Cass. civ., sez. III, sentenza 10/03/2023, n. 07169
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Testo completo
NTENZA sul ricorso iscritto al numero 31584del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da V G (C.F.: VGN GTN 37D05 A662) V M (C.F.: VGN GTN 37D05 A662) rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato P B (C.F.: BRL PQL 59M21 A662R) -ricorrenti in via principale- nei confronti di V M (o, come indicato in altri atti, M D- nato) ( C.F. dallo stesso dichiarato : VGN M RA 40P18 A662K) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato S F (C.F.: FTR SBN 50A02 A285Q) -controricorrente-ricorrente in via incidentale adesiva- PATRIMONIO DESTINATO DENOMINATO “GRUPPO VE- NETO” (costituito con D.M. 22 febbraio 2018 del Ministro dell’Economia e delle Finanze), in persona del rappre- sentante per procura G P, in rappresen- tanza di AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A. (C.F.:05828330638) Ric. n. 31584/2020– S ez.
3 - U d. 24 gennaio 20 23 – Sentenza – Pagina 2 di 21 rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato G C (C.F.: CHR GFR 58A24 E986H) -controricorrente-ricorrente in via incidentale- CURATELA DEL FALLIMENTO NOVA TESSILE S.r.l. IN LI- QUIDAZIONE (C.F.: 00592350722), in persona del Cura- tore fallimentare pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controri- corso, dall’avvocato G M (C.F.: MCC GPP 60R3I A662X) CURATELA DEL FALLIMENTO DE PASQUALE FILIPPO (C.F.: 02538830726), in persona del Curatore fallimen- tare pro tempore CURATELA DEL FALLIMENTO EREDI SAPONARO S.n.c.di D S e A S (C.F.: 03770850729), in persona del Curatore fallimentare pro tempore CURATELA DEL FALLIMENTO R.T.P. S.r.l. (C.F.: 02538830726), in persona del Curatore fallimentare pro tempore CURATELA DEL FALLIMENTO SINISI GIACOMO (C.F.: 00266150721), in persona del Curatore fallimentare pro tempore ciascuno dei quali rappresentato e difes o , in virtù di procur e a margine dei rispettivicontroricorsi, dall’avvocato Carmen Luisi (C.F.: LSU CMN 74H50 E038M) CURATELA DEL FALLIMENTO PROGETTI IMMOBILIARI S.p.A. (C.F.: 04253140729), in persona del Curatore fal- limentare pro tempore CURATELA DEL FALLIMENTO S.A.I.F. SOCIETÀ DI ANA- LISI ED INVESTIMENTI FINANZIARI S.p.A. (C.F.: 01269260723), in persona del Curatore fallimentare pro tempore CURATELA DEL FALLIMENTO PAR.FIN. S.p.A. (C.F.: 03654130727), in persona del Curatore fallimentare pro tempore CURATELA DEL FALLIMENTO HOLDING EUROPEA DI IN- VESTIMENTI S.p.A. (C.F.: 04065590723), in persona del Curatore fallimentare pro tempore ciascuno dei quali rappresentato e difes o , in virtù di procur e allegate in calce ai rispettivicontroricorsi, dall’avvocato Emma- nuele Virgintino (C.F.: VRG MNL 60D26 A662U) -controricorrenti- nonché Ric. n. 31584/2020– S ez.
3 - U d. 24 gennaio 20 23 – Sentenza – Pagina 3 di 21 BANCA CARIGE S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (C.F.: 03285880104), in persona del legale rap- presentante pro tempore BRAMITO SPV S.r.l. (C.F.: 14367871002), in persona del legale rappresentante pro tempore e, quale rappresen- tante della stessa, anche CREDITO FONDIARIO S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresen- tante pro tempore BANCA APULIA S.p.A., ora incorporata in INTESA SAN- PAOLO S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore BANCA POPOLARE DI BARI soc. coop. per azioni, ora S.p.A. (C.F.: 00254030729), in persona del legale rap- presentante pro tempore EQUITALIA SUD S.p.A. -Agente della Riscossione per la Provincia di Bari, Barletta Andria Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, ora AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOS- SIONE (C.F.: 13756881002), in persona del legale rap- presentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bari n. 2967/2020, pubblicatain data 8 ottobre 20 20 ;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 24 gennaio 2023dal consigliere A T;
uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott.ssa A M S, che ha concluso, in via prin- cipale,per la dichiarazione di inammissibilità dei ricors i princi- pale e incidentaleadesivo, con assorbimento del ricorso inci- dentale condizionato;
in subordine, per la cassazione senza rin- vio della decisione impugnata, perché l’opposizione non poteva essere proposta;
l’avvocato M T, per delega dell’avvocato P B, per i ricorrenti principali;
l’avvocato S F, per il controricorrente e ricorrente incidentale adesivo M (o M Dnato)Vignola;
Ric. n. 31584/2020– S ez.
3 - U d. 24 gennaio 20 23 – Sentenza – Pagina 4 di 21 l’avvocato A L, per delega dell’avvocato Giu- seppe Miccolis, per la controricorrente curatela del fallimento Nova Tessile S.r.l.;
l’avvocato C C, per delega dell’avvocato E V, per lecontroricorrenti curatele dei fallimenti Progetti Immobiliari S.p.A., SAIF S.p.A.,Par.Fin S.p.A. e Holding Euro- pea Investimenti S.p.A.. Fatti di causa Gli esecutati G e M V hanno proposto opposi- zione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., nel corso di una procedura esecutiva per espro- priazione immobiliare derivante dalla riunione di diversi pigno- ramenti aventi ad oggetto immobili e quote indivise di immobili di titolarità degli stessi nonché diM (o, come viene indicato in altri atti, M Dnato) Vignola (d’ora in avanti, semplice- mente: M Vignola)Più precisamente: la curatela del falli- mento Nova Tessile S.r.l. in liquidazione aveva agito nei con- fronti di M V, mentre le curatele deifallimenti Progetti Immobiliari S.p.A., Holding Europea di Investimenti S.p.A. e PAR.FIN. S.p.A. avevano agito nei confronti di G Vignola, tutti sulla base di sequestri conservativi poi convertiti in pigno- ramenti a seguito di sentenze di condanna;
Banca Apulia S.p.A., poi incorporata in Intesa Sanpaolo S.p.A., nelle cui po- sizioni soggettive è parzialmente subentrata Amco Asset Mana- gement Company S.p.A., aveva agito nei confronti di M Vi- gnola, quale terzo datore di ipoteca per un mutuo concesso in favore di G Vignola e garantito con ipoteca concessa su immobili dal mutuatario e di Marco e M Vignola;
sono in- tervenuti nel procedimento esecutivo anche altri creditori, indi- cati in epigrafe. L’altro esecutato M Vignola ha sostanzial- mente aderito alle predette opposizioni. Ric. n. 31584/2020– S ez.
3 - U d. 24 gennaio 20 23 – Sentenza – Pagina 5 di 21 Il Tribunale di Bari ha rigettato l’opposizione all’esecuzione, mentre ha in parte rigettato e in altra parte dichiarato inam- missibile l’opposizione agli atti esecutivi. Contro la decisione sull’opposizione agli atti esecutivi ricorrono G e M V, sulla base di quattromotivi. M Vignola si costituisce con controricorso contenente un ricorso incidentale sostanzialmente adesivo a quello principale. Il Patrimonio Destinato denominato “Gruppo Veneto”, in rap- presentanza di Amco Asset Management Company S.p.A., re- siste con controricorso e propone ricorso incidentale condizio- nato sulla base di un unico motivo. Resistono con ulteriori distinti controricorsi lecuratele dei falli- mentiNova Tessile S.r.l., De Pasquale Filippo, Eredi Saponaro S.n.c. d i D S e A S, R.T.P. S.r.l. e S Giacomo, nonché quelle dei fallimenti Progetti Immobiliari S.p.A., SAIF S.p.A., Par.Fin S.p.A. e Holding Europea Investi- menti S.p.A. . Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Sono state depositatememorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso principale e di quello inciden- tale di M Vignola (adesivo al principale) si denunzia « Art. 360, 1 co. n. 3: violazione e falsa applicazione di norme di di- rittocon riferimento agli artt. 757- 2913 - 2914 n. 1 - 2915 co. 2- 1113 cod. civ.;
599 c.p.c.;
2825 cod. civ. , (rif. par. 11.3, punto 1 rubricato nella sentenza impugnata a pag. 7, 8 e 9: “Opponibilità alla procedura esecutiva del giudizio di divisione n. 11077/2011 R. G. alla luce del criterio dell’ordo temporalis e/o ai sensi dell’art. 1113 c.c. e/o aisensi dell’art. 599, co. 2, c.p.c.;”), per aver il Giudice a quo esclusa l’opponibilità di un giudizio di divisione pendente tra le parti, in ragione del cd. Ric. n. 31584/2020– S ez.
3 - U d. 24 gennaio 20 23 – Sentenza – Pagina 6 di 21 mero “ordo temporalis”, sebbene il giudizio di divisione sia an- tecedente alla notifica degli avvisi ex art. 599 c.p.c. e dello stesso giudizio sia stata data notizia ai creditori ex art. 1113 cod. civ.». Con il secondo motivodel ricorso principale e di quello inciden- tale di M Vignola (adesivo al principale) si denunzia «Art. 360, 1 co., n.4: nullità della sentenzaper pronuncia ultra petita e conseguente violazione dell’ art. 112 c.p.c .;
(rif. par.ll.3, punto 3, rubricato nella sentenza impugnata a pag. 12: “Pre- sunta violazione dell’art. 600. u.c., c.p.c., essendo il prezzo delle singole quote indivise indicato in misura inferiore a quello che si conseguirebbe per il caso di vendita dell’intero cespite”), dichiarato inammissibile dal Giudice di prime cure, così sta- tuendo su un non proposto motivo di opposizione ex art. 600 c.p.c. u.c.». Con il terzo motivodel ricorso principale e di quello incidentale di M Vignola (adesivo al principale)si denunzia «art. 360, 1 co., n. 4 c.p.c.: nullità processuale del capo della sentenza della sentenza per motivazione contraddittoria afflitta da con- trasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ovvero perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile , (rif. par. 11.3, punto 4 così rubricato nella sentenza impugnata a pag. 13 e 14: “le censure avverso l’ordinanza di vendita nella parte in cui ha provveduto anche in relazione ai lotti oggetto di comunione”, per aver il Giudice a quo sia nel capo di motivazione in que- stione, sia in altri brani della sentenza, affermato la necessaria pregiudizialità del giudizio di divisione, ed al contempo l’inesi- stenza di un obbligo del G.E. di sospendere il giudizio di divi- sione anche se, nel caso di specie, il pignoramento ha attinto una serie di
3 - U d. 24 gennaio 20 23 – Sentenza – Pagina 2 di 21 rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato G C (C.F.: CHR GFR 58A24 E986H) -controricorrente-ricorrente in via incidentale- CURATELA DEL FALLIMENTO NOVA TESSILE S.r.l. IN LI- QUIDAZIONE (C.F.: 00592350722), in persona del Cura- tore fallimentare pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controri- corso, dall’avvocato G M (C.F.: MCC GPP 60R3I A662X) CURATELA DEL FALLIMENTO DE PASQUALE FILIPPO (C.F.: 02538830726), in persona del Curatore fallimen- tare pro tempore CURATELA DEL FALLIMENTO EREDI SAPONARO S.n.c.di D S e A S (C.F.: 03770850729), in persona del Curatore fallimentare pro tempore CURATELA DEL FALLIMENTO R.T.P. S.r.l. (C.F.: 02538830726), in persona del Curatore fallimentare pro tempore CURATELA DEL FALLIMENTO SINISI GIACOMO (C.F.: 00266150721), in persona del Curatore fallimentare pro tempore ciascuno dei quali rappresentato e difes o , in virtù di procur e a margine dei rispettivicontroricorsi, dall’avvocato Carmen Luisi (C.F.: LSU CMN 74H50 E038M) CURATELA DEL FALLIMENTO PROGETTI IMMOBILIARI S.p.A. (C.F.: 04253140729), in persona del Curatore fal- limentare pro tempore CURATELA DEL FALLIMENTO S.A.I.F. SOCIETÀ DI ANA- LISI ED INVESTIMENTI FINANZIARI S.p.A. (C.F.: 01269260723), in persona del Curatore fallimentare pro tempore CURATELA DEL FALLIMENTO PAR.FIN. S.p.A. (C.F.: 03654130727), in persona del Curatore fallimentare pro tempore CURATELA DEL FALLIMENTO HOLDING EUROPEA DI IN- VESTIMENTI S.p.A. (C.F.: 04065590723), in persona del Curatore fallimentare pro tempore ciascuno dei quali rappresentato e difes o , in virtù di procur e allegate in calce ai rispettivicontroricorsi, dall’avvocato Emma- nuele Virgintino (C.F.: VRG MNL 60D26 A662U) -controricorrenti- nonché Ric. n. 31584/2020– S ez.
3 - U d. 24 gennaio 20 23 – Sentenza – Pagina 3 di 21 BANCA CARIGE S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (C.F.: 03285880104), in persona del legale rap- presentante pro tempore BRAMITO SPV S.r.l. (C.F.: 14367871002), in persona del legale rappresentante pro tempore e, quale rappresen- tante della stessa, anche CREDITO FONDIARIO S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresen- tante pro tempore BANCA APULIA S.p.A., ora incorporata in INTESA SAN- PAOLO S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore BANCA POPOLARE DI BARI soc. coop. per azioni, ora S.p.A. (C.F.: 00254030729), in persona del legale rap- presentante pro tempore EQUITALIA SUD S.p.A. -Agente della Riscossione per la Provincia di Bari, Barletta Andria Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, ora AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOS- SIONE (C.F.: 13756881002), in persona del legale rap- presentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bari n. 2967/2020, pubblicatain data 8 ottobre 20 20 ;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 24 gennaio 2023dal consigliere A T;
uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott.ssa A M S, che ha concluso, in via prin- cipale,per la dichiarazione di inammissibilità dei ricors i princi- pale e incidentaleadesivo, con assorbimento del ricorso inci- dentale condizionato;
in subordine, per la cassazione senza rin- vio della decisione impugnata, perché l’opposizione non poteva essere proposta;
l’avvocato M T, per delega dell’avvocato P B, per i ricorrenti principali;
l’avvocato S F, per il controricorrente e ricorrente incidentale adesivo M (o M Dnato)Vignola;
Ric. n. 31584/2020– S ez.
3 - U d. 24 gennaio 20 23 – Sentenza – Pagina 4 di 21 l’avvocato A L, per delega dell’avvocato Giu- seppe Miccolis, per la controricorrente curatela del fallimento Nova Tessile S.r.l.;
l’avvocato C C, per delega dell’avvocato E V, per lecontroricorrenti curatele dei fallimenti Progetti Immobiliari S.p.A., SAIF S.p.A.,Par.Fin S.p.A. e Holding Euro- pea Investimenti S.p.A.. Fatti di causa Gli esecutati G e M V hanno proposto opposi- zione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., nel corso di una procedura esecutiva per espro- priazione immobiliare derivante dalla riunione di diversi pigno- ramenti aventi ad oggetto immobili e quote indivise di immobili di titolarità degli stessi nonché diM (o, come viene indicato in altri atti, M Dnato) Vignola (d’ora in avanti, semplice- mente: M Vignola)Più precisamente: la curatela del falli- mento Nova Tessile S.r.l. in liquidazione aveva agito nei con- fronti di M V, mentre le curatele deifallimenti Progetti Immobiliari S.p.A., Holding Europea di Investimenti S.p.A. e PAR.FIN. S.p.A. avevano agito nei confronti di G Vignola, tutti sulla base di sequestri conservativi poi convertiti in pigno- ramenti a seguito di sentenze di condanna;
Banca Apulia S.p.A., poi incorporata in Intesa Sanpaolo S.p.A., nelle cui po- sizioni soggettive è parzialmente subentrata Amco Asset Mana- gement Company S.p.A., aveva agito nei confronti di M Vi- gnola, quale terzo datore di ipoteca per un mutuo concesso in favore di G Vignola e garantito con ipoteca concessa su immobili dal mutuatario e di Marco e M Vignola;
sono in- tervenuti nel procedimento esecutivo anche altri creditori, indi- cati in epigrafe. L’altro esecutato M Vignola ha sostanzial- mente aderito alle predette opposizioni. Ric. n. 31584/2020– S ez.
3 - U d. 24 gennaio 20 23 – Sentenza – Pagina 5 di 21 Il Tribunale di Bari ha rigettato l’opposizione all’esecuzione, mentre ha in parte rigettato e in altra parte dichiarato inam- missibile l’opposizione agli atti esecutivi. Contro la decisione sull’opposizione agli atti esecutivi ricorrono G e M V, sulla base di quattromotivi. M Vignola si costituisce con controricorso contenente un ricorso incidentale sostanzialmente adesivo a quello principale. Il Patrimonio Destinato denominato “Gruppo Veneto”, in rap- presentanza di Amco Asset Management Company S.p.A., re- siste con controricorso e propone ricorso incidentale condizio- nato sulla base di un unico motivo. Resistono con ulteriori distinti controricorsi lecuratele dei falli- mentiNova Tessile S.r.l., De Pasquale Filippo, Eredi Saponaro S.n.c. d i D S e A S, R.T.P. S.r.l. e S Giacomo, nonché quelle dei fallimenti Progetti Immobiliari S.p.A., SAIF S.p.A., Par.Fin S.p.A. e Holding Europea Investi- menti S.p.A. . Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Sono state depositatememorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso principale e di quello inciden- tale di M Vignola (adesivo al principale) si denunzia « Art. 360, 1 co. n. 3: violazione e falsa applicazione di norme di di- rittocon riferimento agli artt. 757- 2913 - 2914 n. 1 - 2915 co. 2- 1113 cod. civ.;
599 c.p.c.;
2825 cod. civ. , (rif. par. 11.3, punto 1 rubricato nella sentenza impugnata a pag. 7, 8 e 9: “Opponibilità alla procedura esecutiva del giudizio di divisione n. 11077/2011 R. G. alla luce del criterio dell’ordo temporalis e/o ai sensi dell’art. 1113 c.c. e/o aisensi dell’art. 599, co. 2, c.p.c.;”), per aver il Giudice a quo esclusa l’opponibilità di un giudizio di divisione pendente tra le parti, in ragione del cd. Ric. n. 31584/2020– S ez.
3 - U d. 24 gennaio 20 23 – Sentenza – Pagina 6 di 21 mero “ordo temporalis”, sebbene il giudizio di divisione sia an- tecedente alla notifica degli avvisi ex art. 599 c.p.c. e dello stesso giudizio sia stata data notizia ai creditori ex art. 1113 cod. civ.». Con il secondo motivodel ricorso principale e di quello inciden- tale di M Vignola (adesivo al principale) si denunzia «Art. 360, 1 co., n.4: nullità della sentenzaper pronuncia ultra petita e conseguente violazione dell’ art. 112 c.p.c .;
(rif. par.ll.3, punto 3, rubricato nella sentenza impugnata a pag. 12: “Pre- sunta violazione dell’art. 600. u.c., c.p.c., essendo il prezzo delle singole quote indivise indicato in misura inferiore a quello che si conseguirebbe per il caso di vendita dell’intero cespite”), dichiarato inammissibile dal Giudice di prime cure, così sta- tuendo su un non proposto motivo di opposizione ex art. 600 c.p.c. u.c.». Con il terzo motivodel ricorso principale e di quello incidentale di M Vignola (adesivo al principale)si denunzia «art. 360, 1 co., n. 4 c.p.c.: nullità processuale del capo della sentenza della sentenza per motivazione contraddittoria afflitta da con- trasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ovvero perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile , (rif. par. 11.3, punto 4 così rubricato nella sentenza impugnata a pag. 13 e 14: “le censure avverso l’ordinanza di vendita nella parte in cui ha provveduto anche in relazione ai lotti oggetto di comunione”, per aver il Giudice a quo sia nel capo di motivazione in que- stione, sia in altri brani della sentenza, affermato la necessaria pregiudizialità del giudizio di divisione, ed al contempo l’inesi- stenza di un obbligo del G.E. di sospendere il giudizio di divi- sione anche se, nel caso di specie, il pignoramento ha attinto una serie di
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