Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2019, n. 09284

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2019, n. 09284
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09284
Data del deposito : 4 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da B U, nato a Pomarance il 09/04/1948 avverso la sentenza del 03/11/2017 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Presidente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L C, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 novembre 2017 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del 13 luglio 2015 del Tribunale di Livorno, ha rideterminato in euro 45.000 di ammenda, in esito alla disposta conversione a norma dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 135 cod. pen., la pena inflitta a U B per il reato di cui all'art. 44, lett. b) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con la conferma di demolizione dell'opera abusiva e ripristino dello stato dei luoghi.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su unico motivo.

2.1. In particolare, è stata dedotta l'omessa applicazione della legge penale in quanto, commesso prima dell'estate 2011, il reato doveva considerarsi ormai estinto per prescrizione. In ogni caso il ricorrente ha eccepito che non gli era mai stato notificato il decreto di citazione a giudizio, con conseguente impossibilità di fare valere le proprie ragioni. Nel merito, il ricorrente ha negato di avere eseguito opere di bonifica del territorio tali da richiedere l'emissione di atti amministrativi, mentre l'opera in realtà era asservita alla rete fognaria e non consisteva in una strada ma in un'area sterpata con contestuale apposizione di recinzione.
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