Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/09/2013, n. 20075

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La controversia riguardante l'azione di responsabilità a carico del direttore generale di una fondazione, avente natura di persona giuridica privata, per l'improprio utilizzo di carte di credito e prelievi di denaro non riconducibili ad attività istituzionali, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella contabile, non assumendo rilievo la circostanza che nel patrimonio dell'ente privato siano confluite risorse pubbliche, attesa l'autonomia giuridica e patrimoniale della fondazione, nonché l'incidenza del danno derivante dall'illecito direttamente solo sul patrimonio di quest'ultima, che resta separato rispetto a quello dell'ente conferente le risorse finanziarie. (Nella specie, le S.U., nel cassare la decisione del giudice contabile, hanno altresì posto in evidenza che la Fondazione Federico II perseguiva bensì finalità di interesse pubblico - la diffusione e la conoscenza dei valori e del patrimonio culturale della Sicilia - ma esse non costituivano delega di funzioni istituzionali).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/09/2013, n. 20075
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20075
Data del deposito : 2 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. A M - Primo Presidente f.f. -
Dott. R R - Presidente di Sez. -
Dott. M M - rel. Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. D P S - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 1690-2013 proposto da:
A A, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DEGLI EROI 8, presso lo studio dell'avvocato C L, rappresentato e difeso dagli avvocati CORSO GUIDO, WOLLEB A, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 153/A/2012 della CORTE DEI CONTI - Sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana - PALERMO, depositata il 21/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. M M;

udito l'Avvocato G C;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 - La Procura regionale della Corte dei conti della Sicilia trasse a giudizio avanti alla Sezione Giurisdizionale per la medesima regione Acierno Alberto, Direttore Generale della Fondazione Federico II con sede in Palermo, ritenendolo responsabile di illeciti amministrativi contabili commessi nell'espletamento dell'incarico, che avevano arrecato danno alla Fondazione.

2 - Con sentenza in data 8 agosto 2011 la Sezione giurisdizionale condannò l'Acierno a pagare in favore della Fondazione la somma di Euro 102.102,48 per improprio utilizzo di carte di credito e prelievo di denaro contante.

3 - Pronunciando sull'impugnazione dell'Acierno, con sentenza in data 21 maggio 2012 - 24 luglio 2013 la Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana della Corte dei conti rigettò il gravame.
La Sezione osservò per quanto interessa: sussisteva la giurisdizione contabile in virtù della natura pubblica delle risorse utilizzate e dell'interesse perseguito;
mancavano i presupposti di pregiudizialità ai sensi dell'art. 295 c.p.c. necessari per sospendere il giudizio contabile fino alla definizione del giudizio penale in cui l'Acierno era imputato di peculato;
risultava provato per tabulas che l'appellante aveva utilizzato risorse della Fondazione per effettuare spese non riconducibili ad attività istituzionali e prive di formale documentazione giustificativa, utilizzando carte di credito aziendali.

4 - Avverso la suddetta sentenza l'Acierno ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Procura generale presso la Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 - Il primo motivo eccepisce difetto di giurisdizione (art. 362 c.p.c.). Il ricorrente premette che la Corte dei conti, pur
riconoscendo la natura privata della Fondazione Federico II, ha affermato la propria giurisdizione in virtù della natura pubblica delle risorse utilizzate.
Assume che, ai fini del corretto riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione contabile, è decisiva la natura del soggetto danneggiato, nella specie una fondazione privata (promossa, non istituita, dalla Regione siciliana) che, in ragione della sua struttura, non ha soci, ne' pubblici, ne' privati.
Aggiunge che non è neppure esatto che le risorse gestite dalla Fondazione siano pubbliche, dal momento che la Regione ha versato solo il fondo iniziale di L. 2000 milioni e non anche i contributi annui di L. 500 milioni e che la maggior parte dei ricavi della Fondazione sono dovuti a vendite, servizi aggiuntivi, sponsorizzazioni, editoria, mostre, concerti, ecc.. 1.2 - La Procura generale difende la correttezza della sentenza impugnata e obietta che: a) la Fondazione Federico II è stata istituita con legge regionale "al fine della più ampia conoscenza e della diffusione dell'attività degli organi istituzionali della Regione e dell'Assemblea in particolare, dei valori e del patrimonio culturale della Sicilia";
b) la Regione concorre alla formazione del patrimonio;
c) in caso di cessazione dell'attività il Patrimonio della Fondazione, comunque acquisito, sarà devoluto alla Regione;
d) gli organi di governo sono costituiti prevalentemente da componenti dell'Assemblea regionale con durata in carica corrispondente alla durata effettiva della legislatura dell'Assemblea regionale;
e) nella risorse finanziarie della Fondazione confluiscono varie somme riscosse per servizi aggiuntivi, quali la fruizione del flusso turistico e la biglietteria del Palazzo dei Normanni e della Cappella Palatina, appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione. 1.3 - Queste Sezioni Unite hanno ripetutamente affermato (Cass. Sez. Un. 31 luglio 2012, n. 13619;
19 dicembre 2009, n. 26806
) che esula dall'ambito della giurisdizione contabile la

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