Cass. civ., sez. VI, ordinanza 02/03/2023, n. 06228
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Testo completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30825-2021 proposto da: S L, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato C M;
-ricorrente -
contro
SNATORE ESPEDITO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato M P;
-controricorrente - SNATORE ANGELA, SNATORE VCA, SNATORE ANTONIO;
-intimati - avverso la sentenza n. 1201/2021 della CORTE D'APPELLO di SO, depositata il 26/08/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSPPE TEDESCO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1201 del 2021, depositata il 26 agosto 2021, la Corted'appello di Salerno ha rigettato l'appello proposto da Senatore L avverso la sentenza del Tribunale della stessa citta, che, per quanto ora rileva, ha rigettato la domanda di divisione ereditaria, proposta dall’appellante nei confronti nei confronti dei germani Senatore A, V, A ed E, relativamente alla successione dei genitori. La Corte d’appello ha ritenuto corretta la decisione del primo giudice, non avendo l’attrice assolto al proprio onere di fornire idonea prova della comproprietà e non avendo curato, nei termini, la produzione della documentazione richiesta dall’art. 567, comma 2, c.c., assunta come necessaria per consentire al giudice sia la verifica della titolarità dei beni oggetto della domanda, sia la verifica del l’ integrità del contraddittorio in rapporto all’eventuale esistenza di trascrizioni ed iscrizioni prese contro il de cuiuse dopo la morte lui contro i successori. Avverso questa decisione viene proposto ricorso per cassazione da Senatore L sulla base di tre motivi. Si difende con controricorso Senatore E, mentre non svolgono difese gli altri intimati. La causa è stata chiamata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.713 e 2697 c.c. per essersi la Corte territoriale discostata dagli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova della comproprietà nel giudizio di divisione, che non può essere commisurato, in considerazione della natura dell’atto divisionale, sull’azione di rivendicazione o di accertamento della proprietà. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.1350 e 2697 c.c., oltre alla violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale negato l’applicabilità, nel giudizio di divisione , del principio di non contestazione ai fini della prova della comproprietà dei beni dividendi. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1113 c.c. e degli artt. 783, 102, 597 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto che l’omessa produzione della documentazione che l’art. 567, comma 2, c.p.c. prescrive per la vendita nella espropriazione forzata determini l’inammissibilità della domanda di divisione.
2. I motivi possono essere trattati congiuntamente e sono manifestamente fondati. La sentenza impugnata ha seguito un orientamento diffuso nella giurisprudenza di merito che , in tema di giudizio di divisione ereditaria, postula l’applicazione analogica dell’art. 567, comma 2, c.c. il quale dispone che «Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento;
tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari». Secondo tale giurisprudenza, la suddetta documentazione costituisce condizione di ammissibilità anche della domanda di divisione, essendo parimenti indispensabile per verificare l’esistenza del diritto domenicale in capo alle parti del giudizio e l’esistenza di altri eventuali litisconsorti necessari (creditori e aventi causa di un partecipantealla comunione) ex art. 1113 c.c. e 784 c.p.c. La ragioni di fondo di questo orientamento, richiamati dalla pronuncia impugnata, possono così riassumersi: a) la divisione può essere domandata da ciascuno degli eredi (art. 713 c.c.) e dei comunisti (art. 1111 c.c.), per cui l’esistenza di tale qualità costituisce indispensabile condizione dell’azione, la cui ricorrenza deve essere verificata d’ufficio;
b) incombendo al giudice verificare d’ufficio, oltre tale qualità, anche l’integrità del contraddittorio, è necessario che l’attrice depositi la documentazione a tal fine necessaria, che è la stessache occorre al creditore procedente (oltre al titolo esecutivo) per sottoporre ad esecuzione forzata immobiliare i beni del debitore alla stregua di quanto previsto dall’art. 567, comma 2, c.p.c.;
c) in assenza di questa documentazione la domanda di divisione va dichiarata inammissibile e/o infondata, senza che a tale mancanza si possa porre riparo con un ordine del giudice alla parte ovvero mediante una consulenza tecnica e neppure con il deposito della relazione notarile sostitutiva, se in violazione dell e preclusion i già matura te ;
d) non servirebbe ai condividenti, per sottrarsi alle conseguenze della omessa produzione, invocare il principio di non contestazione o la prova per presunzioni, non essendo l’una e l’altra ammissibili in materia di proprietà immobiliare. In conseguenza di tale posizione la Corte salernitana ha rigettato la domanda, ritenendo insufficiente l’esibizione, operata nel caso di specie dall’attrice, delle denunce di successione, del testamento, delle le visure ipotecarie di una società di servizi e deicontratti di locazione stipulati dal de cuiusriguardo ai beni oggetto della domanda. Tale orientamento dei giudici di merito è stato disatteso dalla Suprema Corte, la quale, intervenuta più volte in tempi recenti sulla questione, ha confutato tutti gli argomenti utilizzati dai giudici di merito per sostenere la necessità delle soluzioni riecheggiate nella sentenza impugnata. a) In primo luogo, la Suprema Corte (Cass. n. 10067/2020, ampiamente richiamata in ricorso e precedente alla
-ricorrente -
contro
SNATORE ESPEDITO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato M P;
-controricorrente - SNATORE ANGELA, SNATORE VCA, SNATORE ANTONIO;
-intimati - avverso la sentenza n. 1201/2021 della CORTE D'APPELLO di SO, depositata il 26/08/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSPPE TEDESCO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1201 del 2021, depositata il 26 agosto 2021, la Corted'appello di Salerno ha rigettato l'appello proposto da Senatore L avverso la sentenza del Tribunale della stessa citta, che, per quanto ora rileva, ha rigettato la domanda di divisione ereditaria, proposta dall’appellante nei confronti nei confronti dei germani Senatore A, V, A ed E, relativamente alla successione dei genitori. La Corte d’appello ha ritenuto corretta la decisione del primo giudice, non avendo l’attrice assolto al proprio onere di fornire idonea prova della comproprietà e non avendo curato, nei termini, la produzione della documentazione richiesta dall’art. 567, comma 2, c.c., assunta come necessaria per consentire al giudice sia la verifica della titolarità dei beni oggetto della domanda, sia la verifica del l’ integrità del contraddittorio in rapporto all’eventuale esistenza di trascrizioni ed iscrizioni prese contro il de cuiuse dopo la morte lui contro i successori. Avverso questa decisione viene proposto ricorso per cassazione da Senatore L sulla base di tre motivi. Si difende con controricorso Senatore E, mentre non svolgono difese gli altri intimati. La causa è stata chiamata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.713 e 2697 c.c. per essersi la Corte territoriale discostata dagli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova della comproprietà nel giudizio di divisione, che non può essere commisurato, in considerazione della natura dell’atto divisionale, sull’azione di rivendicazione o di accertamento della proprietà. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.1350 e 2697 c.c., oltre alla violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale negato l’applicabilità, nel giudizio di divisione , del principio di non contestazione ai fini della prova della comproprietà dei beni dividendi. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1113 c.c. e degli artt. 783, 102, 597 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto che l’omessa produzione della documentazione che l’art. 567, comma 2, c.p.c. prescrive per la vendita nella espropriazione forzata determini l’inammissibilità della domanda di divisione.
2. I motivi possono essere trattati congiuntamente e sono manifestamente fondati. La sentenza impugnata ha seguito un orientamento diffuso nella giurisprudenza di merito che , in tema di giudizio di divisione ereditaria, postula l’applicazione analogica dell’art. 567, comma 2, c.c. il quale dispone che «Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento;
tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari». Secondo tale giurisprudenza, la suddetta documentazione costituisce condizione di ammissibilità anche della domanda di divisione, essendo parimenti indispensabile per verificare l’esistenza del diritto domenicale in capo alle parti del giudizio e l’esistenza di altri eventuali litisconsorti necessari (creditori e aventi causa di un partecipantealla comunione) ex art. 1113 c.c. e 784 c.p.c. La ragioni di fondo di questo orientamento, richiamati dalla pronuncia impugnata, possono così riassumersi: a) la divisione può essere domandata da ciascuno degli eredi (art. 713 c.c.) e dei comunisti (art. 1111 c.c.), per cui l’esistenza di tale qualità costituisce indispensabile condizione dell’azione, la cui ricorrenza deve essere verificata d’ufficio;
b) incombendo al giudice verificare d’ufficio, oltre tale qualità, anche l’integrità del contraddittorio, è necessario che l’attrice depositi la documentazione a tal fine necessaria, che è la stessache occorre al creditore procedente (oltre al titolo esecutivo) per sottoporre ad esecuzione forzata immobiliare i beni del debitore alla stregua di quanto previsto dall’art. 567, comma 2, c.p.c.;
c) in assenza di questa documentazione la domanda di divisione va dichiarata inammissibile e/o infondata, senza che a tale mancanza si possa porre riparo con un ordine del giudice alla parte ovvero mediante una consulenza tecnica e neppure con il deposito della relazione notarile sostitutiva, se in violazione dell e preclusion i già matura te ;
d) non servirebbe ai condividenti, per sottrarsi alle conseguenze della omessa produzione, invocare il principio di non contestazione o la prova per presunzioni, non essendo l’una e l’altra ammissibili in materia di proprietà immobiliare. In conseguenza di tale posizione la Corte salernitana ha rigettato la domanda, ritenendo insufficiente l’esibizione, operata nel caso di specie dall’attrice, delle denunce di successione, del testamento, delle le visure ipotecarie di una società di servizi e deicontratti di locazione stipulati dal de cuiusriguardo ai beni oggetto della domanda. Tale orientamento dei giudici di merito è stato disatteso dalla Suprema Corte, la quale, intervenuta più volte in tempi recenti sulla questione, ha confutato tutti gli argomenti utilizzati dai giudici di merito per sostenere la necessità delle soluzioni riecheggiate nella sentenza impugnata. a) In primo luogo, la Suprema Corte (Cass. n. 10067/2020, ampiamente richiamata in ricorso e precedente alla
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