Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/2019, n. 48200
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: IN OL nato a [...] il [...] SC EP PI AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/03/2013 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
lette/sept‘ le conclusioni del PG Sc12,.',z, vi udito il difepnre
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 21/3/2013 ha rigettato l'opposizione proposta nell'interesse di RO IN e IU PI IA SC avverso l'ordinanza in data 19/7/2012 con la quale la medesima Corte aveva respinto l'istanza di revoca della confisca disposta nei confronti dei predetti, terzi acquirente di una unità immobiliare dalla "BONDÌ COSTRUZIONI s.r.l." in località «PI LA» del comune di Palermo, con sentenza emessa dal Pretore di Palermo il 29/1/2000. Avverso tale pronuncia i suddetti propongono ricorso per cassazione tramite i propri difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Riprodotte testualmente l'istanza di revoca respinta con la menzionata ordinanza del 19\7\2012 e la successiva opposizione, rigettata con il provvedimento qui impugnato, deducono, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che la Corte territoriale non avrebbe accertato concreti profili di colpa nei suoi confronti, basando il proprio convincimento su mere congetture e che il provvedimento impugnato, simile ad altri adottati dal medesimo giudice, si porrebbe in contraddizione con altri provvedimenti emessi nell'ambito della medesima vicenda. Aggiungono che la Corte di appello avrebbe apoditticamente fondato la propria pronuncia sui rapporti intercorrenti tra diverse persone, tra loro legate in un contesto affaristico mafioso oggetto di accertamento in sede giudiziaria. Osservano che l'ordinanza impugnata si sarebbe soffermata sui rapporti di parentela ed affari, senza invece dimostrare l'esistenza di una correlazione logica e fattuale tra gli affari immobiliari in altre località e la consapevolezza che l'operazione immobiliare di PI LA costituisse illecita lottizzazione, in un periodo in cui nell'intero territorio comunale edificazioni analoghe venivano considerate del tutto regolari. Osservano che il provvedimento impugnato, in quanto identico a quelli riguardanti altri soggetti, dei quali costituirebbe una mera "fotocopia" non avrebbe tenuto conto di una sentenza del Tribunale civile di Palermo (n.2465/2012) che li avrebbe dichiarati terzi estranei di buona fede, con conseguente inopponibilità della confisca disposta in loro pregiudizio ed, inoltre, che l'ordinanza impugnata farebbe riferimento esclusivamente a IU PI IA SC non menzionando , invece, RO IN Insistono, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
2. Il Procuratore generale, nella sua prima requisitoria scritta, aveva concluso per il rigetto del ricorso. L'amministrazione comunale di Palermo ha depositato memoria datata 13/5/2014 con la quale richiedeva il rigetto del ricorso. In data 28/5/2014 è stata depositata memoria con motivi nuovi ad ulteriore sostegno del ricorso All'udienza del 4/6/2014 il processo veniva rinviato a nuovo ruolo. In data 13/1/2016 la difesa dei ricorrenti ha depositato altra memoria nella quale, veniva segnalato che la Corte di appello di Palermo aveva revocato la confisca nell'ambito di analogo procedimento nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento disposto da questa Sezione con la sentenza 51387/2013. In data 9/6/2017 veniva depositata altra memoria in cancelleria con richiamo alla medesima pronuncia. All'udienza del 17/7/2017 il processo veniva ancora una volta rinviato a nuovo ruolo in attesa della pubblicazione della decisione della Corte EDU - Grande Camera assunta il 2/9/2015. La trattazione del procedimento veniva dunque fissata per l'odierna udienza camerale. Con requisitoria scritta del 23/7/2019 il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso o, in subordine, per il rinvio in attesa della decisione delle Sezioni Unite investite, con ordinanza 15/5/2019 da questa Sezione della questione inerente la valutazione della proporzionalità della confisca secondo i principi indicati dalla Corre EDU nella sentenza 28 giugno 2018 della Grande Camera nella causa G.I.E.M. s.r.l. ed altri c/ Italia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.