Cass. pen., sez. III, sentenza 03/10/2022, n. 37237
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: B L nato a Bologna il 09/07/1957;G N nata a ad Ancona il 27/10/1958;avverso la sentenza del 07/07/2021 della corte di appello di Milano;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere G N;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale M d N che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;udite le conclusioni del difensore degli imputati, avv.to T G che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 luglio 2021 la corte di appello di Milano, riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Milano del 28 maggio 2020 applicava a B L e G N il beneficio della non menzione, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza della corte di appello prima indicata B L e G N, mediante il proprio difensore, hanno proposto ricorso per Cassazione, sollevando cinque motivi di impugnazione. 3. Con il primo, deducono la violazione degli artt. 8 e 12 cod. proc. pen. e 2 e 18 del dlgs. 74/2000. Si contesta il riconoscimento, al fine di radicare la competenza presso la corte di appello di Milano, della connessione teleologica tra i reati ascritti ai ricorrenti e il reato di ricettazione, siccome fondata su erronea valutazione delle prove. Ciò perché il riferimento ad una intercettazione di cui al progressivo n. 22 del 9/9/2018 non sarebbe idoneo a dimostrare l'intervenuta retrocessione di denaro in favore della G, essendosi trascurato, piuttosto, come nella detta conversazione emergerebbe un dato dichiarativo (riportato in ricorso per estratto) escludente il coinvolgimento della società Caber nel sistema di false sponsorizzazioni, idoneo a dimostrare che i contratti di sponsorizzazione della Caber non rientravano tra quelli che i due interlocutori A Massimo e Cervino tentavano di "sistemare". Quanto al B, i dialoghi captati non sarebbero riconducibili a rapporti tra lo stesso e A Massimo. Per cui sarebbe alfine apodittica l'affermazione sulla consapevolezza, in capo agli imputati, del sistema di riciclaggio e quindi della finalizzazione della loro condotta verso l'esecuzione o occultamento di altri reati, con esclusione quindi della competenza territoriale in Milano. 4. Con il secondo motivo, deducono il vizio di motivazione con travisamento delle prove in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Si contesta il riconoscimento della responsabilità degli imputati in relazione al capo 7) siccome fondato su erronea valutazione di prove, posto che le dichiarazioni, vaghe, dell'A, laddove fa riferimento alla società Caber, non avrebbero trovato riscontro neppure nelle verifiche fiscali relative alla Caber s.r.I., non essendo emersa prova che il denaro versato dalla Caber per i contratti di sponsorizzazione sia stato retrocesso da A Massimo o dal suo collaboratore V Davide per il tramite della G. Si aggiunge che l'A non avrebbe riferito profili di colpevolezza riguardanti gli imputati e che, alla luce di uno stralcio di interrogatorio riportato in ricorso e riguardante il tema delle retrocessioni del denaro, l'A avrebbe fornito affermazioni dimostrative del fatto che i rapporti con la società Caber integravano una eccezione rispetto al meccanismo fraudolento ideato. E si aggiunge che la corte avrebbe omesso di valutare come dalla disamina di un prospetto citato dall'A, inteso come recante l'indicazione delle restituzioni in denaro ai clienti con specificazione dei medesimi, non emergerebbe l'indicazione della Caber ed illogico sarebbe il riferimento agli imputati, operato dalla corte di appello con riguardo alla dizione "DAVIDENadia". Quanto alla prima già citata conversazione n. 22 del 9/9/2018, valorizzata a sostegno del giudizio di colpevolezza degli imputati, si ribadisce l'erronea valutazione di un passaggio dichiarativo indicativo della estraneità della Caber e si riporta in ricorso il predetto passaggio. In proposito, si osserva che sarebbe illogica l'affermazione della corte di appello per cui l'espressione "lo chiedo indietro" non escluderebbe le retrocessioni indicate nel prospetto rappresentato dall'A. Neppure vi sarebbero a carico degli imputati dichiarazioni di C G e peraltro costui avrebbe indicato in maniera dettagliata, quale collaboratore dell'A, le società coinvolte nel Sistema - come da stralcio riportato in ricorso e illustrante anche le attività del soggetto - senza tuttavia mai fare riferimento alla Caber s.r.I.;precisando altresì che non tutti i clienti aderivano al sistema di false fatturazioni. Anche nella documentazione sequestrata all'A mancherebbero riferimenti alla Caber, a conferma della forzatura della riconduzione della notazione "DAVIDENadia" agli attuali ricorrenti. Con errore nel calcolo del primo giudice degli importi ritenuti sovrafatturati e delle somme restituite a G dal V tra il 2015 e il 2017. Sarebbero altresì erronei gli importi ritenuti evasi e retrocessi dal V nel periodo di imposta 2013/14, in assenza di riscontri documentali riferibili alla Ca ber. In proposito, si osserva che essendo ritenuto, il V, unico referente della Caber e avendo egli riferito che fino al 2015 non aveva contezza del sistema organizzato dal A, deve ritenersi provato che almeno per il 2013/14 il V non abbia retrocesso denaro in favore della Caber. E quindi la diversa affermazione sul punto della corte di appello sarebbe meramente assertiva. Consegue l'esistenza di errori valutativi in sede di esame delle prove con illogicità della motivazione. Si aggiunge che documentalmente emergerebbe l'assenza di ogni discrasia tra il profilo formale e quello sostanziale in ordine a quanto accaduto circa le relazioni commerciali tra la Caber e società estere interessate nella vicenda contestata. Cio' porterebbe a ritenere viziata la tesi di accusa sull'esistenza di fatture emesse e pagate e sulla successiva retrocessione dei pagamenti. La corte poi, nei sostenere che l'imposta evasa non sarebbe modesta, avrebbe omesso di indicare i criteri di effettiva determinazione degli importi evasi, e di spiegare in che misura le fatture emesse dalle società estere sarebbero incompatibili con i servizi descritti. Non essendovi stata disamina delle singole fatture a fronte di una non contestata attività di sponsorizzazione.Con conclusiva richiesta di revoca della confisca di denaro disposta. 5. Con il terzo motivo deducono il vizio di violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione. Si contesta, in relazione al reato ex art. 2 Dlgs. 74/2000 ascritto, la circostanza della deduzione della consapevolezza, in capo al B, di un complesso meccanismo truffaldino sulla base del mero dato della sussistenza di un rapporto di coniugio con G Sonia e in ragione della mera qualifica di socio di maggioranza della Caber. E la individuazione di una sua penale responsabilità in ordine al reato ex art. 2 DIgs. 74/2000. Avendo la Caber redditi elevati e essendo esigua l'imposta evasa rispetto al totale delle imposte dichiarate e versate, sarebbe, piuttosto, plausibile che il B abbia ritenuto che le operazioni di cui alle fatture in contestazione fossero corrispondenti al vero. Né sarebbero emersi elementi descrittivi di forme di coinvolgimento anche omissivo del B nella vicenda, in contrasto con le valutazioni della corte. Nessun accertamento sarebbe stato poi eseguito sul dolo d'evasione in capo al B. Inoltre, alla luce delle cariche ricoperte/ nessuna responsabilità potrebbe essergli ascritta per la presentazione di dichiarazioni per gli anni di imposta dal 2013 al 2015 siccome antecedenti alla sua nomina di amministratore della Caber, con motivazione sul punto illogica.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi