Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2022, n. 35670
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da B R, nato in Marocco il 20/10/1983 avverso l'ordinanza del 12/04/2022 della Corte di appello di Torino;letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere M R;lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A P, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Attraverso il proprio difensore, R B impugna l'ordinanza della Corte di appello di Torino del 12 aprile scorso, che ha dichiarato inammissibile, per l'aspecificità dei motivi, l'appello da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale della stessa città dell'8 gennaio precedente, che lo aveva condannato per il delitto di evasione. Con un unico motivo, egli lamenta la, violazione degli artt. 581 e 591, cod. proc. pen., contestando il giudizio di genericità dei suoi motivi di gravame, in quanto, con quest'ultimo, era stata in particolare evidenziata l'omessa valutazione, da parte del primo giudice, di un documento decisivo, e dunque rilevando come la Corte d'appello abbia in realtà reso una pronuncia di merito in assenza di contraddittorio. 2. Ha depositato conclusioni scritte il Procuratore generale, chiedendo dì rigettare il ricorso. 3. L'impugnazione è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo, non sussistendo, infatti, la lamentata violazione della legge processuale. 3.1. L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati í rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Ed il requisito della specificità dei motivi di appello, richiesto dall'art. 581, cod. proc. pen., come sostituito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è soddisfatto se l'atto individua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso da quest'ultima, quanto l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (in questi termini, tra moltissime altre, Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778). A seguito della novella del 2017, invero, il giudizio di secondo grado non può avere ad oggetto la mera rivalutazione di argomentazioni sulle quali il giudice dì primo grado si sia già espresso: la necessaria specificità dei motivi comporta, infatti, che l'appello venga ormai a configurarsi come giudizio critico su punti specificamente dedotti, rappresentando una fase eventuale destinata alla individuazione di un errore della sentenza di primo grado, se esistente. Ne consegue che, ove í motivi non siano idonei a rappresentare l'esistenza e l'incidenza di tale eventuale errore, l'atto di appello va reputato inammissibile. La riforma delle impugnazioni, in altri termini, con dichiarate finalità dissuasive rispetto ad impugnazioni dilatorie o troppo generiche, delinea anche l'appello come giudizio destinato al controllo sulla decisione impugnata;e, dunque, la specificità dei motivi - con riferimento sia alle ragioni di diritto che agli elementi di fatto - diviene elemento essenziale ai fini dell'ammissibilità di tale mezzo di gravame.
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