Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/01/2018, n. 898

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In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/01/2018, n. 898
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 898
Data del deposito : 16 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

No.89 8- 18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: BORSA- RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - INTERMEDIAE FINANZIARIA- CONTRATTO QUADRO-FORMA SCRITTA- SOTTOSCRIZIONE STEFANO SCHIRO' - Presidente Sezione - DELEGATO DELLA BANCA- MANCANZA- VALIDITA'- CONDIZIONI Ud. 21/11/2017 - B B - Consigliere - PU R.G.N. 18428/2013 R MA DI VIRGILIO - Rel. Consigliere - (0.898 Rep. ULIANA ARMANO - Consigliere - синт A M - Consigliere - PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere - M A - Consigliere - - Consigliere - A G ha pronunciato la seguente SENTENZA h sul ricorso 18428-2013 proposto da: 70+ BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC. COOP. PER AI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato LORENZO ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati B P ed A P;

- ricorrente -

contro

C ELISA, RAVA EUGENIO, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell'avvocato ARTURO ANTONUCCI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato R V;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1276/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/03/2013. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. R MA DI VIRGILIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbiti gli altri;
uditi gli avvocati Andrea Perrone, Guido Baroni per delega dell'avvocato Benito Perrone e Roberto Vassalle.

Fatti di causa

1.- Con sentenza del 30/1-22/3/2013, la Corte d'appello di Milano, in accoglimento dell'impugnazione proposta da Elisa Cantieri ed Eugenio Rava nei confronti della Banca Popolare di Sondrio s.c. a r.l. ed in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Milano n.11542 del 15/7- 29/9/2009, ha dichiarato la nullità, per la mancanza di un valido contratto quadro, delle operazioni di investimento effettuate il 18/11/1999 ed il 21/12/1999 tra le parti per l'acquisto di obbligazioni h Ric. 2013 n. 18428 sez. SU - ud. 21-11-2017 -2- « Argentina Eur 8,75% 1998/2003», ed ha conseguentemente condannato la Banca a restituire agli appellanti la somma complessiva di euro 70.124,25, oltre interessi legali dal 21/9/2007 al saldo, nonché la somma di euro 12.172,07, ottenuta a titolo di spese in forza della sentenza impugnata, oltre interessi legali dal 28/2/2010 al saldo;
ha condannato gli appellanti a restituire alla Banca le obbligazioni argentine di cui è causa ed ha posto le spese di ambedue i gradi del giudizio a carico dell'appellata. La Corte del merito, per quanto specificamente ancora interessa, premesso che il contratto quadro, da redigersi in forma scritta a pena di nullità ex art. 23 del d.lgs. 24/2/1998, n.58, è elemento essenziale per la validità di ogni operazione di investimento, che si pone come semplice negozio esecutivo, ha rilevato che in causa risultava prodotto solo un modulo contrattuale, datato 25/1/1994, predisposto dalla Banca e sottoscritto dai clienti, privo di ogni manifestazione di volontà negoziale della prima e della sottoscrizione del funzionario delegato, da ritenersi quale semplice proposta, ancorchè corredata dalla dichiarazione prestampata «un esemplare del presente contratto ci viene rilasciato debitamente sottoscritto dai soggetti abilitati a rappresentarVi»>, a valere quale dichiarazione unilaterale ricognitiva dei soli clienti, inidonea a dar vita al contratto a forma scritta obbligatoria o anche solo a provarne la stipulazione. Né il contratto poteva ritenersi concluso per adesione con la sola sottoscrizione del cliente o in forza del successivo ordine del cliente o delle successive comunicazioni della Banca, prive di valenza negoziale, né ne era possibile la sanatoria, così come erano irrilevanti le manifestazioni di volontà desumibili da comportamenti attuativi. Né la banca si sarebbe potuta avvalere dell'orientamento secondo il quale la produzione in giudizio del contratto da parte di chi non l'ha sottoscritto determina il sorgere del contratto valido, che avrebbe richiesto la produzione non solo della parte del cliente, ma anche di Ric. 2013 n. 18428 sez. SU - ud. 21-11-2017 -3- quella della Banca, e che comunque, intervenendo successivamente all'operazione di cui è causa, ne avrebbe confermato la nullità. La Corte d'appello ha disatteso l'interpretazione del Tribunale, secondo cui la forma scritta vale a tutelare solo l'investitore, mentre analoghe ragioni di tutela non potrebbero ravvisarsi nella Banca, per cui l'investitore, che ha firmato, non avrebbe interesse a sollevare l'eccezione, rilevando che la ratio della certezza e ponderazione, sottesa alla forma scritta a pena di nullità, è riscontrabile anche nel contratto di negoziazione di strumenti finanziari;
che questo non è un mero documento destinato ad informare il cliente delle condizioni che la banca intende utilizzare nei successivi acquisti, ma costituisce un vero accordo inteso a costituire e regolare tra le parti rapporti di carattere patrimoniale;
che anche per la banca, la sola sottoscrizione del cliente è insufficiente a creare un valido titolo contrattuale. Secondo il Giudice del merito, è ben possibile che il cliente, eccependo la nullità del contratto quadro, possa chiedere la nullità solo di alcune operazioni, essendo la sanzione di nullità specificamente prevista dalla legge, e rispondente a finalità di interesse generale, la regolarità dei mercati e la stabilità del sistema finanziario, da cui la facoltà legittima di agire in relazione ai singoli ordini, aventi autonoma valenza di negozi esecutivi del contratto quadro, e lo stesso carattere relativo della nullità esclude che l'investitore possa essere tenuto a dolersi anche di operazioni eseguite in buona fede e produttive di utili, difettando di interesse e anzi, ove questi dovesse scegliere tra agire per la nullità dell'intero rapporto o subire la violazione dell'intermediario, verrebbe meno lo stesso carattere protettivo della nullità. La Corte territoriale ha respinto la richiesta della Banca di restituzione degli importi delle cedole maturate sui titoli, da ritenersi frutti civili» dell'investimento, che, in difetto di prova contraria, devono ritenersi ottenuti in buona fede dall'investitore. Ric. 2013 n. 18428 sez. SU - ud. 21-11-2017 -4- La Banca Popolare di Sondrio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, a cui si sono opposti con controricorso Cantieri Elisa ed Eugenio Rava. II P.G. ha depositato le conclusioni scritte, ex art.380-bis.1 cod. proc. civ., chiedendo la declaratoria di inammissibilità e in subordine, il rigetto del ricorso. Le parti hanno depositato le memorie ex art.380-bis.1 cod. proc.civ. Con ordinanza del 17/5/2017, la I sezione civile ha rimesso la causa al primo presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite, in relazione alla questione di massima di particolare importanza ex art.374, comma 2, cod. proc. civ., che si pone in relazione al secondo motivo di ricorso, ove respinto il primo, già oggetto di precedente ordinanza di rimessione, per avere il giudice del merito disatteso la rilevanza dell'exceptio doli sollevata per paralizzare l'uso selettivo>> della nullità, ex art.18 Eurosim, e per non avere quindi «valutato la contrarietà a buona fede della pretesa di far valere il difetto di forma del contratto quadro, per porre nel nulla non tutte ma solo alcune delle operazioni compiute». Il primo presidente ha disposto l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite. In prossimità della pubblica udienza, ambedue le parti hanno depositato le memorie illustrative, ex art.378 cod.proc.civ. Ragioni della decisione 2. Col primo motivo di ricorso, la Banca denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, lett.c), della legge 1/91, sostenendo che la previsione dell'art.1350 cod.civ. è intesa a favorire la ponderazione dei contraenti e la certezza del rapporto contrattuale, mentre la ratio dell'art.6, comma 1, lett.c) della legge 1/91 è nel senso di assicurare la trasmissione al contraente debole (il cliente) delle condizioni contrattuali, così colmando le asimmetrie informative Ric. 2013 n. 18428 sez. SU ud. 21-11-2017 -5- tra le parti;
la forma scritta funge da veicolo del contenuto del contratto, e pertanto l'unica sottoscrizione rilevante è quella del cliente, come confermato dall'obbligo di consegnare a questi la copia del contratto, dal tenore letterale della norma, dal fatto che solo il cliente può far valere la nullità, dal riscontro comparatistico con la disciplina tedesca del credito al consumo, dalla pronuncia di legittimità del 22/3/2012, n. 4564. Alla stregua di detti rilievi, secondo la ricorrente, deve ritenersi un fuor d'opera il riferimento della Corte territoriale alla ratio della certezza e della ponderazione, visto che il contratto- quadro è un mero accordo normativo e non comporta alcun trasferimento patrimoniale, e, a ritenere prevalente la finalità della ponderazione, sarebbe ben difficile giustificare la libertà di forma dei singoli ordini di investimento. Col secondo motivo, logicamente subordinato al primo, la ricorrente lamenta la

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