Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 13/11/2020, n. 25807
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ciato la seguente CC ORDINANZA sul ricorso 14713-2015 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;- ricorrente -contro MANELLI ADDOLORATA, DE MATTEIS ANNA, elettivamente 2020 domiciliate in ROMA, VIA T. CAMPANELLA 11, presso lo studio dell'avvocato P T, rappresentate e difese dagli N. R.G. 14713 2015 avvocati TOMMASO MARIA DE GRANDIS, VINCENZO DE MICHELE;- con troricorrenti - avverso la sentenza n. 3184/2014 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 11/02/2015 R.G.N. 45/20014;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2020 dal Consigliere Dott. A T. Rilevato 1. il Tribunale di Brindisi con sentenza del 26.11.2013 aveva accolto la domanda proposta dalle odierne controricorrenti volta all'accertamento dell'obbligo del Ministero di sottoporre alla Diocesi di Brindisi il loro nominativo al fine di ricoprire, con contratti a tempo indeterminato, due posti per l'insegnamento della religione cattolica che si erano resi vacanti in epoca successiva alla formazione della graduatoria conclusiva del concorso bandito con D.D.G. del 2 febbraio 2004;2. la Corte di Appello di Lecce con la sentenza indicata in epigrafe ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal Ministero il 14.1.2014 avverso la sentenza di primo grado sul fondante rilievo che quest'ultima era stata notificata il 6.12.2013 ed il 10.12.2013;3. la Corte territoriale ha affermato che: la notifica della sentenza di primo grado è idonea a far decorrere il termine breve dell'impugnazione anche nelle ipotesi in cui la P.A., parte del rapporto dedotto in giudizio, si è costituita direttamente e attraverso un proprio dipendente nel giudizio di primo grado;per la notificazione degli atti alle Amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni speciali (artt. 11 e 52 del RD 30 ottobre 1933 n. 1611;art. 10 della Legge 3 aprile 1979 n. 103 ) che impongono che la notificazione deve essere effettuata presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato (art. 144 cod.proc.civ.);poiché la deroga di cui all'art. 417 bis cod.proc.civ. concerne soltanto il giudizio di primo grado relativamente alle N. R.G. 14713 2015 cause di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazione solo alli Avvocatura dello Stato e non al mero funzionario o dipendente che ha difeso l'Amministrazione in primo grado è consentito di proporre appello;4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca sulla base di un unico motivo, al quale hanno resistito con controricorso Manelli Addolorata e De Matteis Anna le quali hanno depositato memoria;Considerato 5. il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.pc., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 417 bis, 285 e 170 cod.proc.civ.;
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