Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/2010, n. 9917
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In virtù del principio dispositivo delle prove, ciascuna delle parti è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione del medesimo: in tal caso, tuttavia, il giudice non resta esonerato dal dovere di pronunciare nel merito della causa, sulla base delle risultanze istruttorie ritualmente acquisite e degli atti riscontrabili nel fascicolo dell'altra parte ed in quello di ufficio.
La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del commercialista incaricato dell'impugnazione di un avviso di accertamento tributario, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele - Presidente -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere -
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13559/2006 proposto da:
IR CE [...], elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell'avvocato PELLICANÒ ANTONINO, che lo rappresenta e difende con delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ST FA CSTSFNbOB17F105A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TIZIANO 80, presso lo studio dell'avvocato TURETTA PIERO ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VENTURI EUGENIO con delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1240/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, Seconda Sezione Civile, emessa il 17/01/2005;
depositata il 17/03/2005;
R.G.N. 6049/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;
udito l'Avvocato PELLICANÒ ANTONINO;
udito l'Avvocato TURETTA PIERO ENRICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso perii rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 7 gennaio - 17 marzo 2005 la Corte di appello di Roma rigettava l'appello proposto da NC NO avverso la decisione 10066 del 2002 del giudice unico presso il Tribunale di Roma, che aveva respinto la sua domanda di risarcimento di danni da responsabilità professionale proposta
contro
TE TA. Nell'atto di citazione l'attore aveva esposto che egli, nella sua attività di gestore di un bar, in Melicuccà (Reggio Calabria) si era avvalso, per qualche tempo, dell'opera del commercialista, TE TA, per la tenuta della contabilità e per alcuni incombenti di natura fiscale.
Nel novembre 1992 la Guardia di Finanza aveva effettuato un controllo nel suo esercizio commerciale, riscontrando irregolarità formali nella tenuta dei libri contabili, in conseguenza del fatto che il professionista non aveva utilizzato la documentazione contabile trasmessagli dallo NO ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi e della determinazione dell'imponibile ai fini IRPEF e IVA.
Il TA, infine, non aveva provveduto a proporre ricorso alla Commissione Tributaria avverso l'accertamento, nonostante si fosse fatto rilasciare apposita procura dallo NO.
Per questo motivo, l'attore aveva dovuto pagare all'Erario, in più riprese, la somma complessiva di L. 82.992.006.
Ritenendo che tale importo corrispondesse esattamente al danno conseguente all'inadempimento della opera professionale del TA, l'attore aveva chiesto la condanna di quest'ultimo all'integrale risarcimento del danno.
Il Tribunale di Palmi rigettava la domanda ritenendo non provato il rapporto di opera professionale tra le parti, osservando, comunque, che la mancanza agli atti del rapporto della Guardia di Finanza impediva qualsiasi riscontro in ordine alla rilevanza che si assumeva trasmessa al commercialista, rispetto all'accertamento contestato. Infine, il Tribunale osservava che anche un eventuale conferimento di procura "ad hoc" non poteva determinare, di per sè, l'accertamento di una responsabilità del TA, poiché si sarebbe dovuto accertare anche la infondatezza dell'accertamento fiscale. La Corte di appello, con la sentenza sopra richiamata, confermava la decisione di primo grado.
Avverso tale decisione lo NO ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi.
Resiste il TA con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia illegittimità della violazione dell'art. 354 c.p.c., (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), violazione del principio del contraddittorio e del diritto del doppio grado del giudizio di merito, nonché carenza assoluta di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5). Il giudice di appello aveva rigettato il primo motivo di appello con il quale era stato censurata la decisione di primo grado, in quanto assunta allo stato degli atti, ovvero senza l'esame, da parte del Tribunale, della documentazione prodotta ed allegata al fascicolo di parte attrice.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso di smarrimento del fascicolo di