Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/07/2023, n. 18684

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In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/07/2023, n. 18684
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18684
Data del deposito : 3 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 27359/2020 Numero sezionale 732/2023 Numero di raccolta generale 18684/2023 Data pubblicazione 03/07/2023 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ETTORE CIRILLO - Presidente - CARTELLA DI PAGAMENTO OPPOSIZIONE ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO - Consigliere - MICHELE CATALDI - Consigliere - UP- 30/05/2023 PAOLO DI MARZIO - Consigliere - FRANCESCO CORTESI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 27663/2020, proposto da: CGR COSTRUZIONI GENERALI RISTRUTTURAZIONI s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. Fabio Casoni, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall'Avv. AGNESE CONDARELLI ed elettivamente domiciliata presso di lei in Roma, VIA DOMENICO CIRILLO N. 15

- ricorrente -

contro

ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12 Numero registro generale 27359/2020 Numero sezionale 732/2023 Numero di raccolta generale 18684/2023 Data pubblicazione 03/07/2023 - controricorrente- avverso la sentenza n. 310/03/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 21/01/2020;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Paola Filippi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Francesco Cortesi nella pubblica udienza del 30 maggio 2023, ex art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, richiamato dall'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198.

FATTI DI CAUSA

1. In data 28 ottobre 2016, ADER- Agenzia delle Entrate Riscossioni notificò a C.G.R. Costruzioni Generali e Ristrutturazioni s.r.l. l'intimazione di pagamento n. 09720169050002418000, relativa alle cartelle di pagamento n. 09720100345851104000 e 09720150130100412000. La società impugnò le due cartelle innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, per mezzo dell'intimazione di pagamento. Nel contraddittorio con il concessionario per la riscossione, la C.T.P. accolse il ricorso, sul presupposto del difetto di notificazione delle cartelle, e compensò integralmente le spese.

2. La sentenza fu appellata dalla società contribuente, per la parte relativa alle spese, e dal concessionario per la riscossione, che dedusse la validità della notificazione della seconda cartella sopra indicata, prestando acquiescenza per il difetto rilevato in relazione all'altra. 2 Numero registro generale 27359/2020 Numero sezionale 732/2023 Numero di raccolta generale 18684/2023 Data pubblicazione 03/07/2023 La Commissione tributaria regionale del Lazio, riuniti i gravami, accolse quello proposto dall'Ufficio. I giudici d'appello rilevarono, in particolare, che la cartella in questione era stata notificata a mezzo di posta elettronica certificata, come da attestazione di avvenuta ricezione prodotta dall'amministrazione finanziaria, richiamando al riguardo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di questa Corte (desumibile, in particolare, dall'ordinanza n. 11136/2009) e l'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che consente espressamente la notifica a mezzo p.e.c. ai soggetti indicati nell'indice nazionale INI- Pec, contenente tutti gli indirizzi dei professionisti e delle imprese presenti sul territorio nazionale.

3. La società contribuente ha impugnato la sentenza d'appello con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria. L'amministrazione ha resistito con controricorso. All'udienza del 26 gennaio 2022, celebratasi innanzi alla sezione sesta, la causa è stata rinviata per la discussione sul rilievo del difetto di evidenza decisoria. Quindi, all'adunanza camerale del 28 ottobre 2022, il Collegio ha deliberato la trattazione in pubblica

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