Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/01/2023, n. 02365

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/01/2023, n. 02365
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02365
Data del deposito : 25 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1149/2019R.G. proposto da: NatWest Markets N.V. (già The Royal Bank of Scotland ), con sede in Claude Debussylaan 94, 1082

MD

Amsterdam (Paesi Bassi) in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. C V, con gli avvocati C R, M L, e F F, nel domicilio eletto presso lo studio PwC –

TLS

Associazione professionale di avvocati e commercialisti,in Roma, al Largo Angelo Forchetti, n. 29;
–ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, nel suo domicilio in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
–controricorrente – Tassazione dividendi madre-figlia Italia e Paesi Bassi 25– 1 149 - 201 9 – 10 / 0 1 /20 2 3 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria Reg i onale per l’Abruzzo, n.585/06/18 pronunciata il 12 aprile 201 8 e depositata il 6 giugno 2018, non notificata. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2023dal Cons.M M F ;
Udito elette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore G enerale G L che ha c hiesto l’accoglimento del ricorso;
Uditi per le parti l’avvocato C R e l’avvocato dello Stato A P.

FATTI DI CAUSA

Nell’annodi imposta 2005 la società qui ricorrente riceveva utili dalla sua partecipata italiana Banca Antonveneta s.p.a.(di cui deteneva oltre il 20%)in ragione di dividendi che venivano tassati alla fonte secondo l’art. 27, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, con aliquota ridotta al 10% in forza dell’art. 10, secondo comma, lett. a), punto ii)della Convenzione fra la Repubblica Italiana ed il Regno dei Paesi Bassiper evitare le doppie imposizioni, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 305 del 26 luglio 1993. Per l’effetto, la società – madre di diritto olandese richiedeva al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate il rimborso della ritenuta subita in Italia, ricevendo un questionario con richiesta di documentazione atta a provare la sua natura di beneficiaria effettiva, residenza fiscale nei Paesi Bassi ed ulteriori documenti circa la percezione dei dividendi, le trattenute subite, la dimostrazione della partecipazione detenuta. Dopo aver fornito la documentazione ed attesa una risposta espressa alla propria istanza, la contribuente impugnava il silenzio rifiuto avanti la Commissione tributaria provinciale di Pescara, chiedendo il rimborso integrale della ritenuta del 10% subita alla fonte sui dividendi maturati in Italia e trasferiti alla controllante olandese. Il giudizio esitava in rigetto, sull’argomento che la società contribuente non avesse 25– 1 149 - 201 9 – 10 / 0 1 /20 2 3 MMF dimostrato il proprio ruolo di effettiva beneficiaria dei dividendi e l’effettivo assoggettamento ad imposta nei Paesi Bassi, donde interponeva appello che aveva identica sorte, nello specifico non trovando accoglimento le doglianze di violazione dell’art. 27 bissecondo commad.P.R. n. 600/1973, attuativo della direttiva “madre – figlia” (in allora Dir. 1990/435/CE, poi trasfusa in Dir. 2011/96/UE), affermando il collegio di secondo grado che non fosse stato provat o l’effettivo assoggettamento ad imposta nel proprio Paese, requisito che la società riteneva non essere richiesto dalla norma. Propone ricorso per cassazione la prefata società, affidandosi a tre motivi, cui controdeduce la difesa erariale con tempestivo controricorso. In prossimità dell’udienza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni, richiamando altresì giurisprudenza recente di questa Sezione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti tre motivi di ricorso. .I.Con il primo motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n.3 c.p.c. per violazione dell’art. 27 bis, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 600/1973 e dei connessi articoli 2 e 5 della Dir. 1990/435/CE, poi trasfusa nella Dir. 2011/96/UE, nella sostanza affermando di avere tutti i requisiti per ottenere il rimborso e che l’assoggettamento a tassazione nel proprio Paese debba essere considerato in astratto e non sia richiesta la prova della duplicazione di tassa effettivamente pagata. Con il secondo motivo si contesta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c.per violazione dell’art. 115 c.p.c. in combinato disposto co l’art. 111, comma sesto della Costituzione repubblicana, nonché l’art. 36, secondo comma, n. 4 del d.lgs. n. 546/1992, codice del processo amministrativo, l’art.132 c.p.c. e l’art. 118 disp. att. c.p.c., nella sostanza lamentando che, nel negare la dimostrazione dell’effettivo assoggettamento ad imposta della società contribuente, il collegio di secondo grado non abbia valutato la copiosa documentazione prodotta dalla parte e versata in atti, in spregio alle disposizioni sopraricordate per cui il giudice deve 25– 1 149 - 201 9 – 10 / 0 1 /20 2 3 MMF porre a fondamento della sentenza le prove offerte dalle parti, pur libero nel diverso apprezzamento di valutazione, purché motivato. Con il terzo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli 18 e 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in combinato disposto con l’art. 89, secondo comma, d.P.R. n. 986/1987, nella sostanza affermando che il diniego al rimborso costituisca un’ingiustificata disparità di trattamento, non autorizzata dalle fonti comunitarie, poiché la CTR ha condizionato il rimborso alla dimostrazione di effettivo pagamento di imposta in Olanda, comprimendo così con atto discriminatorio la libera circolazione di capitali. .II. Il primo motivo è fondato, poiché la qualifica di beneficiario effettivo (e non meramente formale) dei dividendi non fa parte dei requisiti richiestidall'art.27 bis, primo comma, d.P.R. n. 600 / 1973 ai fini del rimborso alle società controllanti residenti in altro Stato U.E. della ritenuta operata suidividendi distribuiti dalla società controllata italiana (Banca Antonveneta Spa). Proprio per evitare fenomeni di facile intermediazione o interposizione elusiva (cfr. Cass. V, n. 26290/2022), t ale requisito è invece previsto dall'art.10, par. 2 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Paesi Bassi, che prevede -nel caso di specie- l'imponibilità dei dividendi nella misura del 10% del loro ammontare in luogo della imposizione ordinaria del 27% prevista dall’art.27, terzo comma,richiamato dall'art. 27 bis , primo comma , del d.P.R. n.600/1973. La qualifica di "beneficiario effettivo" è stataritenuta sussistente dalla società figlia italiana che perciò, in qualità di sostituto di imposta, ha applicato la ritenuta sull'imponibile costituito dal 10% dei dividendi distribuiti alla controllante
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