Cass. pen., sez. II, sentenza 18/03/2021, n. 10625

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/03/2021, n. 10625
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10625
Data del deposito : 18 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/12/2018 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del Difensore Avv. Giuseppe Stefano Perrone il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. AN UG ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Bari del 3/12/2018 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, ha ridotto la pena ad anni 6 e mesi 10 di reclusione per i reati di cui agli artt. 110, 648-bis e 648 cod. pen., con la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale (fatti accertati il 16/4/2014).

1.1. Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione di legge. La Corte territoriale aveva erroneamente condiviso le scelte operate nel precedente grado di giudizio, con riferimento al rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato operato sia dal Gup che dal giudice del dibattimento del Tribunale di Foggia. Invero, il giudice di secondo grado aveva precisato come l'imputato, sebbene potesse reiterare la richiesta del rito alternativo dinanzi al Tribunale di Foggia, non si era avvalso di tale facoltà in quanto siffatta richiesta era stata avanzata dal sostituto processuale del difensore non munito di procura speciale. Diversamente, la Corte territoriale doveva considerare che, trattandosi di una richiesta reiterata in quanto già avanzata dal difensore titolare - nonché procuratore speciale - dinanzi al Gup, a nulla rilevava che il sostituto processuale non fosse munito di procura speciale, posto che tale riproposizione doveva considerarsi "come una questione di diritto e non già quale autonoma richiesta di rito".

1.2. Con la seconda doglianza lamenta l'erronea valutazione sia in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. che in ordine alla valutazione delle prove. La Corte di appello aveva erroneamente ritenuto sussistente il reato di riciclaggio in relazione alla condotta di cui al capo A) della rubrica, posto che il ricorrente giammai era stato visto a contatto con la vettura AUDI oggetto delle operazioni di occultamento, al pari di quanto ritenuto in ordine al capo B) ove - proprio in ragione di tale assenza - era stata invece contestata la ricettazione di altro veicolo (una Fiat Panda). Una tale conclusione trovava conferma nelle dichiarazioni dei correi. Né gli agenti di PG intervenuti avevano mai riferito di aver visto il ricorrente a contatto con la vettura Audi, ma solo di averlo trovato in possesso delle chiavi del box all'interno del quale essa veniva rinvenuta con gli stranieri che la smontavano. Invero, nonostante l'imputato non avesse partecipato allo smembramento del veicolo suddetto, e pur non essendoci prove circa il collegamento tra l'imputato e il mezzo, la Corte territoriale contraddittoriamente aveva ritenuto sussistente il contestato delitto di riciclaggio.

1.3. Con il terzo motivo deduce l'illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza della recidiva. La sentenza impugnata aveva, con motivazione illogica, applicato la recidiva, sostenendo di non poter escluderla alla luce della pericolosità sociale dell'imputato, soprattutto in ragione dell'ultima condanna riportata sul certificato penale, di entità elevata nonché abbastanza recente. Invero, il giudice di seconde cure non aveva considerato che la condanna a cui si faceva riferimento riguardava fatti datati commessi nel 2008 dai quali, pertanto, era del tutto illogico e scorretto farne derivare la elevata pericolosità sociale del ricorrente.

1.4. Con requisitoria del 16/11/2020, formulata ex art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, il PG presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

1.5. Con memoria del 23/11/2020, ad integrazione dei primi due motivi di riscorso ed in riscontro alle conclusioni scritte del PG, la difesa ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e riproduttivo del motivo di appello. Invero, in tema di ricorso per cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi