Cass. pen., sez. III, sentenza 28/04/2020, n. 13149
Sentenza
28 aprile 2020
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Massime • 2
La compensazione di cui al reato ex art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ricomprende sia quella c.d. verticale, riguardante crediti e debiti per tributi di natura omogenea, sia quella c.d. orizzontale, concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, anche non afferenti alle imposte dirette od all'IVA. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art.10-quater, d.lgs. n.74 del 2000, richiamando espressamente l'art.17, d.lgs. 9 luglio 1997, n.241, risulta applicabile anche alle ipotesi di indebita compensazione tra crediti risultanti da dichiarazioni fiscali ed altre imposte, contributi previdenziali ed assistenziali, premi Inail ed altre somme dovute allo Stato, alle Regioni, agli enti locali od altri enti).
In tema di misure cautelari reali, allorché l'ordinanza di accoglimento del riesame avverso il provvedimento di sequestro sia affetta da vizi di violazione di legge tali che in ogni caso la relativa richiesta avrebbe dovuto essere rigettata e il sequestro confermato, la Corte di cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo contestualmente la trasmissione di copia del dispositivo al pubblico ministero presso il tribunale per l'esecuzione del ripristinando sequestro.
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA1 3 149-20 In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez.513 Composta da Luca Ramacci -CC 03/03/2020 - Presidente - Aldo Aceto R.G.N. 47031/2019 Stefano Corbetta Alessio Scarcella -Relatore - Fabio Zunica ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nei con- fronti di: BONELLI ROSARIO, n. 24/09/1973 a Gela (CL) avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di BRESCIA del 22/11/2019; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PASQUALE FIMIANI, che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza im- pugnata;
udite, per il Bonelli, le conclusioni dell'Avv. LUCIO ANTONIO ABBONDANZA, che ha depositato note di udienza, con richiesta di inammissibilità del ricorso del Pub- blico Ministero, e, in subordine, di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza 22.11.2019, il tribunale del riesame di Brescia annullava il de- creto di sequestro preventivo, emesso nei confronti del Bonelli, indagato per il reato di cui al capo 46) della rubrica (art. 10-quater, d. lgs. n. 74 del 2000), sino a concorrenza della somma di 57.275,44 €, oltre al sequestro per equivalente ex art. 12-bis, d. lgs. n. 74 del 2000, disponendo la restituzione di quanto sequestrato al predetto indagato.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce il ricorrente, con tale unico motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 10-quater, d. lgs. n. 74 del 2000. In sintesi, si duole il PM ricorrente perché l'accoglimento dell'istanza di riesame sarebbe fondata essenzialmente sulla valutazione che l'ambito di applicazione dell'art. 10 quater citato debba essere limitato alla c.d. compensazione indebita che afferisce alle imposte dirette od IVA "orizzontale", con esclusione delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e non versate in quanto compensate con crediti inesistenti. L'interpretazione fornita dal tribunale non è condivisa dal PM ricorrente, in quanto ritenuta contraria alla formulazione letterale della norma, senza introdurre alcuna limitazione alle compensazioni verticali o orizzontali che estinguano unicamente debiti relativi alle imposte dirette o IVA. Richiama, a tal fine giurisprudenza di questa Corte, segnatamente la sentenza n. 5934/2019, ri- badendo che l'indebito risparmio di imposta che la norma tende a colpire, non può essere limitato al mancato versamento delle imposte dirette o IVA, ma coinvolge necessariamente anche le somme dovute a titolo previdenziale e assistenziale, il cui mancato pagamento, attraverso lo strumento della compensazione effettuata utilizzando crediti inesistenti o non spettanti, determina per il contribuente infe- dele un analogo risparmio di imposta. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. 2 4. Erra invero il tribunale del riesame nell'affermare che la collocazione della norma nell'ambito della disciplina di tutela penale della specifica materia delle im- poste dirette ed IVA indurrebbe a ritenere che il fatto rilevante in sede di versa- mento unificato sia solo quella concernente la compensazione di somme dovute a titolo di imposte dirette ed Iva. Non può infatti ritenersi del tutto corretta l'affer- mazione secondo cui il reato sarebbe integrato solo nel caso di compensazione "orizzontale", ossia relativa a crediti e debiti relativi ad imposte e contributi diversi, con la conseguenza che il debito estinto mediante compensazione dovrebbe avere natura fiscale ed afferire alle imposte dirette o IVA, con esclusione dunque delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e non versate in quanto compen- sate con crediti inesistenti. E, poiché, nel caso di specie, dall'esame del modello F24 presentato in data 15.11.2017 da Unacoop s.c. a r.l. in liquidazione, emergeva che, nel contesto di indebita compensazione per un debito complessivo di importo pari alla somma fino alla cui concorrenza era stato disposto il sequestro, quanto- meno la somma di € 20.722,37, riguardava debiti previdenziali o verso INAIL, secondo i giudici del riesame, detratta tale somma dall'importo complessivo, si verserebbe in una ipotesi di irrilevanza penale, in quanto l'importo sarebbe sotto la soglia di punibilità introdotta dal d. lgs. n. 158 del 2015, con conseguente an- nullamento del decreto di sequestro.
5. Sul punto, il Collegio condivide le argomentazioni in diritto svolte dal Pubblico Ministero, in quanto assolutamente rispondenti alla ratio della fattispecie penale incriminatrice. L'art. 17 del D.lgs.
9.7.97 n. 241 disciplina: a) i versamenti unificati di tributi, contributi, premi e altre entrate, nonché dei relativi interessi e sanzioni;
b) la pos- sibilità di compensare i debiti e crediti dei tributi, contributi, premi ed altre entrate oggetto di versamento unificato. I versamenti unificati e l'eventuale compensa- zione avvengono mediante l'utilizzo degli appositi modelli F24. Ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.lgs. 241/97, il regime dei versamenti unificati e della eventuale compensazione riguarda, in particolare: 1) le imposte sui redditi (IRPEF, IRES) e le relative addizionali;
2) le ritenute alla fonte;
3) l'IRAP; 4) l'IVA; 5) le imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA; 6) la tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione di libri e registi;
7) l'im- posta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari;
8) l'im- posta sugli intrattenimenti;
9) il canone RAI per uso privato, non addebitato nella bolletta dell'energia elettrica;
10) le entrate tributarie ed extratributarie di com- petenza dei Monopoli di Stato (es. accise, imposta di consumo e di fabbricazione, imposta sulle scommesse e sui giochi); 11) i contributi previdenziali