Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/2022, n. 48874
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC SAMUELE nato a RIMINI il 05/08/1995 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere G F;letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LUCIA ODELLO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 gennaio 2021 la Corte di appello di Bologna, a seguito del gravame interposto nell'interesse di S A, ha confermato la pronuncia resa il 9 marzo 2017 dal Tribunale di Rimini che, all'esito di rito abbreviato, ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di tentato furto (perpetrato in concorso con altri), aggravato perché commesso con violenza sulle cose nonché su cose esposte alla pubblica fede, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali In particolare, l'imputato è stato ritenuto responsabile di aver posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi, al fine di trarne profitto, dei beni contenuti all'interno di un furgone parcheggiato sulla pubblica via, non essendosi consumato il delitto per il sopraggiungere della polizia giudiziaria (che ha rilevato tra l'altro segni di effrazione sul veicolo). 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha dedotto la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen. e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen.), in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante contemplata dalla norma sostanziale appena citata. Ad avviso della difesa, erroneamente e con motivazione illogica e contraddittoria sarebbe stato disatteso il gravame, con il quale si era prospettato il difetto dei presupposti per riconoscere la circostanza in discorso, in quanto la presenza dei beni oggetto di impossessamento all'interno del furgone della persona offesa non era dovuta necessità o consuetudine: segnatamente, la Corte territoriale avrebbe attribuito rilevanza al fatto che le medesime res non fossero comodamente trasportabili, dato insufficiente per pervenire alla statuizione impugnata.
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