Cass. civ., sez. VI, ordinanza 27/08/2020, n. 17861
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In tema di legato in sostituzione di legittima, ove questo abbia ad oggetto il diritto di usufrutto ed il beneficiario muoia prima di averlo accettato, la facoltà di rinunziarvi, quale potere inerente al rapporto successorio in atto, non esauritosi con il definitivo conseguimento del legato, si trasmette all'erede del legatario, divenuto titolare "iure hereditatis" dell'azione di riduzione; né rileva, in senso contrario, che l'erede medesimo non possa subentrare nel diritto già acquistato dal proprio dante causa, potendo egli comunque scegliere se renderlo definitivo, assumendo su di sé obblighi ed eventuali diritti nascenti dall'estinzione dell'usufrutto ovvero rinunciarvi, in tal modo assolvendo all'onere cui è subordinata l'azione di riduzione.
Sul provvedimento
Testo completo
8 1 0 2 . .5 o i 7 n i l c e o d r t 1 a p 2 o - t i s u t s a a r g S 1 7861 /2 0 l i a d .li o s s v e v A m . LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE m d a r o e t , s n n SESTA SEZIONE CIVILE - 2 e r o r o C c . i ib R Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: l Oggetto e d Dott. LUIGI G LBARDO - Presidente - SUCCESSIONI Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere - Ud. 11/06/2020 - Dott. LUIGI ABETE - Consigliere - CC - Rel. Consigliere - R.G.N. 14161/2019 Dott. G TESCO Dott. ANTONIO SCARPA - Consigliere - Rep. hon 17861 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14161-2019 proposto da: M R, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE DI BARTOLO 22, presso lo studio dell'avvocato D C, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA SORO;
- ricorrente -
contro
B G M, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati FRANCESCO DELITALA, CORRADO PALICI DI SUNI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 81/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 18/02/2019;
نا و 0 5 28 0 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. G TESCO.
FATTI DI CAUSA
E RAGIONI DELLA DECISIONE Brau Nicolina è destinataria, in base al testamento pubblico del coniuge M L, deceduto il 17 aprile 2004, di un legato in sostituzione di legittima. Il legato sostitutivo ha per oggetto il diritto di usufrutto vitalizio su un terreno compreso nell'eredità. conIl coniuge legittimario, legatario in base al testamento, raccomandata del 28 febbraio 2005 indirizzata all'erede universale, si esprime tramite procuratore generale in questi termini: «Le disposizioni testamentarie [...], nel disporre in suo favore come erede universale ledono la quota di legittima spettante di diritto alla signora Brau quale coniuge del sig. M, che ammonta alla metà del patrimonio del defunto. Tali disposizioni, pertanto, saranno soggette a riduzione nei limiti del consentito come previsto per legge». In data 22 luglio 2007 la Brau muore e suo unico erede è, in base a testamento olografo, Brau Gesuino, il quale, nella suddetta qualità di unico erede di Brau Nicolina, dichiara formalmente di rinunciare al legato sostitutivo disposto dal M in favore della sua dante causa. Tale dichiarazione è resa con raccomandata del 18 marzo 2008 diretta all'erede universale. A tale dichiarazione è seguita la domanda di riduzione delle disposizioni testamentaria di M L, proposta da Brau Gesuino nei confronti di M R dinanzi al Tribunale di Sassari. Il tribunale ha accolto la domanda e ha attribuito all'erede della legittimaria una quota di comproprietà del terreno caduto nella تان successione. Ric. 2019 n. 14161 sez. M2 - ud. 11-06-2020 -2- Proposta impugnazione da parte di M R, la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la sentenza di primo grado. La corte di merito ha riconosciuto che la lettera del 28 febbraio 2005 (quella spedita in vita della legittimaria) conteneva l'univoca rinuncia al legato sostitutivo ordinato in favore del coniuge nel testamento pubblico di M L;
a tale argomento essa ha aggiunto che, in ogni caso, la rinuncia era stata reiterata con la lettera del 18 marzo 2008, allorché l'erede della legittimaria aveva formalmente rinunciato al legato in sostituzione di legittima disposto in favore della propria dante causa nel testamento di M L. Per la cassazione della sentenza M R propone ricorso sulla base di due motivi. B G M resiste con controricorso. La causa, su conforme proposta del relatore, è stata fissata per l'adunanza camerale dinanzi alla sesta sezione civile della Corte. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 551, 649, 553 e ss. c.c. Il ricorrente sostiene, da un lato, che la dichiarazione fatta in vita dalla Brau non conteneva una univoca rinuncia al legato in sostituzione di legittima, non essendo la stessa dichiarazione incompatibile