Cass. civ., SS.UU., ordinanza 16/05/2022, n. 15529

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 16/05/2022, n. 15529
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15529
Data del deposito : 16 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

onunciato la seguente • ORDINANZA sul ricorso 30351-2020 proposto da: IMMOBILIARE VERGANTE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO

197, presso .lo studio dell'avvocato M M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C N;

- ricorrente -

contro

C D A, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TRIONFALE

5697, presso lo studio dell'avvocato F I, rappresentato e difeso dall'avvocato T P;

- controricorrente -

nonchè

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;
- intimata - avverso la sentenza n. 6586/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 22/10/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2021 (4l Consigliere M F;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale G B N, il quale chiede alla Corte di Cassazione il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione, notificato in data 31 ottobre 2019, la Immobiliare Vergante proponeva opposizione, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., .dinanzi al Tribunale di Milano, avverso la cartella di pagamento n. 068 2019 003159114, notificata il 10.10.2019 dall'Agenzia delle entrate - Riscossione per l'importo di euro 20.649,68 a seguito di iscrizione a ruolo operata dal Comune di Arona, il quale aveva irrogato alla ricorrente sanzione amministrativa per abusivismo edilizio, oltre ad avere ingiunto con ordinanza n. 11 del 28.05.2018, notificata il 30.05.2018, la demolizione delle opere medesime e avverso la quale pendeva giudizio dinanzi al TAR Piemonte per, il diniego di tre condoni su cinque, per cui non essendovi titolo definitivo, l'ingiunzione e la successiva iscrizione a Ric. 2020 n. 30351 séz. SU - ud. 07-12-2021 -2- ruolo della sanzione dovevano essere considerate illegittime, peraltro notificata la prima a Felice Bertolio ex art. 145, comma 3 c.p.c. e non alla società;
chiedeva, altresì, la condanna del Comune di Arona alla restituzione delle somme versate per la sanatoria respinta, ammontanti ad euro 25.450,00 ovvero per la diversa somma accertata. Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del solo Comune di Arona, il giudice adito - con sentenza n. 6586 del 22 ottobre 2020 - declinava la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, rilevando che in base alla linea di demarcazione definita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 34447 del 2019) fra giudice ordinario e giudice amministrativo rispetto alla notificazione di cartella di pagamento doveva aversi riguardo alla natura delle contestazioni fatte valere: nella specie la giurisdizione andava attribuita al g.a. giacchè tutte le questioni dedotte erano relative all'attività amministrativa esercitata
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