Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2023, n. 11651

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2023, n. 11651
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11651
Data del deposito : 20 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: OLIVIERI ACHILLE nato a LARINO il 19/09/1997 DI T G nato il 21/04/1930 OLIVIERI P C nato il 16/07/1962 avverso l'ordinanza del 19/04/2022 del TRIB. LIBERTA' di CAMPOBASSO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria dei ricorrenti, Avv. MICHELE FINOCCHIETT1, che ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendo di "annullare l'ordinanza impugnata con ogni consequenziale provvedimento, ovvero, in subordine, l'annullamento del sequestro relativo all'intera area, con esclusione di quella occupata da due gazebo posti innanzi al ristorante e dell'area giochi sulla spiaggia, vale a dire gli unici manufatti rientranti nella linea di demarcazione risultante dal Sistema Informativo del Demanio Marittimo";
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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19 aprile 2022, il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del riesame, rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di O A, D T G e O C avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo dell'area dove insiste il Camping La Pineta e dei beni mobili ivi presenti - 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore degli indagati eccependo la mancanza di motivazione in ordine al requisito del fumus boni iuris ed osservando che nella richiesta di sequestro preventivo non era indicato il reato per il quale si procede, per cui doveva ipotizzarsi che il vincolo fosse stato chiesto per tutte le contestazioni provvisorie, con impossibilità di individuare il nesso di strumentabilità stabile tra il bene, il reato contestato e il suo accertamento quale necessario presupposto cautelare;
rileva che in sede di riesame si era eccepita l'impossibilità di definire l'effettiva area del suolo pubblico, essendo del tutto irragionevole sostenere la validità degli accertamenti operati dagli inquirenti se, alla luce della consultazione del SID (Sistema Informativo del Demanio Marittim(3, la linea di demarcazione demaniale marittima non interessava l'area occupata dal Camping La Pineta, salvq, una piccolissima parte: dagli atti di indagine era emerso inequivocabilmente che l'Agenza del Demanio non aveva ancora definito la linea di demarcazione demaniale, così come stabilito dall'art. 6 comma 2 bis legge n.140/2004, per cui non si vedeva come si potesse contestare l'occupazione o l'invasione abusiva.
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