Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/05/2023, n. 21392

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, con la quale si è pronunciato sul ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia contro una sentenza della Corte di appello di Perugia del 15 febbraio 2022. Le parti in causa erano il Procuratore generale, che richiedeva l'annullamento della sentenza impugnata per violazione di norme processuali, e il difensore dell'imputato, che chiedeva la conferma della sentenza.

Il Procuratore generale sosteneva che il Tribunale di Spoleto avesse violato l'art. 525 cod. proc. pen. nel gestire la rinnovazione del dibattimento, mentre il difensore dell'imputato contestava la nullità dichiarata dalla Corte di appello, ritenendo che il primo giudice avesse agito correttamente. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando che la sentenza di appello non aveva correttamente applicato i principi stabiliti dalle Sezioni Unite riguardo alla rinnovazione dell'istruttoria. In particolare, ha sottolineato che il giudice di primo grado aveva rispettato le procedure previste, non essendo necessaria una nuova escussione dei testimoni in assenza di specifiche richieste da parte della difesa. Pertanto, la Corte ha annullato la sentenza impugnata, rinviando il caso alla Corte di appello di Firenze per un nuovo giudizio.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/05/2023, n. 21392
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21392
Data del deposito : 18 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia nel procedimento nei confronti di P N, nato a Foligno il 05/11/1983 avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 15/02/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere E G;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale R P, che ha chiesto che il ricorso venga accolto con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni scritte depositate dal difensore dell'imputato, Avvocato G M, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Perugia con sentenza del 15 febbraio 2022 (motivazione depositata il successivo 24 marzo) ha dichiarato, a seguito di gravame di P N, condannato in primo grado dal Tribunale di Spoleto alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 314 cod. pen., la nullità della sentenza impugnata disponendo la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che il Tribunale di Spoleto avesse violato l'art. 525 cod. proc. pen. in quanto, dopo avere disposto la rinnovazione del dibattimento a seguito dell'intervenuto mutamento di composizione dell'organo giudicante, all'udienza del 17 ottobre 2019, nuovamente mutata la composizione del Tribunale, provvedeva in tal modo: "richiamando la sentenza n. 41736-19 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali in materia di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, facendo proprie le motivazioni in essa contenuta, revoca l'ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria ed invita le parti alla discussione".

3. La sentenza di appello - pur condividendo il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite "Bajrami" in ordine alle modalità di rinnovazione del dibattimento per l'intervenuto mutamento di composizione dell'organo giudicante - ha rilevato che il modus procedendi seguito dal primo giudice ha violato la rituale scansione processuale, dal momento che il Tribunale aveva preliminarmente e senza dare spazio ad un particolare contraddittorio con la difesa semplicemente revocato il provvedimento istruttorio di rinnovazione della prova e seccamente invitato le parti a concludere, non dando minimamente conto delle sue valutazioni istruttorie e nemmeno della disposta lettura ex art. 511 cod. proc. pen. dei verbali delle prove già agli atti (adempimento che non risulta dal verbale di udienza, ma soltanto dalla sentenza del Tribunale), tanto meno che tale questione fosse stata sottoposta al contraddittorio delle parti. In tal modo, dunque, non è stato rispettato il principio contenuto nell'art. 525 del cod. proc. pen.

4. Nel ricorso proposto, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia contesta - sotto il duplice profilo della inosservanza della legge processuale e del vizio di motivazione - l'argomentazione posta a fondamento della dichiarata nullità. Invero, sia dalla sentenza del Tribunale sia dagli stessi motivi di appello dell'imputato (nei quali ci si era doluti solo del supino accoglimento dei - ritenuti non condivisibili - principi posti dalle Sezioni unite) risulta che il giudice di primo grado ha ritualmente proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria, disponendo quindi la lettura degli atti istruttori già raccolti dal collegio diversamente composto;
di tal che nessuna violazione dell'art. 525 cod. proc. pen. è ravvisabile.
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