Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/11/2016, n. 22232

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La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tale una motivazione caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili, al più, come materiale di base per altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/11/2016, n. 22232
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22232
Data del deposito : 3 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

1222 32/1 6 ITALIANA Oggetto REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Concessione di grande LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE derivazione di acque SEZIONI UNITE CIVILI pubbliche Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 25693/2014 Cron. 22232 Primo Pres.te f.f. Dott. R RRF Presidente Sezione Dott. S D P Rep. Presidente Sezione Ud. 27/09/2016 Dott. G AO - - Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Rel. Pres. Sezione PU CI. - Consigliere Dott. A N Consigliere Dott. M C GA Consigliere Dott. B B Consigliere Dott. B VIO Consigliere - Dott. D C ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25693-2014 proposto da: ITALGEN S.P.A., in persona del legale rappresentante 2016 pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 522 E.Q. VISCONTI 99, presso lo studio degli avvocati E C ed I C, che la rappresentano e difendono unitamente all'avvocato MARIA SIMONETTA STRANEO MOLLICA, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

R L, in persona del Presidente pro elettivamente domiciliata in ROMA, VIA tempore, 22/A, presso lo studio dell'avvocato S rappresentata e difesa dall'avvocato E L M, M CRLE, per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

ITALGEN S.P.A., elettivamente domiciliata e difesa come sopra;
controricorrente all'incidentale · avverso la sentenza n. 157/2014 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 10/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica Presidente Dott. ADELAIDE udienza del 27/09/2016 dal AMENDOLA;
uditi gli avvocati Marco CEDERLE, Ernesto CONTE e MOLLICA STRANEO Maria Simonetta;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. FUZIO, che ha concluso per il rigetto del RICCARDO ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Italgen s.p.a., titolare di una concessione di grande derivazione a uso idroelettrico, in località Ponte dell'Acqua del Comune di Mezzoldo, scaduta il 19 dicembre 2001, ma prorogata fino al 31 dicembre 2010, ex art. 12, comma 7, d.lgs. n. 79 del 1999, in relazione alla quale, anche a seguito di imponenti opere di ristrutturazione dell'impianto, aveva chiesto, ai sensi e per gli effetti del r.d. n. 1775 del 1933 e delle leggi n. 529 del 1982 e 102 del 1990, il prolungamento per anni sessanta della concessione, impugnò innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la nota in data 24 dicembre 2009, n. 1205, con la quale le Direzione Generali Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo sostenibile della Regione Lombardia, le aveva comunicato: a) che, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 12 del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dalla legge n. 266 del 2005 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2008, la concessione assentita sarebbe scaduta il 31 dicembre 2010;
b) che conseguentemente, dal 1° gennaio 2011 la società non avrebbe più avuto titolo a derivare e utilizzare le acque pubbliche per la produzione di forza motrice;
c) che, ai sensi dell'art. 25, comma 1, r.d. n. 1775 del 1933, allo scadere della concessione tutte le opere funzionali allo svolgimento dell'attività sarebbero passate, senza compenso, ope legis in proprietà dello Stato e, per esso, nella disponibilità della Regione;
d) che questa, in nome e per conto dello Stato, intendeva avvalersi della facoltà di cui al secondo comma dell'art. 25 della predetta fonte, e cioè della possibilità di immettersi nell'immediato possesso di ogni edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso;
e) che, qualora la concessionaria non intendeva consentire l'esercizio di tale facoltà, adducendo il mancato rispetto del termine di preavviso, doveva essa medesima provvedere alla rimozione delle strutture di cui innanzi;
f) che la comunicazione non aveva valore provvedimentale, ma solo notiziale, ai fini dell'avvio dei procedimenti volti ad assicurare la redazione dell'inventario dei beni oggetto delle disposizioni innanzi richiamate. La società contestò la legittimità del provvedimento sotto il profilo che la Regione non poteva pronunciarsi in ordine alla data di scadenza della 1 concessione prima della conclusione del procedimento amministrativo volto ad ottenere, ai sensi della legge n. 529 del 1982 e dell'art. 8, quarto comma, della legge 2 maggio 1990, n. 102, il prolungamento sessantennale della sua durata;
dedusse inoltre la violazione del principio di legittimità dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 della Costituzione, nonché eccesso di potere per manifesta illogicità, posto che, da un lato, l'Ente non aveva avviato, almeno cinque anni prima della scadenza, così come imponeva l'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, il procedimento a evidenza pubblica volto all'individuazione di un nuovo concessionario,

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