Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/05/2021, n. 19676

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/05/2021, n. 19676
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19676
Data del deposito : 18 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da V S, nato a Marianopoli (CL) il 01/04/1953 avverso la sentenza del 21/11/2019 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A C;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A C, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di S V ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa il 5 luglio 2018 dal Tribunale di Gela, che aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati riuniti di cui agli artt. 61 n.2 e 682 cod. pen., 340 cod. pen. e 76, comma 3, in relazione all'art. 2 d.lgs. n. 159/201 e lo aveva condannato alla pena di mesi cinque di reclusione. L'imputato, attivista impegnato in azioni di protesta contro le installazioni militari statunitensi presenti nel territorio di Niscemì, pur essendo destinatario di foglio di via obbligatorio con divieto di ritornare nel comune di Niscemi per tre anni, si era stato introdotto abusivamente nella base "U.S. Navy" della Marina Militare statunitense, sita nel comune di Niscemi, costringendo i militari al distacco dell'alimentazione dell'antenna principale della base, in quanto era salito su un albero, sito a cento metri dall'antenna, e vi era rimasto per alcuni giorni sino all'intervento di ambulanze sul posto. Il difensore articola i seguenti motivi:

1.1 inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 682 cod. pen. per essersi la Corte di appello limitata a ritenere integrato il reato richiamandone i presupposti, senza accertare l'esistenza e l'emissione del provvedimento che vietava l'ingresso nell'area da parte di soggetto legittimato e senza accertare che il divieto fosse stato imposto nell'interesse militare dello Stato;

1.2 inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 340 cod. pen. per avere la Corte di appello ritenuto, al pari del primo giudice e nonostante le censure
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi