Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/11/2016, n. 22516

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In tema di provvedimenti disciplinari a carico di avvocati, la decisione sottoscritta, in qualità di presidente e segretario del Consiglio dell'Ordine, da persone diverse, benchè componenti del collegio, da quelle ricoprenti tali cariche alla data della sua deliberazione risultante dal corpo della stessa, è nulla, atteso che l'art. 51 del r.d. n. 37 del 1934 non prescrive la sottoscrizione del relatore ma impone l'indicazione, in un unico contesto, della data della deliberazione e della sottoscrizione dei soggetti da ultimo indicati.

In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati per un fatto costituente anche reato e per il quale sia stata intrapresa l'azione penale, il principio secondo cui il termine prescrizionale dell'iniziativa disciplinare, previsto dall'art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933, comincia a decorrere dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, è inoperante laddove quel termine sia invece già interamente maturato al momento dell'esercizio dell'azione penale o in quello, anteriore, della formulazione di un'imputazione per il medesimo fatto, dovendosi, in tali ipotesi, avere riguardo, per la individuazione dell'inizio della sua decorrenza, alla data della commissione dell'illecito.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/11/2016, n. 22516
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22516
Data del deposito : 7 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

225 16/ 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Dott. Renato RORDORF - Primo Presidente f.f. Dott. Giovanni AMOROSO - Presidente Sez. R.G. 5960/2016 Dott. Giuseppe NAPOLETANO - Presidente Sez. Cron. 22516 Dott. Pietro CURZIO - Presidente Sez. Rep. - Presidente Sez. Dott. Adelaide AMENDOLA Ud. 5.7.2016 - Presidente Sez. Dott. Annamaria AMBROSIO CT Dott. IA Cristina GIANCOLA - Consigliere - Consigliere Rel. Dott. Stefano PETITTI disciplinare avvocati - Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA ha pronunciato la seguente procedure recepers SENTENZA sul ricorso proposto da: PASSANANTE AN, rappresentato e difeso dall'Avvocato Sergio Mango per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, via Collina n. 36, presso lo studio dell'Avvocato Gaetano Iacono;

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MARSALA;
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
intimati1 avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 233 del 2015, depositata in data 29 dicembre 2015 e notificata il 2 febbraio 2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 luglio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
sentito l'Avvocato AN TE;
388 16 sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto Gli Avvocati AN TE e sua figlia IA SA sono stati sottoposti a procedimento disciplinare per avere percepito da una compagnia di assicurazione un risarcimento di lire 315.000.000, consegnando ai loro assistiti la minor somma di lire 200.000.000. Per il fatto veniva avviato anche procedimento penale, sicché il giudizio disciplinare veniva sospeso. Conclusosi con sentenza definitiva il giudizio penale, veniva riassunto il procedimento. Su sua richiesta, la posizione di IA SA TE veniva stralciata. Il COA di Marsala comminava ad AN TE la sanzione della radiazione. Questi proponeva ricorso al CNF che, con sentenza n. 233 del 2015, lo rigettava per i profili attinenti ai denunciati vizi procedimentali, alla prescrizione e alla sussistenza del fatto contestato, riducendo però la sanzione dalla radiazione alla sospensione dall'esercizio della professione per tre anni. L'Avvocato TE ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala non ha svolto difese. Il ricorrente ha chiesto altresì la sospensione della esecuzione della sentenza. Con decreto in data 23 maggio 2016 8depositato il 25 maggio) è stata disposta la trattazione per l'udienza pubblica del 5 luglio 2016, anche per il merito della impugnazione. -2- Considerato in diritto 1. L'Avvocato TE articola otto motivi di ricorso.

1.1. Con il primo motivo (violazione, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., dell'art. 51 del r.d. n. 37 del 1934 e dell'art. 3 Cost.) il ricorrente deduce la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la nullità della deliberazione del COA pur essendo tale deliberazione stata sottoscritta, quali presidente e segretario, da persone diverse da quelle che la avevano assunta. Il ricorrente rileva, infatti, che la delibera del COA di Marsala in data 13 luglio 2010 è stata sottoscritta, quale presidente, dall'Avvocato Gianfranco Zarzana, e non dall'Avvocato Maurizio Signorello, presidente del COA all'epoca della deliberazione, e dal segretario Avvocato Giuseppe Spada, che all'epoca della delibera non rivestiva la detta qualità. Ciò determinerebbe, ad avviso del ricorrente, la nullità della delibera e la erroneità della sentenza impugnata che ha respinto la relativa censura. Nullità che, peraltro, è stata dichiarata dallo stesso CNF in un caso analogo al presente, con conseguente violazione del'art. 3 Cost. -1.2. Con il secondo motivo (violazione, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., sotto altro profilo, dell'art. 51 e dell'art. 44 del r.d. n. 37 del 1934, nonché violazione e mancata applicazione degli artt. 112, 161, 174, 340, 354 cod. proc. civ., e con riferimento al principio di immutabilità del giudice di cui agli artt. 525 e 179 cod. proc. pen.) il ricorrente denuncia ancora la mancata dichiarazione di nullità della deliberazione del COA per violazione del principio di immutabilità del giudice, rilevando che un componente del COA era presente al momento della acquisizione delle prove ed era invece assente al momento della deliberazione del 13 luglio 2010. 1.3. Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933 e mancata pronuncia sulla improcedibilità dell'azione disciplinare per decorso del termine prescrizionale ancora prima dell'esercizio dell'azione con -3- deliberazione del 26 maggio 2003;
violazione e mancata applicazione dell'art. 65, comma 5, della legge n. 247 del 2012;
violazione e mancata applicazione dell'art. 56 della legge n. 247 del 2012) il ricorrente censura la sentenza del CNF per non avere dichiarato la prescrizione dell'illecito disciplinare, alla luce della intervenuta modifica della disciplina sul punto. In particolare, il ricorrente deduce che erroneamente il CNF - confermando la valutazione espressa in proposito dal COA di Marsala e facendo quindi riferimento al principio per il quale quando per i medesimi fatti è pendente un procedimento penale il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data di irrevocabilità della sentenza penale - non avrebbe considerato che il fatto contestato era avvenuto il 2 ottobre 1996, mentre il procedimento disciplinare è stato avviato con deliberazione del 26 maggio 2003, e il decreto di citazione a giudizio è stato emesso dal P.M. di Marsala il 23 maggio 2003. In tal modo, osserva il ricorrente, il CNF non avrebbe tenuto conto che l'illecito disciplinare era soggetto alla prescrizione quinquennale decorrente dal giorno di realizzazione dell'illecito o, in caso di illecito permanente, dalla data di cessazione della condotta. Nella specie, posto che l'illecito doveva essere ritenuto (e lo stesso CNF così lo ha

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