Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/2008, n. 17763

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In tema di concessione di derivazione per uso idroelettrico, la sospensione prevista dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1990, n.102, non è "sine die", ma è subordinata all'approvazione del piano di bacino; conseguentemente, dopo tale approvazione, l'eventuale grado di criticità dei corsi d'acqua rileva ai fini del rilascio delle concessioni, ma non fa perdurare la sospensione delle stesse.

In tema di concessione di derivazione per uso idroelettrico ed in riferimento alla successione di soggetti giuridici nelle more del procedimento concessorio, l'art.20 del r.d. 11 dicembre 1933, n.1775, con lo stabilire che le utenze non possono essere cedute senza il nulla osta del Ministero competente, regola la verifica dei requisiti di idoneità nel momento in cui venga rilasciata la concessione ed incide direttamente sui rapporti tra privati; conseguentemente, nel caso di successione di una società ad un'altra nelle more del procedimento (nella specie mediante cessione di ramo d'azienda), non sussiste il difetto di legittimazione passiva in capo alla società subentrante che impugni il provvedimento di diniego di concessione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/2008, n. 17763
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17763
Data del deposito : 30 giugno 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di sezione -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BONCOMPAGNI 71/C, presso lo studio dell'avvocato POMPA Giuliano Maria, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VIVIANA FIDANI, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
GEOGREEN S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell'avvocato GOBBI Goffredo, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MESSI YVONNE, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 165/05 del Tribunale superiore delle acque pubbliche, depositata il 20/12/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/04/08 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;

udito gli avvocati Giuliano Maria POMPA, Luisa GOBBI per delega dell'avvocato Goffredo Gobbi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO

1.1. La Regione Lombardia ricorre contro la Geogreen s.p.a. per ottenere la cassazione della sentenza indicata in epigrafe. La parte intimata resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.. 1.2. In fatto, la società resistente ha impugnato, dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 143, un provvedimento di diniego di concessione di
derivazione, per uso idroelettrico, di acqua pubblica dai torrenti Mello, Val Qualido, Val di Ferro, Val Torrone e Valle Zocca, con restituzione dell'acqua turbinante nel Torrente Mello, seguito alla richiesta presentata dalla sua dante causa

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