Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2018, n. 51910

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2018, n. 51910
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51910
Data del deposito : 16 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto nell'interesse di: V A, nato a Pistoia il 14/08/1969 avverso la sentenza emessa il 10/03/2014 dalla Corte d'Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere V P;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale A C, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. V L, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10/03/2014, la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza emessa in data 14/07/2009 dal Tribunale di Firenze, con la quale V A era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di estorsione continuata ed aggravata a lui ascritto.

2. Ricorre per cassazione il VIRTICH, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Nullità del decreto di giudizio immediato perchè emesso dal G.i.p. in un momento in cui non era ancora decorso il termine per proporre richiesta di riesame avverso l'ordinanza applicativa della misura custodiate in carcere nei confronti del VIRTICH. Si lamenta la mancata risposta alla corrispondente eccezione dedotta in appello.

2.2. Inutilizzabilità delle denunce sottoscritte dalla persona offesa e delle sommarie informazioni da questa sottoscritte senza averle comprese. Si censura il percorso argomentativo della sentenza impugnata, che non aveva adeguatamente alle censure dedotte in appello (in ordine alla mancata conoscenza della lingua dei segni da parte della sorella della persona offesa, che pure aveva sporto denuncia ed aveva in seguito presentato un'integrazione senza neppure la presenza del fratello;
sottoscrizione di atti da parte della persona offesa che pur non sapeva leggere e scrivere adeguatamente;
escussione ai sensi dell'art. 119 cod. proc. pen. senza interprete;
intervento del cognato della persona offesa che pur non conosceva la lingua dei segni).

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura il mancato apprezzamento della deposizione della persona nella parte in cui aveva escluso di esser mai stata minacciata dal ricorrente, ed in quella in cui aveva valorizzato le leggere spinte direttamente notate dagli operanti: il fatto doveva invero ricondursi ad una dazione spontanea di danaro nell'ambito di un rapporto amicale tra sordomuti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Per ciò che riguarda il primo motivo, deve farsi applicazione del consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato» (Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314). È invero indubbio che la questione, avendo ad oggetto una nullità a regime intermedio asseritannente verificatasi con l'emissione del decreto di giudizio immediato - e quindi "prima del giudizio" - avrebbe dovuto essere necessariamente dedotta entro la conclusione del giudizio di primo grado, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. La deduzione di appello deve quindi ritenersi tardiva, con conseguente irrilevanza - in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale precedentemente richiamato - della mancata risposta della Corte territoriale, per la manifesta infondatezza del corrispondente motivo.
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