Cass. pen., sez. III, sentenza 20/06/2024, n. 40323

CASS
Sentenza
20 giugno 2024
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20 giugno 2024

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E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per contrasto con gli artt. 3, 25, 27, 41 e 42 Cost., nella parte in cui, mediante il rinvio all'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., sancisce la prevalenza del sequestro penale, per gli interessi pubblici ad esso sottesi, rispetto al pignoramento civile e alla mera aspettativa civilistica correlata, trattandosi di scelta legislativa non irragionevole, giustificata anche dall'esistenza di strumenti di tutela del terzo di buona fede eventualmente pregiudicato. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/06/2024, n. 40323
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40323
Data del deposito : 20 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

40323-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 991 - Presidente - Sent. n. sez. Gastone Andreazza CC - 20/06/2024 Alessio Scarcella R.G.N. 11240/2024 Antonio Corbo Ubalda Macrì Relatore - Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso di Didenaro S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., avverso l'ordinanza in data 09/02/2024 del Tribunale di Pistoria, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo in accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo, l'annullamento senza rinvio con restituzione del bene all'avente diritto RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 9 febbraio 2024 il Tribunale di Pistoia ha rigettato l'appello cautelare proposto dalla Didenaro S.r.l. avverso il rigetto dell'istanza di dissequestro dell'immobile da parte dell'aggiudicatario.

2. La ricorrente lamenta la violazione di legge e di norme processuali perché aveva subito il sequestro dell'immobile che si era aggiudicata all'asta (primo motivo) e chiede di sollevare la questione di costituzionalità dell'art. 55 d.lgs. n. 159 del 2011 in rferimento agli art. 3, 25, 27, 41 e 42 Cost. (secondo motivo). lih 3. Il Procuratore generale nella sua requisitoria sostiene che la trascrizione del sequestro preventivo per il reato tributario in data successiva alla trascrizione del pignoramento immobiliare deve recedere dinanzi a questa per il principio della priorità temporale. Pertanto, ritiene che il ricorso sia fondato e che il bene acquistato vada restituito alla Didenaro S.r.l. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è manifestamente infondato. E' pacifico in fatto che il decreto di trasferimento dell'immobile da parte del giudice dell'esecuzione civile sia avvenuto in data successiva alla trascrizione del decreto di sequestro preventivo penale di cui la ricorrente ha chiesto la revoca. La difesa ha chiesto di valorizzare non la data del decreto di trasferimento bensì quella della trascrizione del pignoramento immobiliare perché anteriore rispetto alla trascrizione del decreto di

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