Cass. pen., sez. III, sentenza 23/07/2021, n. 28942

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 23/07/2021, n. 28942
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28942
Data del deposito : 23 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HU EN nata in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
lette le conclusioni del PG GIULIO ROMANO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 15.02.2021, il tribunale del riesame di Firenze confer- mava integralmente l'ordinanza del GIP presso il medesimo tribunale, con cui era stato disposto il sequestro preventivo in relazione all'art. 110 c.p., D.Igs. n. 74 del 2000, art. 11 comma 1, rigettando il ricorso proposto dalla ZH EN ex art.324 c.p.p. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP.

2. Contro l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, il difensore Avv. Sabrina del Fio, iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., quale sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. Tiziano Veltri, non cassa- zionista, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge proces- suale in relazione all'art. 325 co. 1 c.p.p., sotto il profilo della motivazione appa- rente in ordine al requisito del fumus commissi delicti e alla sussistenza dell'ele- mento soggettivo del dolo specifico. In sintesi, la ricorrente lamenta che il Tribunale di Firenze avrebbe motivato solo apparentemente in ordine alle doglianze difensive circa l'estraneità ai fatti da parte della ZH EN e alla buona fede della stessa in relazione ai contratti di compravendita relativi a due locali artigianali meglio specificati in atti. In particolare, prosegue il ricorso, il Tribunale, nella motivazione inerente ai contratti di compravendita, argomenta esclusivamente in ordine allo ZH IN (ex coniuge) tacendo in ordine alla condotta tenuta dalla ZH EN, incorrendo quindi in una violazione di legge per assenza di motivazione. La difesa aggiunge inoltre che il Tribunale non avrebbe valutato la docu- mentazione prodotta dalla difesa, idonea a dimostrare la buona fede e la non con- sapevolezza della stessa circa un ingente debito contratto dallo ZH IN, ovvero la sussistenza di un divorzio tra gli ex coniugi, la circostanza che tale divorzio non fosse strumentale ad una condotta dissipatoria dei beni da parte dello ZH IN, il differente luogo in cui vivono entrambi. Del resto, osserva la ricorrente, in osse- quio alle numerose sentenze di questa Corte citate nel ricorso, come, in sede di riesame, sebbene non sia necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti é operato il sequestro, il Giu- dice deve, comunque, verificare in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure caute- lari reali. A questi principi non si sarebbe adeguato il tribunale del riesame il quale, non solo ha motivato diffusamente solamente in ordine alla condotta tenuta dallo ZH IN per il reato di cui all'art. 11 D.Igs. 74 del 2000, ma, con motivazione sintetica e apodittica, ha ritenuto sussistente il contributo causale fornito dalla ZH EN alla realizzazione della fattispecie e il dolo specifico richiesto dalla norma senza spiegare da quali elementi abbia tratto il convincimento che la stessa,con- sapevolmente, abbia consentito allo ZH IN di sottrarsi al pagamento del de- bito vero l'Erario.

3. Con requisitoria scritta del 22.04.2021 il Procuratore generale ha chiesto a questa Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, trattato a norma dell'art. 23, comma ottavo, d.l. n. 137 del 2020, è infondato.

2. Deve osservarsi, in premessa, che il ricorso per cassazione contro ordi- nanze emesse in materia di sequestro preventivo é ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quèi vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato ar- gomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (SS.UU, n. 25932 del 29/05/2008;
Sez. VI, n. 6589 del 10/1/2013). Il ricorso per cassazione per viola- zione di legge, a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1, quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione appa- rente, ma non per mero vizio logico della stessa;
il vizio logico, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in re- lazione ad una motivazione presente (SS.UU, n. 5876 del 28/01/2004;
Sez. V, n. 35532 del 25/06/2010).

3. Così delimitato il controllo riservato al Giudice di legittimità dall'art. 325 c.p.p., va dichiarata manifestamente infondata la censura articolata con l'unico motivo, relativa alla verifica del fumus e alla omessa motivazione circa l'elemento soggettivo del dolo specifico.Ed invero, il Tribunale ha fatto buon governo dei principi di diritto in tema di verifica in sede di riesame della configurabilità del reato per il quale è stato imposto il vincolo cautelare reale e non è ravvisabile alcuna violazione di legge o di principi di diritto. Il ricorrente prospetta in realtà una diversa valutazione o, tutt'al più, una apparente e omessa motivazione in ordine alla ritenuta insussi- stenza delle elemento soggettivo del reato a causa della ritenuta presenza ictu ocu/i della buona fede nel comportamento dell'indicato. Nella specie, inoltre, non si discute sulla presenza del fumu-s del reato sotto il profilo oggettivo, bensì unicamente sotto quello soggettivo.

4. Va anzitutto ricordato che nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p., comma 1, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva

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