Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/10/2018, n. 27010

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/10/2018, n. 27010
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27010
Data del deposito : 24 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 24719-2014 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati E C, M R, C, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

B B, in persona della genitrice esercente la patria podestà F R, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dallAvvocato G F, R D AIS giusta delega in calce al ricorso notificato;
- resistente - avverso la sentenza n. 68/2014 del TRIBUNALE di SIENA, depositata il 16/04/2014 R.G.N. 64/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE';
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato C E. R. G. n. 24719/2014

FATTI DI CAUSA

1. L'Inps propone ricorso per cassazione, denominato come «straordinario ex art. 111 Cost.», con tre motivi, avverso la sentenza n. 68/2014, con la quale il Tribunale di Siena, previo espletamento delYaccertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c., ha riconosciuto il diritto di B B, in persona della madre, all'indennità di frequenza, con condanna dell'ente alla relativa erogazione «in presenza delle condizioni di legge (reddituali) non espressamente accertate».

2. Il Boschi ha depositato procura.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e secondo motivo l'ente previdenziale denuncia l'ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Tribunale, per essersi pronunciato sul diritto rivendicato e non sulla sola questione sanitaria. Con il terzo motivo è censurato il fatto che il Tribunale abbia formulato pronuncia di condanna senza che fosse stata data prova, di cui era onerato il ricorrente, della sussistenza del requisito reddituale.
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