Cass. civ., sez. I, sentenza 15/11/1989, n. 4862
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Qualora il giudice minorile, dopo la nomina di un curatore speciale e l'autorizzazione ad impugnare il riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, secondo la previsione degli artt. 264 secondo comma cod. civ. e 74 della legge 4 maggio 1983, n. 184, disponga, in via cautelare, nella situazione interinale che precede l'instaurazione del giudizio (e quindi nell'ambito delle attribuzioni riconosciutegli dalle citate norme, nonché dagli artt. 252 e 333 cod. civ., in relazione all'art. 38 disp. Att. Cod. civ.), l'allontanamento del minore dall'autore del riconoscimento, con il suo temporaneo affidamento presso terzi, si deve escludere che il relativo provvedimento, ancorché reso in secondo grado in esito a reclamo, sia impugnabile con ricorso per Cassazione, considerando che il provvedimento medesimo, modificabile in ogni tempo, non è decisorio, cioè non statuisce su posizioni di diritto soggettivo in conflitto, ma ha funzione amministrativa ed ordinatoria, al fine di tutelare in via d'urgenza l'interesse del minore. ( V 4607/87, mass n 453272; ( V 6220/86, mass n 448480).*