Cass. pen., sez. III, sentenza 06/10/2020, n. 27603

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/10/2020, n. 27603
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27603
Data del deposito : 6 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA - 6 O T T 2020 :XNCLI! L, , 11 ERTO sul ricorso proposto da • , • , ER NF, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza in data 27/02/2020 del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberta Maria Barberini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni degli avvocati Raffaele Bergaglio e Andrea Angelo Garello, per il ricorrente, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 27 dicembre 2019, e depositata in pari data, il Tribunale di Bergamo, accogliendo l'appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, in totale riforma del provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Bergamo, ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta delle liquidità detene da GI ER, anche attraverso società a lui riconducibili, e specificamente indicate, fino alla concorrenza dell'importo di euro 1.959.208,00. 2. Il sequestro è stato ordinato su tali somme, in quanto le stesse sono ritenute il profitto del reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero di cui all'art.

5-septies d.l. 28 giugno 1990, n. 167
, convertito dalla legge n. 227 del 1990, e successive modifiche. In maggior dettaglio, a NF ER è contestato di aver fornito dati e notizie non corrispondenti al vero nella relazione di accompagnamento, depositata il 30 ottobre 2015, alla domanda di adesione alla procedura di collaborazione volontaria di cui agli artt. da 5-quater a 5-octies d.l. n. 167 del 1990, presentata il 24 ottobre 2015. In particolare, ER, nella precisata relazione di accompagnamento, avrebbe dichiarato falsamente: a) che l'adesione alla procedura di collaborazione volontaria aveva un ambito oggettivo diverso da quello relativo alla verifica fiscale nei confronti della società "Siff s.r.l.", da lui amministrata e partecipata in via totalitaria;
b) di detenere all'estero una collezione di opere d'arte del valore di 25.944.984,00 euro, quale semplice "collezionista";
c) di non essere titolare e non avere alcun ruolo nella società di diritto elvetico "Trust Fine Art s.a.";
d) di aver reso dati ed informazioni completi e veridici, omettendo di indicare di detenere, tramite le società "Siff s.r.l." e "Stanze italiane s.r.l.", la società di diritto inglese "Stanze Italiane UK", anch'essa titolare di un ingente patrimonio di opere d'arte detenute all'estero;
e) di detenere all'estero diverse opere d'arte in realtà detenute in Italia;
f) di continuare a detenere tutte le opere d'arte oggetto della procedura di collaborazione nel Regno Unito. Inoltre, ER, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà datata 2 settembre 2015, avrebbe affermato di aver prodotto tutta la documentazione richiesta ed esistente ai fini della procedura di collaborazione volontaria, sebbene la dichiarazione fosse stata redatta non prima del 24 ottobre 2015, e la documentazione fosse stata prodotta in epoca successiva. Il Tribunale ha quantificato il profitto del reato, individuandolo nella somma corrispondente al maggior onere fiscale che sarebbe derivato da una fedele dichiarazione, evidenziante la qualità di NF ER come imprenditore operante nel settore della compravendita delle opere d'arte.

3. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe NF ER, con atto a firma degli avvocati Raffaele Bergaglio e Andrea Garello, articolando due motivi.

3.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 240 cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla erronea individuazione del profitto del reato per cui si è disposto il sequestro funzionale alla confisca. Si deduce, innanzitutto, che, secondo la giurisprudenza, la confisca ed il sequestro funzionale alla confisca debbono attingere il vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale dal reato (si cita Sez. U, n. 26654 del 2008, Fisia Italimpianti), e che, però, la condotta in contestazione non può essere ritenuta fatto dal quale è derivato, in rapporto di diretta causalità, il vantaggio corrispondente al maggior onere fiscale non pagato (la somma di euro 1.959.208,00). Si rappresenta, in particolare, che l'autoqualificazione della propria attività da parte del ricorrente come collezionista e non come imprenditore non costituisce autocertificazione, ma mera indicazione opzionale ai fini del perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria, derivante da una presa di posizione tecnico-giuridica, e, quindi, non può essere individuata come la fonte del risparmio fiscale. Si osserva, inoltre, che del tutto erroneamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto la procedura di collaborazione volontaria configurabile, in concreto, «come strumento di evasione di secondo grado, ovvero evasione nell'evasione». Si precisa, in proposito, che a NF ER non è stato contestato alcun reato fiscale, e che, anzi, il patrimonio del medesimo risulta di origine del tutto lecita: di conseguenza, quel patrimonio non può diventare illecito per effetto di un falso dichiarativo nell'ambito di una procedura di collaborazione volontaria, la quale ha natura meramente dichiarativa di pregresse attività e disponibilità, e, al più, si può porre un problema di ripresa fiscale. Si aggiunge, poi, che la procedura di collaborazione volontaria «mai e poi mai potrà configurarsi come fatto generatore di evasione fiscale»: la stessa non costituisce un "condono", bensì «una "finestra" offerta al contribuente, per dichiarare, e rendere quindi fruibili in Italia, disponibilità detenute all'estero e mai indicate nel quadro RW», ossia per regolarizzare la sua posizione pregressa «con il conseguente versamento "ora per allora" delle imposte nel tempo non versate con i relativi interessi, in cambio della sostanziale rinuncia alle sanzioni e della non punibilità dei reati fiscali eventualmente consumati».

3.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art.

5-septies d.l. n. 167 del 1990
, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla configurabilità del reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero. Si deduce che erroneamente l'ordinanza impugnata si impegna a dimostrare come NF ER fosse un imprenditore commerciale e non un collezionista d'arte, omettendo anche di procedere ad un effettivo confronto con il contenuto della decisione reiettiva del G.i.p. e con gli atti prodotti dalla difesa. Si premette che l'ordinanza del G.i.p. aveva dato atto di come il ricorrente avesse dichiarato tutti i fatti rilevanti in ordine alla propria attività e che, quindi, al più, ricorrerebbe un "falso valutativo" in ordine all'attività svolta, penalmente irrilevante in quanto dipendente dalla interpretazione di fatti veritieri allegati. Si aggiunge, poi, che l'ordinanza del G.i.p., a sostegno delle sue conclusioni, aveva richiamato anche la relazione tecnica depositata dalla difesa, la quale evidenzia come le pretese false dichiarazioni fossero in parte insussistenti e in parte inidonee a modificare in favore del ricorrente gli importi da corrispondere per la regolarizzazione, e che, però, il Tribunale non si è confrontato con il contenuto di tale relazione. Si sottolinea, quindi, che non risulta alcuna omissione circa le transazioni effettuate o le opere d'arte detenute e che le società indicate come schermo sono state costituite e utilizzate solo dopo il perimetro temporale interessato dalla procedura di collaborazione volontaria.

4. In data 9 luglio 2020, gli avvocati Raffaele Bergaglio e Andrea Angelo Garello hanno presentato conclusioni scritte con le quali hanno riaffermato gli argomenti addotti a fondamento dei due motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è, nel complesso, infondato per le ragioni di seguito precisate.

2. Le censure esposte nel secondo motivo, da esaminare pregiudizialmente, perché attinenti alla esistenza del fumus commissi delicti, e che contestano la configurabilità del reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero, di cui all'art.

5 -septies d.I n. 167 del 1990 e successive modifiche, non si confrontano compiutamente con il nucleo centrale dell'ordinanza impugnata.

2.1. Le censure in questione assumono, in particolare, che le compravendite di opere d'arte sono state tutte puntualmente indicate, che l'elemento controverso attiene alla qualificazione dell'attività

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