Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2020, n. 28568
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: CIORBA CLAUDIA nato il 04/06/1976 avverso la sentenza del 13/07/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L O che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio udito il difensore
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Mantova, in data 30.4.2013, aveva condannato C C alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto ex art. 600 octies, c.p., in rubrica ascrittole, concedeva all'imputata il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Brescia, lamentando violazione di legge, difettando i presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Evidenzia il ricorrente che l'imputata aveva già usufruito di tale beneficio, in sede di applicazione della pena di mesi uno e giorni dieci di arresto per il reato di cui all'art. 671, c.p., disposta con sentenza emessa il 3.11.1999. Sicché, anche in considerazione della continuità normativa esistente tra l'abrogato articolo 671, c.p., e la nuova fattispecie delittuosa di cui all'art. 600 octies, c.p., la pena inflitta con la sentenza oggetto di ricorso poteva essere sospesa solo subordinando il beneficio concesso ad uno degli obblighi previsti dall'art. 165, co. 2, c.p.
3. Il ricorso è fondato e va accolto. Effettivamente nella sentenza oggetto di ricorso la corte di appello di Brescia ha concesso all'imputata il beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi due di reclusione irrogata dal giudice di primo grado, ai sensi. di quanto disposto dagli artt. 163, co. 1, 164, c.p., sulla base di una prognosi favorevole circa il futuro comportamento dell'imputata, "tenuto conto che la stessa non risulta avere commesso ulteriori reati in epoca successiva
udita la relazione svolta dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L O che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio udito il difensore
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Mantova, in data 30.4.2013, aveva condannato C C alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto ex art. 600 octies, c.p., in rubrica ascrittole, concedeva all'imputata il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Brescia, lamentando violazione di legge, difettando i presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Evidenzia il ricorrente che l'imputata aveva già usufruito di tale beneficio, in sede di applicazione della pena di mesi uno e giorni dieci di arresto per il reato di cui all'art. 671, c.p., disposta con sentenza emessa il 3.11.1999. Sicché, anche in considerazione della continuità normativa esistente tra l'abrogato articolo 671, c.p., e la nuova fattispecie delittuosa di cui all'art. 600 octies, c.p., la pena inflitta con la sentenza oggetto di ricorso poteva essere sospesa solo subordinando il beneficio concesso ad uno degli obblighi previsti dall'art. 165, co. 2, c.p.
3. Il ricorso è fondato e va accolto. Effettivamente nella sentenza oggetto di ricorso la corte di appello di Brescia ha concesso all'imputata il beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi due di reclusione irrogata dal giudice di primo grado, ai sensi. di quanto disposto dagli artt. 163, co. 1, 164, c.p., sulla base di una prognosi favorevole circa il futuro comportamento dell'imputata, "tenuto conto che la stessa non risulta avere commesso ulteriori reati in epoca successiva
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