Cass. civ., sez. I, sentenza 30/07/1999, n. 8276

CASS
Sentenza
30 luglio 1999
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CASS
Sentenza
30 luglio 1999

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Massime • 1

In tema di opposizione ad ordinanza - ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa, la mancata allegazione della relazione di notifica del provvedimento opposto non giustifica la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione "in limine litis", presupponendo tale provvedimento la prova positiva della tardività dell'opposizione e non prevedendo gli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689 alcuna sanzione per il caso di mancato deposito contestualmente al ricorso della relata di notifica dell'ordinanza impugnata.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 30/07/1999, n. 8276
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8276
Data del deposito : 30 luglio 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
Dott. Simonetta SOTGIU - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BA RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORAZIO 3, presso l'avvocato V. BELLINI, rappresentato e difeso dall'avvocato FERNANDO CASAROTTI, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
COMUNE DI PADOVA,
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PADOVA CONCESSIONARIO CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SpA;

- intimati -

avverso l'ordinanza della Pretura di PADOVA, depositata l'08/01/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/99 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;

udito per il ricorrente, l'Avvocato Goggiamani, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Padova con ordinanza 8 gennaio 1997 a norma dell'art. 23, primo comma, legge 689/1981 dichiarava la inammissibilità del ricorso proposto da CO BA avverso le cartelle esattoriali

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