Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/07/2021, n. 21761

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Massime1

Le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/07/2021, n. 21761
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21761
Data del deposito : 29 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

2 1761-21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI celo dan legge Oggetto Composta dagli 1.mi Siga.ri Magistrati: SEPARAZIONE - Primo Presidente - PIETRO C 'DIVORZIO - Presidente di Sezione - GUIDO RAIMONDI Ud. 11/05/2021 - - Presidente di Sezione - GIACOMO TRAVAGLINO U.P.cam. R.G.N. 19396/2017 - Rel. Consigliere - ANTONIO VALITUTTI Rep. - Consig.iere -LUCIO NAPOLITANO CHA 11761 ALBERTO GIUSTI - Consigliere - C. u. LINA RUBINO Consigliere - ANTONIO PIETRO LAMORGESE Consigliere M F - Consigliere - ha pronunciato la sequcrte SENTENZA sul ricorso 19396-2017 proposto da: RI (8.4. elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 56, presso lo studio dell'avvocato G B, che rappresenta e difende unitamente all'avvocato A C B;
- ricorrenti –

contro

TRATTAS DI RICORSO CONGIUNTO;
avverso la sentenza n. 583/2017 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 18/04/2017. Udita la relazione delia causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2021 dal Consigliere ANTONIO VALITUTT:;
Jette le conclusioni scritte del Scstituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, il qua.e conclude chiedendo rigettare il ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricersc congiunto depositato presso il Tribunale di Pesaro il 6 luglio 2016. chiedevanoRG e LR. pronunciarsi a cessazione degli effetti civili del matrimcrio concordatario, celebrato da: medesimi in Fabriano il 15 giugno 1980, ed L I con ugi avevanoe dal quale erano nati i figli acquistato, durante il matrimonic, un appartamento Omissis cointestato al 50%, destinandolo, poi, a casa coniugale. Desiderardo comporre in via definitiva ogni questione patrimoriale conseguente a.la crisi coniuga.e - che aveva già dato luogo a separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Pesaro ccr decreto del 9 marzo 2012 - «senza differenziazione nei tempi di perfezionamento», i coniugi addivenivano, pertanto, al seguente G accordo: a) ill si obbligava a versare l'assegno divorzi.e a favore della nonché direttamente ai figli maggiorenni, ma 50* l .oronon eccromicemento autosufficienti, il contributo mantenimento;
b) il medesimo trasferiva a favore dei fig i la nuda proprietà, in relazione alla sua quota del 50%, dell'immobile sito in Omissis nonche, a favore de.a R. cell'usufrutto sulla propria quota dell'immobile predetto 1.1. Con il ricorso, i coniugi producevaro, altresi, oltre a.la dichiarazione del G. in ordine alla conformità allo stato di 2 fatto dell'immobile dei dati catastali e delle planimetrie ed alla conformità dell'intestazione catastale alle risultanze dei registri immobiliari, una perizia tecnica giurata, con a:legati l'attestato di prestazione energetica, la dichiarazione di conformità dell'impianto termico alle prescrizioni legali, la visura e la planimetria catastale dell'appartamento e del garage. I coniugi si impegnavano, inoltre, ad effettuare a loro cura e spese la trascrizione e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità, ed a depositare presso la cancelleria ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del territorio. Nel procedimento intervenivano, altresì, ad adiuvandum, i figli dei ricorrenti, esprimendo il loro pieno consenso agli accordi in ordine al loro mantenimento, in essi compresi i trasferimenti immobiliari operati dal genitore.

1.2. Successivamente al deposito del ricorso, la cancelleria comunicava aq'i istanti una richiesta di chiarimenti del Presidente del Tribunale, in relazione a trasferimenti immobiliari contenuti nelle condizioni di divorzio congiunto. Seguiva nota con la quale il G e la nonché i figli S. chiarivano ed anzitutto che l'accordo raggiunto «rappresentava una reale tutela soprattutto per i soggetti più deboli dal punto di vista economico (cioè la moglie ed i figli) in quanto avrebbe garantito che il patrimonio conseguito nel CO: 50 del matrimonio non venisse disperso, ma conservato a favore det membri della famiglia di origine» (p.4 del ricorso per cassazione). I ncorrenti dichiaravanc, ino.tre, di essere al corrente del contenuto del decreto del Presidente del Tribunale di Pesaro, con il quale si escludeva la possiblità di inserire nelle domande congiunte di divorzio disposizion: accessorie, aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari quals asi titolo, 2 causa di problematicne organizzative». Gi istarti evidenziavaro, tuttavia, che la diversa opzione - consentite dalla prassi del Tribunale di Pesaro - di inserire negli accordi di divorzio un mero accordo preliminare di vendita, oltre a comportare un esborso per l'atto notarile definitivo, implicava l'accettazione del risc i0 che se una delle parti Si Fosse successivamente sottratta all'accordo, per una qualsiasi ragione, si sarebbe dovuto instaurare un contenzioso meciante proposizione dell'azione di esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ. calla durata e dagli esiti incerti, con grave pregiudizio per i ricorrenti e per i loro figli.

1.3. All'udienza del 28 novembre 2016, nella quale comparivano sia i coniugi che i figl, ricorrenti insistevano nella richiesta di divorzio alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, ivi comprese quelle relative al trasferimenti immobiliari, e solo in via del tutto subordinata, in considerazione della manifestata contrarietà espressa dal Tribunale adito, chiedevano di considerare tali trasferimenti come impegni preliminari di vendita e di acquisto. Il verbale veniva, quindi, sottoscritto da tutti i presenti.

1.4. Con sentenza n. 933/2016, depositata il 13 dicembre 2016, il Tribunale di Pesaro pronunciava la cessazione degli effetti civil: del matrimonio, contratto dai ncorrenti in Fabriano | 15 giugno 1980, stabilerdo espressamente, peraltro, che «i trasferimenti previsti nelle condizioni sono da intendersi impegni preliminari di vendita ed acquisto».

2. Con sentenza n. 583/2017, depositata il 18 aprile 2017, la Corte d'appello di Arcona ngettava i gravame proposto dal e dalla 2 confermando la statuizione del TribunaleG secondo cui i trasferimenti dei diritti reali previsti nelle condizioni di 4 divorzio sono da considerarsi impegni preliminari di vendita ed acquisto, e non trasferimenti immobiliari definitivi, con effetto traslativo immediato.

3. Avverso tale decisione hanno, quindi, proposto ricorso per R.G. cassazione congiunto LR. affidato a ed tre motivi, illustrati con memoria. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dei ricorso.

4. Con ordinanza interlocutoria n. 3089/2020, depositata il 10 febbraio 2020, la prima sezione civile di questa Corte, ritenuto che, per il rilevante impatto che l'interpretazione delle norme sottoposte al giudizio della Corte involgenti profili relative all'autonomia del:e - parti in sede della determinazione degli accordi della Crisi coniugale» aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari (artt. 1372 e 1376 ccc. civ.), l'interpretazione di tali accord. (artt. 1362 e ss. cod. civ.), ed il ruolo svcito dal notaio in relazione all'identificazione catastale dell'immobile ed alla sua conformità alle risultanze dei registri immobiliari (art. 19 c.l. 31 maggio 2010, n. 78) - può avere sulla giurisprudenza nazionale che, peraltro, sulla questione è pervenuta a conclusioni non univcche, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ai sensi degli art. 3/4 e 3/6 cod. proc. civ., trattandosi di questione di massima ci particolare importanza.

5. Fissata la pubblica udienza dal Primo Presidente per la data dell'11 maggio 2021, d Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con i tre motivi di ricorso che, per la loro evidente R.C. connessione, vanno esaminati congiuntamente ed I.R. denunciaro la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1362 e 13/6 cod. civ., nonché dell'art. 19 del d.l. n. 78 S del 2010, convertito nella legge 30 luglin 2010, n. 1, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

1.1. I ricorrenti censurano l'impugnata sentenza nella parte in cui ha condiviso l'opzione ermeneutica fatta propria da diverse decisioni di merito, affermando che le parti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, ben possono «integrare le tipiche clausole di separazione e divorzio (figli, assegni, casa coniugale) con clausole che si prefiggono di trasferire tra i coniugi o in favore di figli diritti reali immobiliari o di costituire iura in re aliena su immobili ricorrendo esclusivamente alla tecnica obbligatoria, che consente l'applicazione dell'art. 2932 c., e non a quella reale, pena la possibile vanificazione dello strumento di tutela prescelto». Osservano, per contro, gli istanti che siffatta opzione ermeneutica costituisce violazione del disposto dell'art. 1322 coc. clv, addove consente - nell'ottica della massima espansione dell'ambito di applicazione dell'autonomia privata la possibilità per le parti, e quindi anche per i coniugi in sede di determinazione dei cd. accordi della crisi coniugale», di concludere pattuizioni atipiche, meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. L'indirizzo interpretativo per lo più seguito dai giudici di merito - collide, peraltro, ad avviso dei ricorrenti, anche con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si è ripetutamente pronunciato in senso contrario. Gli istanti ricordano, invero, come si sia più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte - che l'accordo delle parti in sede di separazione e di divorzio ha natura certamente negoziale, e può dare vita a pattuizioni atipiche meritevoli di tutela, che hen possono avere ad oggetto essendo soddisfatta, mediante l'inserimento nel ricorso sottoscritto da entrambe le parti, poi trasfuso nel verbale di udienza sottoscritto dalle medesime, it requisiti della forma scritta ex art. 1350 cod. civ. anche trasferimenti di proprietà su

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