Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/04/2004, n. 8019
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O 0801 9 /0 4 L L 4 7 O .3 B PUBBLICA ITALIA E N , E 1 N 9 IO 9 1 Z - A 1 F R -1 E T 1 C IS 2 PA G . E I L R D 9 3 A D IO E E D 6 T IU 4 N . E G T S T E E R N T. A LA RIE SUPREMA DI CASSAZIONE (IS Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Sinnanver Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. V C- Primo Presidente f.f. R.G.N. 28898/02 Cron. 15433 Presidente di sezione Dott. V D - Consigliere Dott. V P Rep. Consigliere SABATINI Dott. F Ud.04/03/04 LO PIANO Rel. Consigliere Dott. M - Consigliere Dott. Roberto M TRIOLA - VIDIRI - Consigliere Dott. Guido - MARZIALE - Consigliere Dott. G - Dott. Stefanomaria EVANGELISTA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI PIANO DI SORRENTO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo studio dell'avvocato G M G, rappresentato e difeso dall'avvocato P E S, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente 2004 contro 212 -1- D'ESPOSITO GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in 134/B, presso lo studio ROMA, VIALE MAZZINI dell'avvocato O C, rappresentata e difesa dall'avvocato L V, giusta delega a margine del controricorso; controricorrente A nonchè contro RIDENTE ANTONINO, AZIENDA RISORSE IDRICHE DELLA PENISOLA SORRENTINA; intimati avverso la sentenza n. 860/02 del Giudice di pace di SORRENTO, depositata il 13/05/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Robertoudienza del 04/03/04 dal M TRIOLA; udito l'avvocato Luigi VINGIANI; udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del primo motivo, giurisdizione delle Commissioni Tributarie fino al luglio 2000, giurisdizione del giudice ordinario per il periodo successivo, rinvio per il resto a una sezione semplice. -2- Svolgimento del processo Con distinti atti di citazione, D'Esposito Giuseppina e Riden- te Antonino convennero in giudizio, davanti al Giudice di pace di Sorrento, il Comune di Piano di Sorrento e l'Azienda Risorse Idri- che Penisola Sorrentina (ARIPS), dei quali chiesero la condanna in 1 solido alla restituzione, rispettivamente, della somma di lire 347.050 e lire 47.300, corrisposta per canoni di depurazione, con riferimento agli anni 1999 e 2000. Dedussero che i canoni non erano dovuti perché il Comune era sprovvisto di impianto di depurazione. Entrambi i convenuti eccepirono il difetto di giurisdizione del giudice ordinario atteso che la natura tributaria del canone comportava la giurisdizione delle Commissioni tributarie. L'ARIPS eccepi inoltre il proprio difetto di legittimazione per la sua posizione di sostituto d'imposta e la prescrizione del di- ritto azionato. Il Comune dedusse che la natura tributaria del canone ne comportava il pagamento anche in mancanza dell'impianto di depu- * razione. Il Giudice di pace, ritenuta la propria giurisdizione, accolse la domanda. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso il Comune di Piano di Sorrento. D'Esposito Giuseppina ha resistito con controricorso, mentre Ridente Antonino e l'ARIPS non hanno svolto attività difensiva in R.G. 28898/02 M.Artopiano) questa sede. Il ricorso è stato assegnato a queste sezioni unite perché il primo motivo attiene alla giurisdizione. Motivi della decisione 1. La controricorrente ha eccepito «la inammissibilità ed im- procedibilità del ricorso per violazione delle modalità procedurali previste rispettivamente dagli artt. 365 c.p.c. (in ordine al rilascio e sottoscrizione della procura speciale), 366 c.p.c. (in ordine al contenuto del ricorso, alla erronea indicazione delle parti, della decisione impugnata e della indicazione della procura) e dell'art. 369 c.p.c. (in ordine ai termini e modalità del deposito del ricorso e degli allegati), nonché per il giudicato implicito». 2. Le eccezioni sono manifestamente inammissibili perché assolutamente generiche. Il controllo che queste sezioni unite devono compiere, a pre- scindere dalle eccezioni delle parti, porta peraltro ad escludere mo- tivi di inammissibilità o improcedibilità del ricorso. 3. Prima di affrontare l'esame del primo motivo del ricorso, con il quale si chiede che sia dichiarata la giurisdizione del giudice tributario, appare opportuno chiarire che sulla questione da risolve- re non influisce la circostanza che la presente causa sia stata intro- dotta successivamente all'entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, il cui articolo 7, ha sostituito il precedente testo dell'art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998, dichiarato incostituzionale con sentenza n. 292 del 2000. R.G. 28898/02 2 (est. M. Lo Piano) Invero, l'art. 33 del detto D.Lgs. n. 80 del 1998 - nel testo ri- sultante dalla sostituzione di cui sopra - nel devolvere «alla giuri- sdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi», dopo avere indicato tra le dette controversie quelle «riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi»>ne esclude, tra le altre, quelle relative a rapporti individuali di utenza con soggetti privati» e, quindi, a rapporti che, pur avendo ad oggetto la prestazione di un pubblico servizio, sono regolati da uno strumento di tipo privatistico, di talché ne risulta giustificata la loro sottrazione alla giurisdizione esclusiva. 4. Passando all'esame della questione espressamente sotto- posta all'esame di queste sezioni unite, si osserva che il Giudice di pace ha ritenuto la propria giurisdizione, affermando di non con- dividere la tesi della permanenza della giurisdizione delle Com- missioni Tributarie anche dopo l'avvento dell'art. 31, comma 28, della L. 23 dicembre 1998 n. 448, che ha qualificato come quota tariffaria il canone di depurazione, basata sulla errata considerazio- ne che l'art 62, commi 5 e 6, del D.Lgs, 11 maggio 1999 n. 152, avesse rinviato l'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 17 L. n. 319 del 1976 a far tempo dall'applicazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato di cui agli artt. 13 e segg. della L. n. 36 del 1994. 5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546; dell'art. 16 e 17 della L. 10 maggio 1976 n. 319, come modificati R.G. 28898/02 3 (est M. Le Piano) dalla L. 17 maggio 1995 n. 172 di conversione con modifica del D.L. 17 marzo 1995 n. 79;dell'art. 3, comma 42, della L. 23 di- cembre 1995 n. 549;dell'art. 31, comma 28, della L. 23 dicembre 1998 n. 448;dell'art. 62, commi 5 e 6 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 512;dell'art. 6, comma 13, della L. 13 maggio 1999 n. 133;dei principi generali in tema di qualificazione del canone di depura- zione;dei principi generali in tema di giurisdizione della Commis- sioni tributarie. Difetto di motivazione ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.». Deduce, richiamando la giurisprudenza di questa sezioni unite, che le cause in tema di canone di fognatura e depurazione di acque reflue, ancorché ineriscano soltanto alla parte imputabile alla depurazione, ove il canone stesso sia maturato in epoca anteriore all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato, sono de- volute alla cognizione delle Commissioni tributarie. 6. La questione devoluta a queste Sezioni unite deve essere definita con l'affermazione della giurisdizione del giudice tributa- rio. 6.1. Non vi è infatti motivo di discostarsi dal consolidato : orientamento di queste Sezioni unite (v. tra le più recenti: 13 giu- gno 2002 n. 8444, 2 agosto 2002 n. 11631, 24 gennaio 2003 n. 1086, 6 febbraio 2003 n. 1735;17 luglio 2003, n. 11188;17 di- cembre 2003, n. 19388;17 dicembre 2003, n. 19390), secondo cui il canone per il servizio di depurazione delle acque di rifiuto pro- venienti da superfici e fabbricati privati, ancorché sia applicato in collegamento con il canone per l'erogazione di acqua potabile, in- R.G. 28898/02 4 (est. M. Lo Piano) tegra un tributo comunale, sulla scorta delle disposizioni in materia dettate prima dall'art. 17 ter della legge 10 maggio 1976 n. 319 (aggiunto dall'art. 3 del D.L. 28 febbraio 1981 n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981 n. 153), e poi, dopo l'abro- gazione di tale norma ad opera dell'art. 32 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, dall'ultimo comma dello stesso art. 17, inserito dall'art. 2 terzo comma bis del D.L. 17 marzo 1995 n. 79 (convertito in leg- ge 17 maggio 1995 n. 172). L'art. 31 ventottesimo comma della legge 23 dicembre 1998 n. 448, abrogando l'art. 17 ultimo comma della legge n. 319 del 1976, ha stabilito che il canone in questione è quota tariffaria, e, quindi, non più tributo comunale, ma componente del corrispettivo dovuto dall'utente del servizio idrico. La decorrenza di tale innovazione, inizialmente fissata al 1° gennaio 1999, è stata rinviata dall'art. 62 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 fino all'avvento del servizio idrico integrato di cui agli artt. 13 e segg. della legge 5 gennaio 1994 n. 36. L'art. 24 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258, "sopprimendo" le menzionate previsioni dell'art. 62 del precedente decreto legislati- vo, ha escluso ulteriori differimenti dell'efficacia dell'innovazione, rendendola operativa a partire dalla data dell'entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 258 del 2000 (3 ottobre 2000). 6.2. La giurisdizione delle commissioni tributarie non è esclusa per il fatto che il presente giudizio sia stato instaurato da- vanti al Giudice di pace dopo il 3 ottobre 2000, quando ormai, co- R.G. 28898/02 5 (est) M. Lo Piano) me si è detto, il canone per il servizio di depurazione delle acque reflue ha cessato di essere considerato dalla normativa un tributo. La contraria tesi sostenuta dalla controricorrente, che ha in- vocato il principio dell'art. 5 c.p.c., non ha fondamento, perché la modifica normativa ha riguardato la natura della prestazione del- . l'utente del servizio (da tributo a corrispettivo privato), e non la legge determinativa della giurisdizione, la quale ultima, quindi, è rimasta immutata per i canoni relativi al periodo anteriore al 3 otto- bre 2000 (v. in tal senso Sez. un. 24 gennaio 2003, n. 1086). 6.3. La controricorrente sostiene altresì che l'orientamento giurisprudenziale di queste Sezioni unite, sopra richiamato sarebbe inapplicabile alla fattispecie in esame, perché «nel territorio della penisola Sorrentina» il servizio idrico integrato era già entrato in vigore quando si era proceduto alla riscossione dei canoni di cui si è chiesta la restituzione, come dimostra la costituzione della ARIPS, avvenuta proprio ai sensi della citata legge n. 36 del 1994. La tesi è infondata. Come si è detto, l'abrogazione della normativa che qualifica- va il canone di depurazione delle acque reflue come un tributo è stata differita fino alla «applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994 n. 36» (così il citato art. 62, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 1999). Il differimento, quindi, ha operato con riferimento non alla costituzione del soggetto che gestisce il servizio idrico in- tegrato, ma alla introduzione della apposita tariffa prevista dal cita- R.G. 28898/02 6 (cst) My Lo Piano) to art. 13 della legge n. 36 del 1994, che presuppone la redazione della «tariffa di riferimento», secondo «un metodo normalizzato>> elaborato dal Ministro dei lavori pubblici, sulla base della comples- sa procedura prevista nel comma 3 dell'art. 13. È quindi irrilevante, ai fini dell'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato, che sia stata costituita la ARIPS che ha ri- scosso i canoni nel Comune di Piano di Sorrento (v. in tal senso Sez. un. 24 gennaio 2003, n. 1086). 6.4. Le argomentazioni svolte dalla controricorrente (sub 1B e sub 1C del controricorso) trovano adeguata risposta nelle senten- ze n. 3442 del 2002, n. 11631 del 2002 di queste sezioni unite (e nelle altre ad esse successive già citate), le quali hanno affrontato proprio il problema dell'efficacia retroattiva delle norme interpreta- tive, integrative e correttive di cui ai decreti legislativi n. 152 del 1999 e n. 258 del 2000. 7. La controricorrente solleva questione di legittimità costi- tuzionale dell'art. 14 della legge n. 36 del 1994 e di tutta la norma- tiva in materia, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzio- ne. La questione di costituzionalità posta dalla parte non è rile- vante per la decisione sulla giurisdizione, poiché essa attiene al merito della causa, e cioè alla debenza o meno del tributo. 8. In conclusione, in accoglimento del primo motivo del ri- corso, va cassata senza rinvio la sentenza impugnata, con gli effetti di cui all'art. 336 c.p.c., e va dichiarata la giurisdizione delle com- R.G. 28898/02 (est. M. Lo Piano)7 missioni tributarie, considerando che la controversia ha ad oggetto i canoni dovuti per gli anni 1999 e 2000 - relativi ad un rapporto sorto anteriormente all'ottobre 2000 - determinati in modo unitario, ciascun anno.e non frazionabile, per 9. Restano assorbiti gli altri motivi. 10. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.