Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2022, n. 25797

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2022, n. 25797
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25797
Data del deposito : 5 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE MILANOnei confronti di: TRIBUNALE AGRIGENTOcon il provvedimento del 23/11/2021 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere C R;
lette le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI che ha chiesto che sia individuata la competenza del Tribunale di Agrigento;
Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 12 novembre 2021 il Tribunale di Agrige.nto, sezione misure di prevenzione, ha declinato la propria competenza a provvedere su una istanza di autorizzazione ad allontanarsi dal Comune di soggiorno presentata da P G, persona sottoposta a Ila misura di prevenzione della sorveglianza speciale con decreto del 15 luglio 2013 dello stesso Tribunale, ed ha trasmesso gli atti al Tribunale di Milano, individuato come competente sul presupposto che il soggetto dimora in Rho. Con ordinanza del 16 dicembre 2021 il Tribunale di Milano, sezione misure di prevenzione, ha sollevato conflitto negativo di competenza ex artt. 28 e 30 cod. proc. pen., evidenziando che la competenza a provvedere è determinata dal luogo in cui si manifesta la pericolosità nel momento della proposta di applicazione della misura di prevenzione, e che quindi il giudice competente dovesse essere individuato nel Tribunale di Agrigento.

2. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa V M, ha concluso chiedendo che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Agrigento. Considerato in diritto 1. Il conflitto, sussistente per avere due autorità giudiziarie ricusato di prendere cognizione del medesimo procedimento riguardante lo stesso soggetto, deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Agrigento. La norma attributiva di competenza è l'art. 12, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che stabilisce che la richiesta della persona sottoposta all'obbligo di soggiorno di essere autorizzata ad allontanarsi temporaneamente dal luogo di soggiorno coatto "deve essere proposta al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 5". Una prima lettura della norma dell'art. 12, comma 2, può indurre a ritenere che la stessa abbia lasciato ferma la competenza dello stesso ufficio giudiziario che ha applicato la misura, e si sia limitata a semplificare la procedura di rilascio di questo tipo di autorizzazioni, attribuendone la competenza all'organo monocratico, anziché a quello collegiale. In realtà, la norma dell'art. 12, comma 2, non si limita a sottrarre al collegio la valutazione di queste istanze ed ad attribuirle al giudice monocratico, perché, indicando l'organo titolare al rilascio dell'autorizzazione nel presidente del "tribunale", effettua una vera e propria attribuzione autonoma di competenza, atteso che il tribunale non è necessariamente. il giudice che ha disposto l'applicazione della misura (che può anche essere decisa, in sede di impugnazione, dalla Corte d'appello). Ne consegue che, per effetto della norma dell'art. 12, comma 2, si può verificare in concreto una scissione tra l'ufficio giudiziario che ha disposto l'applicazione della misura e l'ufficio giudiziario competente al rilascio dell'autorizzazione temporanea, perché, nel caso in cui la misura di prevenzione sia stata disposta dalla Corte d'appello, il rilascio dell'autorizzazione temporanea competerà comunque al presidente del Tribunale (Sez. 1, Sentenza n. 23392 del 24/06/2020, confl. comp. in proc. Mangione, Rv. 279439: in tema di misure di prevenzione, alla persona sottoposta alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune può essere concessa l'autorizzazione ad allontanarsene anche per esigenze di lavoro, ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, sempre che sussistano gravi e comprovati motivi che rendano assolutamente necessario detto allontanamento. Alla luce di tale principio, la Corte i i ha individuato il giudice competente a provvedere in ordine a tale autorizzazione in quello indicato dall'art. 12, comma 2, del citato d.lgs. e non nell'organo che ha emesso la misura di prevenzione, escludendo che detta autorizzazione possa essere considerata quale modifica della misura ai sensi dell'art. 11 del citato d.lgs.). Posto, pertanto, che la lettera della norma dell'art. 12, comma 2, rende legittimo che l'autorizzazione temporanea sia rilasciata da organo di ufficio giudiziario diverso da quello che ha applicato la misura, e quindi da un giudice che non ha la disponibilità del fascicolo e non conosce il soggetto sottoposto a misura, ci si deve chiedere se, nel caso in cui il prevenuto abbia trasferito la propria dimora medio tempore, il giudice (dell'art. 12, co. 2, debba essere un giudice diverso per territorio da quello che ha applicato la misura. L'art. 12, co. 2, si limita ad individuare la competenza per territorio per relationem, mediante il mero richiamo all'art. 5, che detta la regola della competenza del luogo di dimora del proposto (interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, come ricordato nella ordinanza di proposizione del conflitto, non già in senso formale quanto in riferimento allo spazio fisico in cui sono «intervenute le manifestazioni di pericolosità»;
cfr. Sez. U, Sentenza n. 18 del 03/07/1996, PG in proc. Simonelli, Rv. 205259;
Sez. 1, Sentenza n. 13397 del 20/11,2020, dep. 2021, confl. comp. in proc. Mattucci, Rv. 280902;
Sez. 6, Sentenza n. 17850 del 27/05/2020, Reinard, Rv. 279027). Sul piano letterale il richiamo, molto generico, all'art. 5 può essere inteso sia come richiamo alla situazione di fatto esistente al momento della richiesta della misura di prevenzione (e quindi, nel caso in esame, il tribunale competente al rilascio dell'autorizzazione continuerebbe ad essere quello di Agrigento, anche se il soggetto ha spostato la dimora in Rho), sia come richiamo alla situazione di fatto esistente al momento della richiesta della autorizzazione temporanea (e quindi il tribunale competente al rilascio dell'autorizzazione diventerebbe quello di Milano). I principi della perpetuati° competentiae legittimano, infatti, entrambe le soluzioni, a seconda che si ritenga che il momento che incardina la competenza sia quello dell'apertura del procedimento originario per l'applicazione della misura o quello del procedimento incidentale per il rilascio dell'autorizzazione temporanea. La Corte ritiene che nell'assenza di precedenti esattamente in termini, e nell'astratta validità di entrambe le opzioni interpretative, il richiamo all'art. 5 debba essere inteso come richiamo alla situazione di fatto esistente al momento della richiesta della misura di prevenzione, da ciò derivando la competenza per territorio del tribunale del luogo dell'ufficio giudiziario che ha applicato la misura di prevenzione. In questo senso depone anzitutto la circostanza che il legislatore, nel momento in cui, nell'individuare la competenza per territorio, anziché ridescriverla ex novo, ha preferito limitarsi a richiamare quanto stabilito nell'art. 5, ha creato una connessione tra l'organo titolare della competenza ex art. 12, comma 2, e quello che ha disposto la misura. Se avesse voluto attribuire la competenza al rilascio delle autorizzazioni temporanee al luogo dell'attuale dimora del soggetto, sarebbe stato più logico prevederlo espressamente. Inoltre, nello stesso senso depone anche un argomento volto alla miglior ricostruzione del sistema. Il giudice che ha maggiori, e migliori, elementi di valutazione per poter decidere sull'istanza di autorizzazione temporanea è quello che ha applicato la misura di prevenzione, perchè è il giudice che ha effettuato una istruttoria sulla pericolosità del soggetto prima di disporre la misura e perché ha comunque la disponibilità del fascicolo in cui sono confluite anche le eventuali segnalazioni successive della polizia giudiziaria sul rispetto della misura. E' vero che, come specificato sopra, la lettera dell'art. 12, comma 2, può comportare l'attribuzione della competenza al rilascio delle autorizzazioni temporanee ad un giudice diverso da quello che ha la disponibilità del fascicolo quando la misura è disposta dalla Corte d'appello, ma si tratta di una soluzione obbligata, imposta dalla lettera della legge, mentre nel caso in esame si tratterebbe di soluzione non interpretativamente obbligata, che finirebbe con il complicare la trattazione di questo tipo di procedimento e con il moltiplicare gli uffici chiamati ad esprimersi sulla stessa misura. Ne consegue nel caso in esame la competenza a provvedere del Tribunale di Agrigento, cui devono essere trasmessi gli atti.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi