e mezzo di lavoro straordinario giornaliero, non retribuito, ma a volte anche di più, violando sistematicamente la normativa sull'orario di lavoro;• nella violazione della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavo- ro, atteso che nell'azienda agricola non vi erano servizi igienici, lavabi, refettorio e luogo per riposare a disposizione dei lavoratori e che venivano fatti utilizzare prodotti fitosanitari a lavoratori non abilitati, non avendo frequentato i corsi pro- fessionali previsti dalla normativa di settore;• nella sottoposizione dei lavoratori a metodi di sorveglianza e condizioni lavorative degradanti e finalizzati a monitorare la produttività, sia in termini qua- litativi che quantitativi, mettendo dei biglietti con il loro nome e controllando a fine giornata il numero delle cassette raccolte, impedendo loro di parlare durante la prestazione lavorativa, di consultare il rispettivo telefono cellulare, di assen- tarsi dal posto di lavoro per bere l'acqua, e rivolgendo loro reiterate ingiurie quali "coglione, negro di merda, animale, africano di merda, maiale". Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto con la minaccia a. di essere allontanati dall'azienda per un determinato periodo (un gior- no/una settimana/un mese) a seconda degli errori commessi', come nel caso in cui fossero stati trovati ad utilizzare il proprio telefono cellulare, ovvero avessero parlato tra di loro durante l'orario di lavoro, ovvero avessero bevuto l'acqua al- zandosi in piedi anziché rimanere accasciati sul proprio posto, ovvero si fossero rifiutati di eseguire un lavoro loro affidato, secondo le modalità meglio descritte nella conversazione telefonica avvenuta tra S F il 4/6/2020 prog. n. 55 (S: "domani incominciamo a buttarli fuori uno alla volta anche quelli vec- chi, comincia a buttarne uno, no? E vediamo gli altri.., il primo che rompe i co- glioni va a casa, vediamo se gli altri non stanno attenti... questo deve essere l'atteggiamento perché con loro devi lavorare in maniera tribale, come lavorano loro, tu devi fare il maschio dominante.., è quello il concetto, io con loro sono il maschio dominante.., è così.. io sono il maschio dominante!")", b. di non essere più richiamati qualora non avessero raccolto "abbastanza fragole" (29/30 cassette a giornata lavorativa)", ovvero non avessero eseguito il lavoro a loro assegnato in tempi rapidi, c. di non poter concludere la loro giornata lavorativa fino a quando non avessero terminato il compito a loro assegnato, quale la pulizia dei campi dalle erbacce;d. di prendere e trattenere anche per un giorno intero il loro telefono cel- lulare nel caso fossero stati colti a metterlo in carica;e. di costringerli a procedere nuovamente alla pulizia delle piante, senza alcuna retribuzione, qualora il controllo fatto a fine lavoro avesse dato esito ne- gativo;e con l'aggravante di aver reclutato un numero di lavoratori superiore a tre. In Cassina dè Pecchi in epoca anteriore (almeno dal 2018) e prossima alla data del sequestro eseguito in data 10/8/2020. Nel medesimo procedimento nei confronti della SOCIETÀ AGRICOLA "CA- SCINA PIROLA" SRL si procedeva (capo 2) per l'illecito amministrativo di cui agli artt. 5 co 1 lett. a) e 25-quinquies lettera a) d.lgs. n. 231/2001 in relazione all'art. 603 bis co, I n. 2, co. 2 e 4 n. 1 c.p. perché non adottava adeguatamente ed efficacemente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire la commissione di reati della specie di quello verifi- catosi o comunque non vigilava adeguatamente sull'osservanza di un ipotetico modello organizzativo predisposto al fine di prevenire la commissione di reati, rendendo possibile e comunque non impedendo che STAGNO D'ALCONTRES Gu- glielmo e P F C M, nella loro qualità di Amministratori, commettessero il reato di cui al capo 1). In Milano e Cassina de' Pecchi accertato alla data del sequestro eseguito il 10.8.2020 Con provvedimento emesso del 20/8/2020, il G. I. P. convalidava il de- creto emesso in via di urgenza dal P. M. ed emetteva il richiesto decreto di se- questro preventivo, a cui seguiva la nomina dell'amministratore giudiziario dott. Vincenzo P. 2. In data 12/2/2021, gli Avv. Vinicio NARDO, Fulvio SIMONI e Tomma- so AUTRU RYOLO, difensori di fiducia di STAGNO D'ALCONTRES Guglielmo e di PILLA Fabrizia Carolina, depositavano istanza di revoca del sequestro preventivo e di sostituzione dello stesso con il controllo giudiziario ex art. 3 L. n. 199/2016.A fronte del parere negativo espresso dal Pubblico Ministero, il 15/2/2021, il G. I. P. revocava il sequestro preventivo e disponeva il controllo giudiziario ai sensi dell'art. 3 L. n. 199/2016 dell'azienda, nominando ammini- stratore giudiziario il dott. P (già amministratore giudiziario dei beni in se- questro). A seguito dell'appello proposto dal P.M. avverso detto provvedimento, il Tribunale del Riesame emetteva ordinanza in data 29/3/2021 con cui annulla- va l'ordinanza del G. I. P. del 15/2/2021 e ripristinava - con riferimento appunto al reato di cui al capo 1 - il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 cc. 1 e 2 cod. proc. pen. del complesso aziendale facente capo alla Società Agricola Casci- na Pirola s. r. 1., ripristinando quindi il sequestro già disposto con decreto del G.I.P. del 20/8/2020. Avverso il provvedimento emesso dal Tribunale per il Riesame veniva quindi proposto ricorso per Cassazione dai difensori di STAGNO d'ALCONTRES Guglielmo, PILLA Fabrizia Carolina e della Società Agricola Cascina Pirola. Il P.M. non dava esecuzione a detto provvedimento di sequestro emesso dal Tribunale del Riesame ritenendo di dovere seguire le indicazioni di Sez. 3, n. 25052/2020 circa l'esecutività del provvedimento. 3. Nelle more della decisione del ricorso presentato davanti alla Corte di Cassazione, il P.M. presentava al GUP altra richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo, in cui evidenziava alcuni elementi di novità, richiesta ac- colta dal GUP con ordinanza del 31/7/2021 con cui disponeva «il sequestro preventivo del complesso aziendale facente capo alla Società Agricola Cascina Pi- rola S. r. 1., con sede in Milano, Via Marcona n. 6, e dei beni descritti nel prov- vedimento emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano in data 20/8/2020, ai ff. da 20 a 23, qui da intendere integralmente richiamati e trascritti». Questo provvedimento era impugnato dalle difese davanti al Tribunale del Riesame che all'esito della udienza del 24/9/2021 ne disponeva l'annullamento per due ordini di motivi, che possono così sintetizzarsi. a. Il provvedimento in data 31/7/2021 disponeva il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 co. 1 e 2 cod. proc. pen. (e quindi anche ai fini di confisca) in relazione agli artt. 603 bis 2 c.p. e 19 D.Lgs. n. 231/2001, come emergeva chiaro anche dalla richiesta del P.M., ed era quindi emesso a tutta evidenza sia in relazione al reato di cui al capo 1 di incolpazione sia in relazione all'illecito am- ministrativo di cui al capo 2 di incolpazione, (incolpazione formulata dal P.M. all'atto dell'esercizio della azione penale), circostanza questa che lo differenziava dal provvedimento emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano in data 20/8/2020 e anche dal provvedimento emesso dal Tribunale del Riesame in data 29/3/2021 con cui era ripristinato detto provvedimento e disposto - appunto con riferimento al reato di cui al capo 1 - il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 co. 1 e 2 cod. proc. pen. del complesso aziendale facente capo alla Società Agri- cola Cascina Pirola s.r.I.. Il provvedimento di sequestro era annullato nella parte in cui disponeva il sequestro preventivo in relazione all'illecito amministrativo di cui al capo 2 di in- colpazione ai sensi dell'art. 53 D.Igs. 23 1/01, in relazione all'art. 19 ed agli artt. 5, comma 1, lett. A), e 25 quinquies lettera A), del medesimo disposto normati- vo, per mancanza assoluta di motivazione circa gli elementi da cui desumere il nesso di derivazione dei beni sottoposti a sequestro dal reato da cui discende l'il- lecito amministrativo di cui al capo 2, (e circa la indicazione di quale sia stata la entità del profitto del reato contestato al capo 1). L' art. 19 del D.Igs. 231/01 prevede infatti la confisca esclusivamente dei beni che siano profitto del reato da cui discende l'illecito amministrativo, ma nes- suna indicazione sul punto emerge né dalla richiesta del P.M. (che si limita ad in- dicare nella parte conclusiva della richiesta l'art. 19 D.Lgs. n. 231/2001 tra le norme sottostanti e legittimanti la richiesta di sequestro) né dal decreto di se- questro oggetto della impugnazione. b. Per quanto riguarda la parte del provvedimento con cui è stato disposto il sequestro ex art. 321 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui al capo 1 di in- colpazione il Tribunale rilevava che esso era una mera duplicazione del provve- dimento emesso dal Tribunale del Riesame ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen. in data 29.3.2021, provvedimento da ritenersi del tutto valido ed efficace. E questa Corte di Cassazione il 15/2/2022 e il 24/3/2022, con le sen- tenze di questa Sez. 4 n. 13321/2022 e 22168/2022 dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal P.G. contro tale ordinanza sul rilievo della sopravvenuta carenza di interesse della parte pubblica ricorrente a proporre il ricorso in esame, risultando nel frattempo acquisita agli atti la comunicazione dello stesso Ufficio del PM ricorrente in ordine all'intervenuta esecuzione, nell'ambito del medesimo procedimento, del provvedimento di sequestro preventivo sui beni aziendali del 29/3/2021. Veniva meno, dunque, definitivamente il secondo sequestro.
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