Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2023, n. 01601

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2023, n. 01601
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01601
Data del deposito : 17 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: S G, n. Isernia 21/08/1978 avverso la sentenza n. 84/21 Corte di appello di Campobasso del 21/12/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere O V;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale S S, che ha concluso per il rigetto;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. E A, con cui insiste per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Campobasso ha confermato la condanna di G S alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e 2.600,00 euro di multa in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che con un primo motivo di doglianza lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ribadita sussistenza di prove circa una destinazione diversa dall'uso personale dello stupefacente rinvenuto nella sua disponibilità;
con un secondo motivo, lamenta la nullità della sentenza ex art. 546 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. e 168- bis c.p., per avere il giudice di primo grado, celebrante il rito abbreviato, omesso di rimetterlo in termini al fine di presentare richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, nonostante la diversa qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990;
con un terzo e ultimo motivo denuncia, infine, omessa motivazione quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Il procedimento è stato trattato all'odierna udienza camerale con le forme e le modalità di cui i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126 ed ulteriormente dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.
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