Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/11/2021, n. 35372
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Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso 25665-2016 proposto da: G S, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati PIERGIORGIO MASI, TIZIANA FOGLI;
- ricorrente -
2021 contro 2699 I.N.F.N. - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 588/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/05/2016 R.G.N. 1933/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. F S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato PIERGIORGIO MASI. PROC. nr. 25665/2016 RG
FATTI DI CAUSA
1.La Corte d'appello di Milano, con sentenza in data 20 maggio 2016, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda di S G, dipendente dell'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (in prosieguo: INFN) con qualifica di ricercatore di III livello professionale, per la costituzione in proprio favore della polizza di assicurazione stipulata tra l'INFN e l'INA in data 1 luglio 1963. 2.La Corte territoriale aderiva al principio enunciato da Cass. nr. 3188/2012, che aveva qualificato la polizza come trattamento retributivo;
osservava, tuttavia, che prima la L.nr. 70/1975, articolo 26 ed il DPR 26 maggio 1976 nr.411, poi, nel regime del pubblico impiego privatizzato, l'articolo 2, comma tre, D.Lgs. nr. 165/2001 avevano soppresso ogni trattamento economico che non trovasse la sua fonte nella legge e nel contratto collettivo;
nessuna disposizione, di legge o di contratto, prevedeva l'attribuzione della polizza oggetto di domanda.
3.Le difese svolte dall'INFN in primo grado, in ordine al riconoscimento dell'emolumento da parte della contrattazione collettiva, erano svolte all'interno di un ragionamento fondato sulla natura previdenziale del beneficio e teso al rigetto della domanda, sicchè non costituivano confessione.
4.Alle medesime conclusioni conduceva, comunque, la qualificazione della polizza in termini di trattamento previdenziale integrativo, secondo la più ampia nozione delineata da Cass. SU nr. 4684/2015, in quanto l'articolo 64, comma due, L. nr. 144/1999 aveva previsto la soppressione a decorrere dall'I. ottobre 1999 dei fondi di previdenza integrativa per i dipendenti degli enti di cui alla legge nr. 70/1975. 5.Da ultimo, non vi era violazione del principio di parità di trattamento retributivo, ex art. 45 D Lgs nr. 165/2001, che non riguardava le differenziazioni operate in sede collettiva.
6.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza S G, articolato in due ragioni di censura ed illustrato con memoria, cui l'INFN ha resistito con controricorso.
7.11 PM ha concluso per il rigetto del ricorso.PROC. nr. 25665/2016 RG
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ. — violazione e falsa applicazione dell'articolo 1362 cod.civ., dell' articolo 76 CCNL ENTI RICERCA, degli articoli 2, comma tre, 24, 40 e 45 D.Lgs nr. 165/2001, censurando la sentenza nella parte in cui, pur avendo riconosciuto la natura retributiva del trattamento rivendicato, aveva escluso che lo stesso trovasse titolo in una norma di contratto collettivo.
2.Ha esposto che il titolo della attribuzione si rinveniva, invece, nell'articolo 76, comma uno,
CCNL
1994/1997 per il personale dell'Aera della dirigenza del comparto delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, nella specie applicabile. La norma contrattuale stabiliva che fino alla concreta attuazione, nell'ambito del comparto, dei Fondi di previdenza complementare previsti dal D.Lgs. 21 aprile 1993 nr. 125 e succ. mod. restasse in vigore la disciplina vigente dei trattamenti di previdenza integrativi della Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
3.Ha dedotto che la disposizione faceva salva anche la polizza INA, della quale all'epoca di stipulazione delle clausole collettive si riteneva pacificamente la natura previdenziale;
di tale natura si era dubitato, infatti, soltanto in seguito alla entrata in vigore della legge nr. 144/1999, che aveva soppresso (con l'articolo 64) i fondi per la previdenza integrativa per i dipendenti degli enti del cd. parastato, a decorrere dall'I.
- ricorrente -
2021 contro 2699 I.N.F.N. - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 588/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/05/2016 R.G.N. 1933/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. F S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato PIERGIORGIO MASI. PROC. nr. 25665/2016 RG
FATTI DI CAUSA
1.La Corte d'appello di Milano, con sentenza in data 20 maggio 2016, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda di S G, dipendente dell'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (in prosieguo: INFN) con qualifica di ricercatore di III livello professionale, per la costituzione in proprio favore della polizza di assicurazione stipulata tra l'INFN e l'INA in data 1 luglio 1963. 2.La Corte territoriale aderiva al principio enunciato da Cass. nr. 3188/2012, che aveva qualificato la polizza come trattamento retributivo;
osservava, tuttavia, che prima la L.nr. 70/1975, articolo 26 ed il DPR 26 maggio 1976 nr.411, poi, nel regime del pubblico impiego privatizzato, l'articolo 2, comma tre, D.Lgs. nr. 165/2001 avevano soppresso ogni trattamento economico che non trovasse la sua fonte nella legge e nel contratto collettivo;
nessuna disposizione, di legge o di contratto, prevedeva l'attribuzione della polizza oggetto di domanda.
3.Le difese svolte dall'INFN in primo grado, in ordine al riconoscimento dell'emolumento da parte della contrattazione collettiva, erano svolte all'interno di un ragionamento fondato sulla natura previdenziale del beneficio e teso al rigetto della domanda, sicchè non costituivano confessione.
4.Alle medesime conclusioni conduceva, comunque, la qualificazione della polizza in termini di trattamento previdenziale integrativo, secondo la più ampia nozione delineata da Cass. SU nr. 4684/2015, in quanto l'articolo 64, comma due, L. nr. 144/1999 aveva previsto la soppressione a decorrere dall'I. ottobre 1999 dei fondi di previdenza integrativa per i dipendenti degli enti di cui alla legge nr. 70/1975. 5.Da ultimo, non vi era violazione del principio di parità di trattamento retributivo, ex art. 45 D Lgs nr. 165/2001, che non riguardava le differenziazioni operate in sede collettiva.
6.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza S G, articolato in due ragioni di censura ed illustrato con memoria, cui l'INFN ha resistito con controricorso.
7.11 PM ha concluso per il rigetto del ricorso.PROC. nr. 25665/2016 RG
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ. — violazione e falsa applicazione dell'articolo 1362 cod.civ., dell' articolo 76 CCNL ENTI RICERCA, degli articoli 2, comma tre, 24, 40 e 45 D.Lgs nr. 165/2001, censurando la sentenza nella parte in cui, pur avendo riconosciuto la natura retributiva del trattamento rivendicato, aveva escluso che lo stesso trovasse titolo in una norma di contratto collettivo.
2.Ha esposto che il titolo della attribuzione si rinveniva, invece, nell'articolo 76, comma uno,
CCNL
1994/1997 per il personale dell'Aera della dirigenza del comparto delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, nella specie applicabile. La norma contrattuale stabiliva che fino alla concreta attuazione, nell'ambito del comparto, dei Fondi di previdenza complementare previsti dal D.Lgs. 21 aprile 1993 nr. 125 e succ. mod. restasse in vigore la disciplina vigente dei trattamenti di previdenza integrativi della Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
3.Ha dedotto che la disposizione faceva salva anche la polizza INA, della quale all'epoca di stipulazione delle clausole collettive si riteneva pacificamente la natura previdenziale;
di tale natura si era dubitato, infatti, soltanto in seguito alla entrata in vigore della legge nr. 144/1999, che aveva soppresso (con l'articolo 64) i fondi per la previdenza integrativa per i dipendenti degli enti del cd. parastato, a decorrere dall'I.
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