Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/10/1987, n. 7453
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Il sistema del blocco delle tariffe (concernente anche il relativo meccanismo d'indicizzazione) per la liquidazione dei compensi dovuti dagli enti mutualistici ai medici convenzionati (art. 8 del d.l. 8 luglio 1974 n. 264, convertito con legge 17 agosto 1974 n. 386) non è stato automaticamente caducato dall'entrata in vigore della legge 29 giugno 1977 n. 349, che, stabilendo (art. 11) l'abrogazione della previgente normativa al riguardo, vi provvede solo subordinatamente al sopravvenire di nuove convenzioni tariffarie. Ciò trova conferma sia nell'art. 5 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (convertito con legge 29 febbraio 1980 n. 33) sia nell'art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985 n. 8 (convertito in legge 27 marzo 1985 n. 103), che, interpretando autenticamente l'art. 11, primo comma, della legge n. 349 del 1977 e l'art. 8, sesto comma, del decreto-legge n. 264 del 1974, ha disposto che tali norme vanno intese nel senso che, fino a quando siano divenute efficaci le nuove tariffe previste dalle convenzioni nazionali uniche contemplate dalla citata legge n. 349 del 1977, ai medici convenzionati sono dovuti corrispettivi in misura pari a quella risultante dall'ultima convenzione da ciascun ente stipulata prima dell'entrata in vigore del citato d.l. del 1974 n. 264, senza aumenti e adeguamenti di alcun genere. ( V 3569/86, mass n 446494; ( V 3512/83, mass n 428406; ( V 3382/83, mass n 428282; ( V 3162/83, mass n 428071).*