Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/06/2018, n. 16415

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A fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex art. 429 c.p.c, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss c.p.c. per ottenerne la quantificazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/06/2018, n. 16415
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16415
Data del deposito : 21 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

16415-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: POSSESSO E GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - ISTITUTI AFFINI STEFANO SCHIRO' -Presidente Sezione - Ud. 30/01/2018 - PIETRO CURZIO - Presidente Sezione - PU R.G.N. 18627/2012 - Rel. Consigliere - U AO hon 16415 Rep. eu. Consigliere - MAGDA CRISTIANO Супе то Ротосінь - Consigliere - ANTONIO GRECO COA VENEZia del 24.1.12 T L TIA - Consigliere - ANDREA SCALDAFERRI Consigliere - LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18627-2012 proposto da: T AA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato G F;

- ricorrente -

contro 31 78 1 TOGNATO PATRIZIA, anche nella qualità di erede di F L, FACIPIERI NICOLA, in qualità di erede di F L, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PASTEUR 77, presso lo studio dell'avvocato G L, che li rappresenta e difende;
- ricorrenti successivi -

contro

POLATI SILVIO, CROTONE SONIA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1372/2011 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata l'8/06/2011. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2018 dal Consigliere U AO;
udito il PUBBLICO MINISTERO, in persona dell'Avvocato Generale MARCELLO MATERA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale.

Fatti di causa

Patrizia Tognato , L F, Silvio Polati e Sonia Crotone hanno proposto davanti al Tribunale di Verona domanda di reintegra nel possesso di un passaggio pedonale da sempre esercitato su di un'area di proprietà di Annalisa Turra, area che quest'ultima aveva chiuso con una recinzione la costruzione di una scala di accesso ai locali di sua proprietà. Il Tribunale ha rigettato la domanda. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza dell'8 giugno 2011, ha accolto per quanto di ragione l'impugnazione proposta da Patrizia Tognato e L F e,a modifica della decisione di primo grado, ha dichiarato che Annalisa Turra aveva eseguito illegittimamente la recinzione dell'area esterna di sua proprietà e la costruzione di una и 2 и scala di accesso ai propri locali,impedendo il passaggio pedonale da sempre esercitato su detta area dagli appellanti per raggiungere i loro immobili ;
ha condannato Annalisa Turra alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi ed alla rifusione in favore degli appellanti delle spese del doppio grado di giudizio, omettendo nel dispositivo la quantificazione degli importi dovuti a tale titolo, lasciando le voci destinate alle somme in bianco. Avverso tale decisione ha proposto ricorso Annalisa Turra con un motivo, illustrato da successiva memoria. Patrizia Tognato e Nicola F ,la prima in proprio e quale erede di L F, il secondo quale erede di L F, hanno proposto impugnazione con autonomo ricorso, da qualificarsi incidentale perché successivo al ricorso principale, con un motivo in relazione all'omessa liquidazione dell'entità delle spese processuali. Silvio Polati e Sonia Crotone non hanno presentato difese. La Seconda Sezione civile di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n.21048/17 dell'11/9/2017, ha rimesso gli atti al Primo Presidente al fine di valutare l'opportunità di demandare l'esame della controversia alla Sezioni Unite, evidenziando un contrasto nella giurisprudenza di legittimità relativo alla questione oggetto del ricorso incidentale e chiedendo di chiarire se, a fronte della mancata liquidazione delle spese in dispositivo, debba farsi ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. o esperire gli ordinari mezzi di impugnazione. Il Primo Presidente ha rimesso a queste Sezioni Unite la seguente questione ritenuta di particolare importanza: se a fronte della mancata liquidazione delle spese in dispositivo, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve esperire gli ordinari mezzi di impugnazione oppure fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss c.p.c а 3 н Ragioni della decisione 1. L'ordinanza di remissione evidenzia che quella in oggetto è una questione di carattere processuale di massima importanza, attesa la frequente ricorrenza del problema e la necessità di offrire una soluzione uniforme, al fine sia di scongiurare il pericolo di colpevoli decadenze a carico delle parti ed al fine di chiarire quale sia il rimedio laddove l'omessa liquidazione sia relativa una sentenza di questa Corte, anche alla luce della novellata previsione di cui all'art. 391 bis c.p.c. La Seconda Sezione ha rilevato che in epoca risalente la giurisprudenza di legittimità sembrava orientata nel senso che la omissione della liquidazione delle spese di un solo grado fosse suscettibile di essere rimediata con la procedura di correzione degli errori materiali.Cass., n.52/67;
Cass., n. 3007/73. In epoca successiva, invece,si è affermata la diversa opinione circa la necessità di esperire agli ordinari mezzi di impugnazione. Cass., n.7274/1999;
Cass., n.12104/2003;
Cass., n.13513/2005. Di recente la tesi della possibilità di fare ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali si è di nuovo affacciata con la sentenza Cass., n.16959/2014, seguita da Cass., n.15650/2016, ma contemporaneamente sono state emesse pronunce di segno inverso che negano la possibilità di avvalersi dell'istituto della correzione e la necessità di ricorrere agli ordinari mezzi di impugnazione. Cass., n.17221/2014;
Cass., n.21209/2014. Si osserva che effettivamente nella giurisprudenza di legittimità si è determinato un contrasto, che permane ancora oggi, fra sentenze che, con argomentazioni contrapposte, affermano la necessità di esperire gli ordinari mezzi di impugnazione in ipotesi di omessa o incompleta liquidazione delle spese processuali in 4 dispositivo, e sentenze che ammettono il ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali ex art. 287 e ss c.p.c.

2. Pronunce risalenti nel tempo ritenevano che l'omessa liquidazione delle spese processuali costituisse un errore materiale e come tale passibile di correzione con il procedimento di cui all'art.287 e ss c.p.c. La natura materiale dell'omissione era collegata alla divergenza fra la formulazione letterale del dispositivo e la pronuncia adottata in motivazione, sul rilievo che tale ipotesi non integrasse un errore di giudizio incidente sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. Alla metà degli anni 90, la giurisprudenza di legittimità si è però orientata per escludere il carattere meramente materiale dell'omessa liquidazione delle spese, equiparata alla omessa motivazione, "stante la mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che è stata ritualmente proposta e che richiede pertanto una pronunzia di accoglimento o di rigetto, vizio denunciabile ex art 112 c.p.c." (Cass., 11/3/1995 n. 2869;
Cass., 22/11/ 2004,n. 22019. La sentenza 5/6/1996 n. 5266 ha affermato inoltre che costituisce errore materiale correggibile solo quello consistente in una mera svista del giudice che abbia determinato la mancata od inesatta estrinsecazione di un giudizio, peraltro già svolto e desumibile dal contesto della pronuncia, e tali non sarebbero quegli errori che si caratterizzano come espressione di un giudizio mancante quantomeno manchevole, come accade quando le spese non risultano liquidate in dispositivo e di tale liquidazione non è dato trarre elementi utili neppure motivazione. Ancora si è affermato che la sentenza che contenga una corretta statuizione sulle spese nella parte motiva, conforme al principio della soccombenza, ma non contenga poi alcuna liquidazione di esse nel 5 dispositivo, non è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale, in quanto, ai fini della concreta determinazione e quantificazione delle spese, si rende necessaria la pronuncia del giudice Cass., 11/01/2006 n. 255. 3. Un significativo apporto per l'affermazione della possibilità di correzione integrativa in ipotesi di omissione della liquidazione delle spese processuali è stato dato dalla Cassazione Penale che già da tempo si è attestata per il ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali per ogni ipotesi di omessa statuizione sulle spese di lite. Tale concetto è stato ribadito dalle Sezioni Unite penali, sentenza n. 7945 del 2008, che ha affermato il principio secondo cui< la omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non determina nullità e non attiene a una componente essenziale dell'atto, onde ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 c.p.p.>>.In tale ipotesi rientra, secondo la Corte, la omissione della condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in tema di applicazione della pena su

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