Cass. pen., sez. III, sentenza 09/01/2023, n. 00215

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/01/2023, n. 00215
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00215
Data del deposito : 9 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da: ZHU P, nata in Cina il 22/07/1989 avverso l'ordinanza emessa in data 26/07/2022 dal Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere V P;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale P F, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della ricorrente, avv. A A S, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26/07/2022, il Tribunale di Torino, adito con richiesta di riesame ex art. 355 cod. proc. pen. da ZHU P, ha confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio di P.G., emesso dal Procuratore Europeo Delegato in data 26/07/2022 nel procedimento a carico della ZHU per i reati di contrabbando aggravato (artt. 285, 295 comma 2, 293 d.P.R n. 43 del 1973), evasione dell'IVA all'importazione (art. 70 d.P.R. n. 633 del 1972), falso in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) nonché fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter cod. pen.), contestati con riferimento all'importazione di alcune decine di migliaia di "portafogli di materie plastiche", in parte riproducenti un logo riconducibile al marchio PRADA.

2. Ricorre per cassazione la ZHU, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge con riferimento alla mancata indicazione delle finalità probatorie da soddisfare con il sequestro. Si censura l'ordinanza per essersi limitata a richiamare la necessità del compimento di ulteriori indagini in ordine alla merce e alla relativa documentazione, e quindi ad evocare la funzione dell'istituto in contrasto con il principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (oltre che in sede sovranazionale), secondo cui il decreto, anche se avente ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve necessariamente essere sorretto da adeguata motivazione in ordine alla finalità concretamente perseguita. Richiamato un recente arresto giurisprudenziale che consente un intervento integrativo sul punto, in sede di riesame, al solo pubblico ministero, la difesa illustra la carenza motivazionale in relazione sia all'ipotizzato contrabbando (dove l'ipotesi di sottofatturazione era frutto di una valutazione presuntiva compiuta in forza di operazioni di verifica meramente cartolari) sia alla contestazione ex art. 517-ter (formulata all'esito della presa di contatto con la società titolare del marchio asseritamente violato).

2.2. Violazione di legge con riferimento alla omessa motivazione circa la sussistenza del fumus commissi delicti. Si censura l'ordinanza per avere il Tribunale ignorato gli elementi dedotti per contestare il quadro accusatorio (titolarità di un marchio comunitario in capo alla ricorrente di forma triangolare con all'interno la scritta ESLEE), limitandosi a fare affidamento su quanto emerso dalla comunicazione di notizia di reato (non essendo stata allegata al fascicolo la documentazione fotografica e le perizie richiamate);
allo stesso modo, per l'accusa di contrabbando, non erano state prese in considerazione i rilievi difensivi volti a sostenere la congruità del valore dichiarato.
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