Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/07/2018, n. 18396

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/07/2018, n. 18396
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18396
Data del deposito : 12 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo



1. L'Agenzia delle entrate ricorre, con tre motivi, avverso la B. Srl, con sede legale in (XXXXX), per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria (hinc: CTR) n. 22/10/11, che - in controversia avente a oggetto l'impugnazione di tre avvisi di recupero dei crediti d'imposta della L. 23 dicembre 2000, n. 388, ex art. 8 (legge finanziaria 2001), relativi agli anni 2002, 2003 e 2004, per mancato riconoscimento dei requisiti dell'agevolazione fiscale connessa all'investimento per la ristrutturazione di un capannone industriale detenuto dalla società a titolo di leasing - in riforma della sentenza di primo grado, annullava la pretesa tributaria.

Il giudice d'appello fondava il proprio convincimento sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del credito d'imposta, in ragione della prevalenza delle spese di ristrutturazione dell'opificio rispetto al costo del bene, testualmente: "acquistato con contratto di leasing".



2. La contribuente resiste con controricorso e deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione



0. Preliminarmente ritiene la Corte che sia priva di pregio l'eccezione della controricorrente d'inammissibilità, per difetto di specificità, del ricorso per cassazione dell'Ufficio.

Esso, infatti, reca un'esposizione sufficientemente chiara ed esauriente dei fatti di causa e, più in generale, della vicenda processuale che consente alla Corte di avere piena cognizione della controversia e di cogliere il significato, anche sul piano giuridico, dei profili di critica rivolti dall'Amministrazione finanziaria alla complessiva trama argomentativa della sentenza impugnata e, quindi, di valutare appieno il fondamento delle denunciate violazioni;
ciò che è dimostrato dalla seguente trattazione di ciascun motivo.



1. Primo motivo di ricorso: "Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1 e dell'art. 2730 c.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4)".

L'Agenzia delle Entrate denuncia due errores in procedendo della sentenza impugnata che - nell'affermare che i lavori di ristrutturazione e di ammodernamento dell'opificio avevano comportato una spesa di Euro 476.685,00, notevolmente prevalente rispetto al costo del capannone industriale, pari a Euro 413.165,00 - non ha tenuto conto che: a) la contribuente, nei ricorsi introduttivi dei giudizi d'impugnazione dei tre avvisi di recupero dei crediti d'imposta, con dichiarazione avente valore confessorio, ex art. 2730 c.c., aveva riconosciuto che i lavori di ristrutturazione ammontavano a Euro 377.851,00 e rappresentavano l'82% del costo d'acquisto dell'opificio;
b) soltanto in appello, per la prima volta, inammissibilmente (in ragione del divieto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57), la società ha quantificato gli stessi costi in Euro 475.685,60 ed ha, quindi, sostenuto che essi fossero prevalenti rispetto al (suindicato) costo di acquisto dell'immobile.

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