Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/11/2005, n. 21757
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Anche nel vigore dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 - abrogato, con effetto dal primo aprile 1998, dall'art. 29, primo comma, lett. a), del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, il cui art. 11 ha formalmente sancito la responsabilità degli amministratori, anche di fatto, delle società per le sanzioni pecuniarie connesse a violazioni tributarie riferibili all'ente quale soggetto passivo del rapporto tributario - detta responsabilità poteva comunque profilarsi, tenuto conto che l'art. 11 della citata legge n. 4 del 1929 (anch'esso abrogato dall'art. 29, primo comma, lett. a), del d.lgs. n. 472 del 1997) prevedeva che "se la violazione della norma delle leggi finanziarie, per la quale sia stabilita la pena pecuniaria o la soprattassa sia imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al pagamento della pena pecuniaria o della soprattassa": sicché, una volta acclarata l'imputabilità anche all'amministratore delle violazioni finanziarie, quest'ultimo poteva bene essere chiamato a rispondere delle relative sanzioni, conseguenti alla sua condotta illecita. (Fattispecie di ritenuta responsabilità dell'amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata per le sanzioni connesse a violazioni in materia di IVA).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - rel. Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT AL quale presunto responsabile della EUROBEST SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRO FARNESE 7, presso lo studio dell'avvocato COGLIATI DEZZA AL che lo difende, giusta delega a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 70/01 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 26/02/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 05/05/05 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito per il ricorrente l'Avvocato BERLIRI (con delega), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
p. 1 GE AL RD IL e RD FA impugnavano gli avvisi di accertamento relativi agli anni 1994 e 1995 agli stessi notificati dall'Ufficio IVA di Cuneo nella (ritenuta) loro qualità di amministratori di fatto ed effettivi responsabili della Euro- Best srl, con sede in Savigliano.
Tale società - dalle indagini svolterei corso del 1997, dalla Guardia di Finanza di Cuneo su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della stessa città e poste a base degli atti impositivi - era risultata praticare il commercio intracomunitario di capi bovini servendoselo scopo di evadere l'iva, di società c.d. cartiere.
Con sentenza n. 187/04/99 la Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo accoglieva i ricorsi. I primi Giudici ritenevano illegittimi tali avvisi di accertamento sul rilievo della non utilizzabilità delle dichiarazioni orali raccolte dalla G.di. F. nel corso delle indagini, stante la mancanza di motivazione del provvedimento autorizzativo da parte del P.M. La sentenza veniva appellata dall'Ufficio IVA di Cuneo, quanto al GE, e dall'Ufficio delle Entrate di Fossano, quanto a RD IL ed a RD FA.
Gli appellanti assumevano la erroneità della decisione, non avendo la C.T.P. tenuto conto che tali dichiarazioni costituivano vere e proprie prove indiziarie, utilizzabili nel giudizio tributario, unitamente ad ogni altro elemento di ordine documentale acquisito in sede di indagine penale.
Il GE, costituitosi, contestava la validità della autorizzazione data dal P.M. alla Guardia di Finanza, sotto il profilo del difetto di motivazione e perché la stessa era stata richiesta per indagini nei confronti delle società e non di soggetti terzi.
Inoltre, deduceva l'assenza di elementi di ordine documentale - ivi compresa quella di una delega di funzioni - dimostrativi di una sua ingerenza nell'amministrazione della soc. Euro Best;
nonché l'inesistenza di un vincolo di solidarietà per le pene pecuniarie dovute dalla società.
La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con sentenza n. 70/35/01, pronunciata il 6.4.2001 e depositata il 26. 2.2003, accoglieva gli appelli dei menzionati Uffici finanziari. I Giudici di appello ritenevano utilizzabili nell'ambito del giudizio tributario le dichiarazioni rese da terzi e raccolte dalla G.di.F. nel corso delle indagini.
Quanto alla dedotta invalidità della autorizzazione del PM per carenza di motivazione, ritenevano la relativa eccezione infondata, sia perché la motivazione era desumibile dalla stessa richiesta della G.di F. (che l'aveva inoltrata, spiegando di voler iniziare un' attività ispettiva nei confronti delle società indagate), sia perché non vi era stata nessuna rinuncia del P.M. alla segretezza delle indagini: essendo il segreto istruttorio venuto meno prima che fossero redatti i processi verbali di constatazione ed i conseguenti avvisi, in occasione del deposito del fascicolo a seguito della esecuzione delle misure cautelari disposte dal GIP. I Giudici di appello ritenevano altresì fondataci merito, la pretesa impositiva.
Ciò, in considerazione della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari ritenuti desumibili da tutta una serie di circostanze acclarate in giudiziosa le quali, come particolarmente significative, venivano individuate le seguenti.
Anzitutto, l'omessa presentazione da parte della società della dichiarazione annuale iva;
l'omessa presentazione in dogana delle dichiarazioni periodiche