Cass. civ., SS.UU., ordinanza 14/12/2022, n. 36628

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 14/12/2022, n. 36628
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36628
Data del deposito : 14 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

re - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6540-2022 proposto da: R C G, rappresentato e difeso dagli avvocati P L G ed A C giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente - Ric. 2022 n. 06540 sez. SU -ud. 06-12-2022 -2- nonché

contro

PROCURA GENERALE CORTE CONTI;
-controricorrente- avverso la sentenza non definitiva n. 19/2021 depositata il 08/02/2021, nonché la sentenza definitiva n. 136/2021 della CORTECONTI SICILIA sez.giurisdiz. di PALERMO, depositata il 04/08/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere Dott. M C;
Lette le memorie del ricorrente;

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2001 era costituita La Sostare s.r.l. come società in house, con capitale sociale interamente detenuto dal Comune di Catania, unico socio con poteri di direzione e coordinamento, il cui scopo è la gestione dei parcheggi a pagamento e, quindi, la vendita di tagliandi di sosta, la gestione della segnaletica, la redazione di verbali di contestazione di mancato pagamento della sosta, con conseguente applicazione di sanzione pecuniaria ed attività comunque connesse. Della società sono organi l’assemblea dei Soci, il consiglio di amministrazione, composto da tre membri, uno dei quali con funzioni di Presidente e legale rappresentante, ed un collegio sindacale, organo di controllo interno, ed è prevista anche la figura del Direttore Generale, responsabile del personale, dell’organizzazione e direzione degli uffici e dei servizi nonché della “regolarità delle gestioni tecniche, commerciali ed Ric. 2022 n. 06540 sez. SU -ud. 06-12-2022 -3- amministrative in conformità delle decisioni o delle direttive impartite dagli organi sociali”. Il controllo del socio unico, Comune di Catania, è assicurato da un Comitato unitario di indirizzo strategico e controllo gestionale (Organo di Controllo analogo). Al termine di una riunione, tenutasi il 7 maggio 2013, tra i vertici della Sostare, Presidente Camillo Gianfranco R e Direttore Generale Giacomo S, e le rappresentanze sindacali, in attesa del rinnovo della convenzione con il Comune, scaduta nel 2012, ed in previsione di un incremento delle attività assegnate alla società, veniva approvato un aumento da 30 a 33 del monte ore settimanale per singolo lavoratore. Con nota del 13 giugno 2013, a firma del Presidente R e del Direttore Generale S, veniva comunicata ai dipendenti l’estensione dell’orario di lavoro, con decorrenza 1° luglio 2013. In data 25 giugno 2013, l’aumento del monte ore veniva approvato dal consiglio di amministrazione (Presidente R, Consiglieri B e V) alla presenza del collegio sindacale (Presidente C, sindaci G e P). Il 28 aprile 2014, in sede di Assemblea Ordinaria, il rappresentante del Comune di Catania rilevava che l’incremento generalizzato dell’orario di lavoro comportava un aumento dei costi di circa 500.000,00 euro annui, non giustificati da un corrispondente aumento dei ricavi. Ric. 2022 n. 06540 sez. SU -ud. 06-12-2022 -4- Il 31 luglio 2016 veniva, infine, stipulato il nuovo contratto di servizio tra Comune e società Sostare, in base al quale trovava giustificazione l’aumento delle ore lavorative già applicato dal 1° luglio 2013. La Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, ritenendo ingiustificata e fonte di danno all’erario la spesa di euro 1.232.214,53, corrispondente all’aumento delle ore lavorative per il periodo 1° luglio 2013 (decorrenza dell’aumento) – 31 luglio 2016 (stipula del nuov o contratto di servizio), conveniva in giudizio il Direttore Generale S, che aveva sottoscritto l’accordo sindacale del 7 maggio 2013, dal quale era scaturito l’aumento del monte ore, il Presidente R (nella duplice veste di Presidente del primo C.d.A. e firmatario dell’accordo sindacale che disponeva l’aumento delle ore lavorative), gli altri due membri del primo C.d.A., B e V, che insieme al Presidente R avevano approvato l’aumento, ed i membri del secondo C.d.A. nelle more subentrato, in quanto, ad avviso dell’Organo requirente, non avevano adottato alcun provvedimento che annullasse, o almeno limitasse, gli effetti dannosi dell’operato del precedente organo gestorio, nonché i membri del collegio sindacale (C, G e P), che non avrebbero esercitato il loro potere/dovere di controllo al fine di evitare il danno erariale. Con la sentenza n. 621/2019 il giudice contabile rigettava l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai convenuti S, B, V, T, C, Ric. 2022 n. 06540 sez. SU -ud. 06-12-2022 -5- G e P, nonché l’istanza di sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione della controversia civile, avanzata dal Direttore S. Disattese altre eccezioni preliminari, per quanto rileva in questa sede, era altresì respinta la deduzione del R di insindacabilità delle scelte discrezionali. Respinte anche le richieste istruttorie, il Collegio rilevava che l’irrazionalità della scelta di incrementare il numero delle ore si manifestava palesemente sin dall’inizio, e nella quantificazione del danno, detraeva dalla somma contestata dalla Procura alcune voci corrispondenti a servizi supplementari e sperimentali richiesti in via provvisoria dal Comune, ravvisando quindi la responsabilità del R e dei membri del primo C.d.A., con esclusione della responsabilità del collegio sindacale nonché quella del secondo C.d.A. Con appello incidentale, proposto a seguito di gravame principale di altri convenuti, Camillo Gianfranco R, eccepiva in primis il difetto di giurisdizione, unitamente alla violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.L.vo 175/2016, in relazione all’art. 111 della Costituzione. In particolare, si assumeva l’inesistenza di un rapporto di servizio tra gli organi della società stessa e l’amministrazione e, di conseguenza, si lamentava la mancata partecipazione al giudizio del Comune di Catania, socio unico della Sostare s.r.l. Era poi sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del D.L.vo 175/2016, in relazione agli artt. 3, 24, 25, 41, 97, 103 e 111 Cost., degli artt. 6 e 4 Prot.7 CEDU per Ric. 2022 n. 06540 sez. SU -ud. 06-12-2022 -6- violazione dell’art.117, comma 1, Cost. e degli artt. 2393, 2393bis, 2476 e 2449 c.c. nella parte in cui non prevedono che il P.M. contabile possa esercitare l’azione di responsabilità nei confronti di una società a partecipazione pubblica e/o in house davanti al Tribunale delle imprese. Si contestava anche la correttezza del merito della decisione e la quantificazione del danno. All’udienza del 16 ottobre 2020, il difensore del R ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 10 del R.D. 1214/1934, per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, nonché con l’art. 6 della CEDU, “nella parte in cui non richiedono un periodo di decantazione per il magistrato contabile che passi dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti da esercitarsi in ambito territoriale diverso da quello di provenienza”, eccezione poi reiterata con la memoria del 20 gennaio 2021, e ciò in quanto “la presenza nel collegio giudicante di un magistrato con funzioni requirenti sino a poco tempo addietro viola le condizioni di parità di cui fa menzione l’art.111 Cost. Risulta decisivo in fatto il rapporto di colleganza all’interno di un assetto organizzativo che vede quotidianamente lavorare assieme i magistrati addetti ad una sezione di appello relativamente piccola come quella siciliana: i Colleghi devono decidere su una vicenda azionata appunto dalla Procura della quale altro Collega faceva parte”. Con sentenza parziale n.19/A/2021 del 26 gennaio/8 febbraio 2021, La Corte dei Conti in sede di appello ha rigettato Ric. 2022 n. 06540 sez. SU -ud. 06-12-2022 -7- l’eccezione didifetto di giurisdizione;
ha dichiarato l’estinzione del giudizio con riferimento alla posizione di Giacomo S;
ha dichiarato inammissibile, in quanto non rilevante ai fini del presente giudizio, la questione di legittimità costituzionale sollevata dall’appellante Camillo Gianfranco R;
ha sospeso il giudizio sul merito, in attesa del supplemento istruttorio disposto con separata ordinanza. In particolare, evidenziava che la previsione di cui all’art. 12 del Testo unico delle società a partecipazione pubblica (TUSP D. Lgs. n. 175/2016), a mente del quale i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina in materia di società di capitali, fatta salva la giurisprudenza della Corte dei Conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house, non giustificava il difetto di giurisdizione eccepito, in quanto, una volta presenti i presupposti perché possa assumersi di essere al cospetto di una società in house, sussiste la giurisdizione contabile ove sia fatto valere il danno cagionato al patrimonio della stessa società. Inoltre, ciò non preclude il concorso con la giurisdizione ordinaria, in quanto la proposizione di entrambi i giudizi non determina alcuna violazione del principio del ne bis in idem, avuto riguardo alla costante affermazione per la quale, una volta intervenuta una condanna in una delle due sedi e per i medesimi fatti, non è possibile pervenire alla duplicazione del risarcimento. Ric. 2022 n. 06540 sez. SU -ud. 06-12-2022 -8- Quanto alla questione di legittimità costituzionale prospettata dal R per il fatto che del Collegio giudicante faceva parte un magistrato contabile che in precedenza, ed allorché era stata esercitata l’azione di responsabilità, faceva parte della Procura, senza che la legge abbia previsto un periodo di cd. decantazione, la sentenza osservava che in mancanza di una formale istanza di ricusazione del magistrato, il giudizio andava definito, il che rendeva la questione di costituzionalità inammissibile. Espletato il supplemento di istruttoria, la Corte dei Conti con la sentenza definitiva n. 136 del 4 agosto 2021, in parziale accoglimento del gravame ha accolto l’appello del R, addivenendo ad una riduzione della somma dovuta (quantificata in € 10.502,96), avuto riguardoi al fatto, che essendo stata costituita una Banca ore, in relazione al maggior numero di ore di cui all’accordo sindacale del 2013, il danno andava limitato alle sole ore effettivamente retribuite per prestazioni mai eseguite, occorrendo per il resto confermare la sua responsabilità per i fatti oggetto di causa.
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