Cass. civ., sez. III, sentenza 07/06/2023, n. 16048
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20562/2021R.G. proposto da GIUSEPPE MONTESANTO, rappresentat o e difes o da ll ’ avv. Simone Co- sciaed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale avvsi- monecoscia@cnfpec.it -ricorrente -
contro
PASQUALINA CIUCCI, rappresentata e difes a dall ’ avv. Leonardo Dell’Orco ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale avvleonardodellorco@puntopec.it -controricorrente e ricorrente incidentale - e
contro
INVEST S.R.L. - intimata - avverso la sentenza n. 176/2021 della CORTE D’APPELLO di CAMPO- BASSO, depositata il 17/05/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/4/2023dal Consigliere Dott. G F ;
lette le conclusioni del P.M.,in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale Dott. A M S, che ha chiesto che la Corte rigetti il ri- corso principale e dichiari inammissibile il ricorso incidentale. F
ATTI DI CAUSA
1.Con atto del 4/11/2011 P C procedeva ad espropria- zione forzata in danno del proprio debitore, G M, pi- gnorando i crediti vantati da quest’ultimo nei confronti della Invest S.r.l.;
stante l’omessa dichiarazione della società terza pignorata, la cre- ditrice procedente introduceva il giudizio di accertamento dell ’ obbligo del terzo, disciplinato dagli artt. 548 e 549 cod. proc. civ. ratione tem- poris applicabili (e, cioè, nella formulazione anteriore alla riforma ap- portata dalla Legge 24/12/2012, n. 228, in vigore dal 1° gennaio 2013).
2.La sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Larino (n. 424 del 26/10/2016), favorevole alla Ciucci, veniva parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Campobasso, investita dell’impugnazione di In- vest S.r.l.: con la sentenza n. 176 del 17/5/2021 il giudice del gravame accertava «l’obbligo della Invest S.r.l., terzo pignorato, in favore di Mon- tesanto Giuseppe, debitore esecutato, per la somma complessiva di € 211.657,00» e condannava la società e l’esecutato, in solido, alla rifu- sione dei costi di lite, inparte compensati.
3.Avverso tale decisione G M proponeva ricorso per cassazione, basato su quattro motivi;
resisteva con controricorso P C, la quale avanzava ricorso incidentale, fondato su un unico motivo.
4.Per la trattazione della controversia è stata successivamente fis- sata l’udienza pubblica del 18/4/2023;
il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio – in base alla disciplina dettata dall ’ art. 23, comma 8-bis, del D.L. n. 137 del 2020, inserito dalla Legge di conver- sione n. 176 del 2020 e successivamente più volte prorogato – senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati avanzato una tempestiva richiesta di discussione orale.
5.Nelle sue conclusioni motivate scritte il Pubblico Ministero conclu- deva per il rigetto del ricorso principale e per l’inammissibilità dell’im- pugnazione incidentale.
contro
PASQUALINA CIUCCI, rappresentata e difes a dall ’ avv. Leonardo Dell’Orco ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale avvleonardodellorco@puntopec.it -controricorrente e ricorrente incidentale - e
contro
INVEST S.R.L. - intimata - avverso la sentenza n. 176/2021 della CORTE D’APPELLO di CAMPO- BASSO, depositata il 17/05/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/4/2023dal Consigliere Dott. G F ;
lette le conclusioni del P.M.,in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale Dott. A M S, che ha chiesto che la Corte rigetti il ri- corso principale e dichiari inammissibile il ricorso incidentale. F
ATTI DI CAUSA
1.Con atto del 4/11/2011 P C procedeva ad espropria- zione forzata in danno del proprio debitore, G M, pi- gnorando i crediti vantati da quest’ultimo nei confronti della Invest S.r.l.;
stante l’omessa dichiarazione della società terza pignorata, la cre- ditrice procedente introduceva il giudizio di accertamento dell ’ obbligo del terzo, disciplinato dagli artt. 548 e 549 cod. proc. civ. ratione tem- poris applicabili (e, cioè, nella formulazione anteriore alla riforma ap- portata dalla Legge 24/12/2012, n. 228, in vigore dal 1° gennaio 2013).
2.La sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Larino (n. 424 del 26/10/2016), favorevole alla Ciucci, veniva parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Campobasso, investita dell’impugnazione di In- vest S.r.l.: con la sentenza n. 176 del 17/5/2021 il giudice del gravame accertava «l’obbligo della Invest S.r.l., terzo pignorato, in favore di Mon- tesanto Giuseppe, debitore esecutato, per la somma complessiva di € 211.657,00» e condannava la società e l’esecutato, in solido, alla rifu- sione dei costi di lite, inparte compensati.
3.Avverso tale decisione G M proponeva ricorso per cassazione, basato su quattro motivi;
resisteva con controricorso P C, la quale avanzava ricorso incidentale, fondato su un unico motivo.
4.Per la trattazione della controversia è stata successivamente fis- sata l’udienza pubblica del 18/4/2023;
il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio – in base alla disciplina dettata dall ’ art. 23, comma 8-bis, del D.L. n. 137 del 2020, inserito dalla Legge di conver- sione n. 176 del 2020 e successivamente più volte prorogato – senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati avanzato una tempestiva richiesta di discussione orale.
5.Nelle sue conclusioni motivate scritte il Pubblico Ministero conclu- deva per il rigetto del ricorso principale e per l’inammissibilità dell’im- pugnazione incidentale.
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