Cass. pen., sez. V, sentenza 10/10/2024, n. 41539
Sentenza
10 ottobre 2024
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10 ottobre 2024
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Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta distrattiva, non è configurabile l'aggravante di più fatti di bancarotta nel caso di una pluralità di condotte distrattive, temporalmente contigue e aventi tutte ad oggetto beni mobili, seppur differenti sul piano materiale, quali denaro e arredi.
Sul provvedimento
Testo completo
41539-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1881/2024 RA RO NN MI -· Presidente - UP 10/10/2024- MA TERESA BELMONTE NN MA RI US R.G.N. 24870/2024 GIOVANNI FRANCOLINI - Relatore - RORIA GIORDANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FU VI nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RORIA GIORDANO;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, GASPARE STURZO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce riformava la pronuncia di condanna di primo grado nei confronti della ricorrente, stante l'estinzione per prescrizione dei delitti contestati ai capi 3) e 4) dell'imputazione e rideterminava, per l'effetto, il trattamento sanzionatorio con riguardo ai capi 1) e 2).
2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Lecce l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. Paolo Spalluto, articolando, sotto l'egida di un unico motivo di impugnazione, diverse censure.
2.1. Innanzi tutto, la FU lamenta che, dalla stessa ricostruzione della vicenda operata in sentenza, emergono diverse aporie che farebbero venir meno, almeno sul piano della fraudolenza, i fatti contestati, atteso che ella era in precedenza una semplice dipendente della fallita e che la responsabilità doveva essere ascritta, piuttosto, al precedente Presidente del Consiglio direttivo, avv. Taurino, il quale non aveva tempestivamente agito per la riscossione dei crediti di cui al capo 1), che erano ormai quasi prescritti quando aveva assunto la carica. Osserva, inoltre, rispetto ai fatti contestati al capo 2), che aveva riconsegnato i beni mobili al Comune di Trepuzzi e indicato che dovevano trovarsi presso i locali adibiti alla sede della Polizia Municipale, che in effetti ne aveva esibiti alcuni. L'imputata deduce, ulteriormente, di essere stata prosciolta per prescrizione rispetto ai delitti di cui ai capi 3) e 4) dell'imputazione, mentre avrebbe dovuto essere assolta, poiché la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili non aveva cagionato alcun danno ai creditori, stante l'inattività della fallita nel periodo. Ad ogni modo, anche rispetto agli altri capi della rubrica, sottolinea l'assoluta mancanza di dolo.
2.2. In via gradata la FU denuncia l'erronea applicazione della circostanza aggravante della pluralità di fatti di bancarotta e lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, I.fall., che dovrebbe essere valutata con riferimento all'importo della distrazione e non già all'entità del passivo fallimentare. Ф 2 Soggiunge che avrebbero dovuto esserle riconosciute le circostanze attenuanti generiche, poiché era stato l'avv. Taurino a non prodigarsi per il recupero dei crediti e la situazione della fallita era ormai compromessa quando essa ricorrente aveva assunto la carica di divenuta Presidente del Consorzio.
2.3. L'imputata deduce, altresì, in via ulteriormente subordinata, l'erronea determinazione dell'aumento di pena per effetto della circostanza aggravante di plurimi fatti di bancarotta stante l'applicazione, da parte dei giudici di merito, dell'art. 81 cod. pen. in luogo dell'art. 219, comma 2, n. 1, l.fall. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre premettere che l'avv. Paolo Spalluto, difensore della ricorrente, aveva chiesto tempestivamente la fissazione dell'udienza pubblica ed ha tuttavia fatto pervenire, la mattina della stessa, documentazione attestante l'impossibilità a parteciparvi per motivi di salute. Il difensore ha peraltro espressamente precisato di non voler né chiedere un rinvio per legittimo impedimento, anche in ragione dell'interesse della FU ad una sollecita definizione della vicenda, né il mutamento del rito.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto la Corte territoriale ha fornito, quanto alla responsabilità penale dell'imputata, una motivazione congrua, con la quale, del resto, nella portata essenziale, la ricorrente neppure si confronta, continuando a proporre solo la propria ricostruzione alternativa della vicenda, con doglianze reiterative rispetto a quelle