Cass. civ., sez. III, sentenza 20/12/2021, n. 40845
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guente Rep. SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 28645 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da CHIARA EDIFICATRICE MILANESE S.r.l. (P.I.: 03475530154), in persona del legale rappresentante pro tempore, P F P rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dagli avvocati C S (C.F.: SLA CLD 53T30 F205M), M S (C.F.: SLA MRA 55D55 F205G) e S G (C.F.: GTT SFN 63L16 H501U) -ricorrente- nei confronti di COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO (C.F.: 80101570150), in persona del Sindaco, legale rappre- sentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall'avvocato A M (C.F.: MRL LRT 64E07 F205P) ADER — AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (CF.: 13756881002), in persona del Presidente, legale rap- presentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) -controricorrenti- Ric. n. 28645/2018 - Sez. 3 - Ud. 14 ottobre 2021 - Sentenza - Pagina 1 di 8 per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Mila- no n. 1920/2018, pubblicata in data 16 aprile 2018;udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 14 ottobre 2021 dal consigliere A T;letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. A M S, che ha concluso per la cassazione senza rinvio della decisione im- pugnata, in relazione alle contestazioni riconducibili al rimedio di cui all'art. 617 c.p.c., ed il rigetto del ricorso, quanto alle restanti contestazioni, riconducibili al rimedio di cui all'art. 615 c.p.c.. Fatti di causa Chiara Edificatrice Milanese S.r.l. ha proposto opposizione av- verso una cartella di pagamento (di importo pari ad C 486.482,82) notificatale dal locale agente della riscossione (cui è oggi subentrata l'Agenzia delle Entrate - Riscossione) per crediti iscritti a ruolo dal Comune di Peschiera Borromeo a titolo di ritardato pagamento di oneri di urbanizzazione, san- zioni ed accessori. L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Milano. La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre Chiara Edificatrice Milanese S.r.l., sulla base di tre mo- tivi. Resistono, con distinti controricorsi, il Comune di Peschiera Borromeo e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, com- ma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, converti- to con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176, come successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dall'art. 6, com- ma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021 n. 76, Ric. n. 28645/2018 - Sez. 3 - Ud. 14 ottobre 2021 - Sentenza - Pagina 2 di 8 nonché fino al 31 dicembre 2021 (con eccezione delle udienze già fissate per i mesi di agosto e settembre 2021), dall'art. 7, commi 1 e 2, del decreto- legge 23 luglio 2021 n. 105. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «(art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c.): violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2935 e seguenti c. c.) in tema di decorrenza della prescrizione del diritto di credito fatto valere dal Comune di Peschiera Borromeo». Il motivo è inammissibile, ancor prima che infondato. 1.1 La corte di appello ha ritenuto che la pendenza dei giudizi amministrativi aventi ad oggetto la legittimità dei provvedi- menti posti a fondamento delle pretese creditorie dell'amministrazione comunale fosse idonea a determinare, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., l'interruzione e la correlati- va sospensione del decorso del termine di prescrizione delle suddette pretese creditorie, fatte valere dall'agente della ri- scossione con la cartella di pagamento opposta. La ricorrente contesta tale affermazione, sostenendo che gli atti difensivi posti in essere dalle parti in quei giudizi non fos- sero inquadrabili nelle fattispecie previste dagli artt. 2943 e 2945 c.c.. Le censure non possono però ritenersi sufficientemente speci- fiche, in quanto nel ricorso non è adeguatamente richiamato il preciso oggetto di quei giudizi e l'effettivo contenuto dei rela- tivi atti difensivi, con conseguente violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. 1.2 Anche a fini di completezza espositiva, è opportuno altresì precisare quanto segue, in ordine all'infondatezza degli assun- ti in diritto alla base del motivo di ricorso in esame. Per quanto è possibile comprendere dalla pur lacunosa esposi- zione contenuta nel ricorso, l'amministrazione comunale di Peschiera Borromeo ha emesso il provvedimento amministra- Ric. n. 28645/2018 - Sez.
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