Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/05/2019, n. 14063
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Testo completo
SENTENZA sul ricorso 16402-2017 proposto da: LICCIARDELLO CLARA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio degli avvocati ENRICO IVELLA, FRANCESCO SAVERIO IVELLA che la rappresentano e difendono;- ricorrente -contro LIMONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 31, presso lo studio degli avvocati FABIO PULSONI, RAFFAELLA RAPONE, SIMONA PRUDENTE che la rappresentano e difendono;- controricorrente - avverso la sentenza n. 2236/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/04/2017 R.G.N. 374/2017;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2019 dal Consigliere Dott. E B;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'Avvocato FRANCESCO SAVERIO IVELLA;udito l'Avvocato SILVIA MARESCA. n. 16402/2017 R.G. FATTI DI CAUSA 1. La Corte di appello di Roma, confermando la sentenza del Tribunale della medesima sede pronunciata in sede di opposizione ex art. 1, comma 57, della legge n. 92 del 2012, ha rigettato la domanda di annullamento del licenziamento intimato dalla Limoni s.p.a. a C L con lettera del 12.1.2015, addetta alle vendite, per aver utilizzato la fidelity card, riservata ai dipendenti, per l'acquisto di alcuni prodotti destinati alla madre e per aver consentito alla stessa di partecipare ad un concorso per la promozione di prodotti della campagna Cielo Alto senza aver effettuato alcun acquisto. 2. La Corte respingeva il reclamo proposto dalla lavoratrice rilevando che l'utilizzo della card dipendenti a favore di un familiare, espressamente vietato dal regolamento aziendale, e la conseguente applicazione di uno sconto indebito nonché l'utilizzo dello scontrino per la partecipazione ad un concorso riservato ai clienti integravano una condotta che violava gravemente i doveri di correttezza della lavoratrice, suscettibile di ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario. 3. Per la cassazione di tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso affidato a sei motivi. La società resiste con controricorso illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 30 della legge n. 183 del 2010, 2106 e 2119 cod.civ., 220, 225, 229 C.C.N.L. settore Commercio 18.7.2008 (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, omesso di effettuare la valutazione comparativa tra condotta tenuta dal dipendente e previsioni del contratto collettivo, che riservano la sanzione espulsiva solamente ad ipotesi di ben maggiore livello di intenzionalità ed offensività integranti, praticamente, ipotesi di reato. 2. Con il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo si denunzia violazione degli artt. 2106, 2119 cod.civ., 7 della legge n. 300 del 1970, 111 Cost. nonché vizio di motivazione (in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, motivato in maniera contraddittoria ed illogica nella misura in cui ha ritenuto leso il vincolo fiduciario e altresì violato il regolamento aziendale ("Manuale per la sicurezza e la prevenzione delle differenze inventariali nelle profumerie Limoni") mediante l'uso indebito della fidelity card, trascurando che il suddetto regolamento prevede l'intimazione del licenziamento solamente ove t(tcomportamenti inadempienti derivi grave danno patrimoniale all'azienda. La Corte, inoltre, ha trascurato, con riguardo al criterio della proporzionalità tra infrazione e sanzione, l'elemento intenzionale, posto che la dipendente ben poteva acquistare prodotti da regalare n. 16402/2017 R.G. alla madre, effettiva fruitrice finale dei prodotti, ed aveva inserito - nella cartolina relativa al concorso a premi - i dati della madre proprio perché il concorso aveva scopo promozionale.
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