Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/05/2007, n. 10182

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La non contestazione della domanda scaturisce dalla non negazione del fatto, fondata sulla volontà della parte, intesa come oggettivo aspetto dell'atto. Deve essere pertanto inequivocabile, di talchè non può ravvisarsi né in caso di contumacia del convenuto, né in ipotesi di contestazione meramente generica e formale, la quale tuttavia costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice di merito. L'accertamento della sussistenza di una (pur generica) contestazione ovvero d'una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile solo per vizio di motivazione. (Fattispecie relativa alla richiesta del compenso per prestazioni relative a più rapporti di lavoro successivi).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/05/2007, n. 10182
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10182
Data del deposito : 3 maggio 2007
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MB DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato MANLIO ABATI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONUCCI Claudio, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
TT RC SRL;

- intimato -

e sul 2^ ricorso n. 12336/04 proposto da:
RC COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIAN GIACOMO PORRO 8, presso lo studio dell'avvocato BERENGHI Sergio, che rappresenta e difende unitamente all'avvocato CONTARINO ANTONIO, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- ricorrente -

e contro
MB DO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 2/04 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di BOLZANO, depositata il 02/02/04 - R.G.N. 115/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19/12/06 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;

udito l'Avvocato BARENGHI per delega CONTARINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco, che ha concluso per il rigetto principale ed accoglimento incidentale sulla distrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 17 giugno 2003 RD AM propose appello avverso la sentenza con cui il Tribunale di Bolzano, decidendo sulla sua domanda, aveva accolto solo parzialmente la sua domanda di condanna della RC COSTRUZIONI S.r.l. (per cui egli aveva lavorato), riconoscendogli il diritto alla limitata somma di Euro 10.129 con rivalutazione ed interessi.
Con sentenza del 2 febbraio 2004 la Corte d'Appello di Trento (sezione distaccata di Bolzano) respinse l'impugnazione. Afferma il giudicante che la somma non riconosciuta dal primo Giudice era relativa (come lo stesso ricorrente assumeva) a prestazioni non fondate sull'iniziale contratto di lavoro del settembre 2001, bensì su altro accordo intercorso fra le parti ed avente titolo in una lettera del 13 dicembre 2001, con cui il legale rappresentante della Società aveva comunicato a tutti i dipendenti che la responsabilità tecnica e la direzione dei lavori avrebbero fatto capo allo AM. Il ricorrente non aveva tuttavia fornito la prova dell'effettivo contenuto dell'incarico (non chiaramente desumibile dalla lettera), nè aveva provato di aver dato esecuzione all'incarico stesso. E la consulenza tecnica, ammissibile solo ove gli elementi di fatto sussistano, ai tini della domanda di accertamento di questi elementi era inammissibile.
Per la cassazione di questa sentenza RD AM propone ricorso, articolato in un unico motivo, coltivato con memoria;
la RC COSTRUZIONI S.r.l. resiste con controricorso, coltivato con memoria;
l'avv. Antonio Contarino, con lo stesso atto (e coltivato con la stessa memoria) propone personale ricorso "anche, occorrendo, da considerarsi incidentale".
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Denunciando violazione ed erronea applicazione degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che:

1.a. con la lettera del 13 dicembre 2001 egli aveva provato di aver ricevuto l'incarico d'una serie di mansioni ulteriori nei con fronti del contratto stipulato nel settembre 2001;
in particolare, "nella lettera accompagnatoria dd. 11 giugno 2002" era stato esposto che gli importi della fattura 08/2002 riguardavano lavori non previsti dal contratto del settembre 2001, bensì prestazioni inerenti ad incarichi assegnati successivamente, con lettera del 13 dicembre 2001;
in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la controparte non
aveva sollevato "alcuna precisa rituale e tempestiva contestazione", bensì una contestazione "generica e di stile" (ricorso, pp. 8, 9);

1.b. la consulenza tecnica d'ufficio, che egli aveva chiesto anche in sede di opposizione al decreto ingiuntivo (p. 9), avrebbe consentito di "acquisire facilmente la prova completa e definitiva dell'effettività e congruità degli importi esposti nella predetta fattura" (p. 9);
e, sulla base della "lettera accompagnatoria dell'11 giugno 2002" (della quale il giudicante non aveva tenuto conto), il mezzo istruttorio assumeva non un mero carattere esplorativo (p. 10), bensì la funzione "di dimostrare che le prestazioni esposte nella iattura e dettagliate nella lettera erano state effettivamente eseguite ed

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