Cass. civ., SS.UU., ordinanza 16/05/2022, n. 15529

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 16/05/2022, n. 15529
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15529
Data del deposito : 16 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

onunciato la seguente • ORDINANZA sul ricorso 30351-2020 proposto da: IMMOBILIARE VERGANTE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GERMANICO

197, presso .lo studio dell'avvocato M M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C N;

- ricorrente -

contro

C D A, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA TRIONFALE

5697, presso lo studio dell'avvocato F I, rappresentato e difeso dall'avvocato T P;

- controricorrente -

nonchè

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;
- intimata - avverso la sentenza n. 6586/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 22/10/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2021 (4l Consigliere M F;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale G B N, il quale chiede alla Corte di Cassazione il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione, notificato in data 31 ottobre 2019, la Immobiliare Vergante proponeva opposizione, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., .dinanzi al Tribunale di Milano, avverso la cartella di pagamento n. 068 2019 003159114, notificata il 10.10.2019 dall'Agenzia delle entrate - Riscossione per l'importo di euro 20.649,68 a seguito di iscrizione a ruolo operata dal Comune di Arona, il quale aveva irrogato alla ricorrente sanzione amministrativa per abusivismo edilizio, oltre ad avere ingiunto con ordinanza n. 11 del 28.05.2018, notificata il 30.05.2018, la demolizione delle opere medesime e avverso la quale pendeva giudizio dinanzi al

TAR

Piemonte per, il diniego di tre condoni su cinque, per cui non essendovi titolo definitivo, l'ingiunzione e la successiva iscrizione a Ric. 2020 n. 30351 séz. SU - ud. 07-12-2021 -2- ruolo della sanzione dovevano essere considerate illegittime, peraltro notificata la prima a Felice Bertolio ex art. 145, comma 3 c.p.c. e non alla società;
chiedeva, altresì, la condanna del Comune di Arona alla restituzione delle somme versate per la sanatoria respinta, ammontanti ad euro 25.450,00 ovvero per la diversa somma accertata. Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del solo Comune di Arona, il giudice adito - con sentenza n. 6586 del 22 ottobre 2020 - declinava la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, rilevando che in base alla linea di demarcazione definita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 34447 del 2019) fra giudice ordinario e giudice amministrativo rispetto alla notificazione di cartella di pagamento doveva aversi riguardo alla natura delle contestazioni fatte valere: nella specie la giurisdizione andava attribuita al g.a. giacchè tutte le questioni dedotte erano relative all'attività amministrativa esercitata antecedentemente alla emissione della cartella de qua. Con ricorso notificato in data 25 novembre 2020 la Immobiliare Vergante s.r.l. ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione dolendosi della declaratoria di difetto di giurisdizione e chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. La ricorrente ha, in particolare, dedotto che con l'atto introduttivo del giudizio non sono state contestate la legittimità o meno dell'irrogazione di sanzioni amministrative da parte del Comune di Arona, ma la sua riscossione a mezzo della iscrizione a ruolo con incarico dell'Agenzia delle entrate - Riscossione di procedere alla stessa, anche alla luce della pronuncia n. 114 del 2018 della Corte costituzionale con la quale la linea di demarcazione della giurisdizione è stata posta dalla notifica della cartella di pagamento. Ric. 2020 n. 30351 sez. SU - ud. 07-12-2021 -3- Il Comune di Arona ha resistito con controricorso, concludendo per l'inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo e, comunque, per la infondatezza. L'Agenzia delle entrate - Riscossione è rimasta intimata anche in questa sede. Il regolamento è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c., del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo. In prossimità dell'adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. CONSIDERATO IN DIRITTO E' pregiudiziale valutare l'ammissibilità del proposto regolamento ex art. 41 c.p.c. Con il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione la Immobiliare Vergante s.r.l. si duole della declaratoria di difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo contenuta nella sentenza del Tribunale di Milano, resa nella controversia dalla medesima introdotta di opposizione a sanzione amministrativa intimata dall'Agenzia delle entrate - Riscossione a seguito di iscrizione a ruolo da parte del Comune di Arona del relativo importo irrogato per abusivismo edilizio. Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile, perché proposto, al di fuori dei casi previsti dall'art. 41 c.p.c. ("finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado"), per insorgere contro una sentenza declinatoria della giurisdizione emessa a definizione di un giudizio svoltosi ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. Infatti, come recentemente riaffermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 30111 del 2021), il regolamento preventivo di giurisdizione, che costituisce uno strumento preventivo per Ric. 2020 n. 30351 sez. SU - ud. 07-12-2021 -4- l'immediata e definitiva soluzione delle questioni attinenti alla giurisdizione, non è più proponibile dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche se limitata alla sola giurisdizione o ad altra questione processuale, atteso che la risoluzione della questione di giurisdizione può essere rimessa al giudice processualmente sovraordinato, secondo l'ordinario svolgimento del processo (Cass., Sez. Un., 7 marzo 2007 n. 5193;
Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2011 n. 22382;
Cass., Sez. Un., 27 luglio 2016 n. 15542;
Cass., Sez. Un. 18 luglio 2019, n. 19368;
Cass., Sez. Un., 28 maggio 2020 n. 10083;
Cass., Sez. Un., 3 marzo 2021 n. 5806;
Cass., Sez. Un., 19 aprile 2021 n. 10243;
Cass., Sez. Un., 17 settembre 2021 n. 25167 e n. 25168). Né del resto può ipotizzarsi la conversione del regolamento in ricorso ordinario per cassazione, considerato che l'ordinanza declinatoria della giurisdizione del Tribunale, contestata dalla ricorrente, essendo una pronuncia di primo grado, è appellabile e doveva quindi essere impugnata con tale mezzo, non essendo ricorribile per saltunn. In fattispecie similare, queste Sezioni Unite, con l'ordinanza 3 novembre 2017, n. 26154, hanno affermato: "Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile, essendo stato proposto dopo che il giudice del merito, pronunciando con ordinanza, ha definito il procedimento sommario di cognizione del quale era investito, dichiarando il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana a conoscere la causa. La pronuncia declinatoria della giurisdizione avrebbe dovuto essere oggetto d'impugnazione in appello e non di regolamento preventivo". Del resto la conclusione raggiunta risulta ulteriormente confermata dal rilievo che, come queste Sezioni Unite hanno reiteratamente affermato, la preclusione all'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. determinata dalla pronuncia della decisione in primo grado si verifica non dal momento della Ric. 2020 n. 30351 sez. SU - ud. 07-12-2021 -5- pubblicazione mediante deposito di tale decisione, ma da quello, precedente, in cui la causa viene trattenuta per la sentenza;
momento che, segnando il radicamento dei poteri decisori del giudice, osta a che il regolamento medesimo possa assolvere la funzione di una sollecita definizione della questione di giurisdizione investendone in via preventiva la Suprema Corte (Cass., Sez. Un., n. 25256 del 2009;
Cass., Sez. Un., n. 5747 del 2015;
Cass., Sez. Un., n. 27441 del 2017;
Cass., Sez. Un., n. 10083 del 2020). Risulta dunque evidente che la preclusione alla proposizione del ricorso per regolamento di giurisdizione, scattando con il trattenimento della causa in decisione, non può che essere svincolata dal contenuto (di merito o di rito) della pronuncia del giudice di primo grado. Tutte le questioni poste nel merito del ricorso rimangono assorbite dalla declaratoria di inammissibilità del mezzo Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza fra la ricorrente ed il Comune resistente, mentre nessuna pronuncia è necessaria per quanto attiene l'Agenzia delle entrate - Riscossione che non ha svolto difese in questa sede per essere rimasta intimata. In materia di regolamento preventivo non v'è luogo per il raddoppio del contributo unificato.
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