Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/2019, n. 48200
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: C G nato a PALERMO il 16/06/1952 B G P M nato a PALERMO il 18/03/1954 avverso l'ordinanza del 21/03/2013 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere L R;lette/sept‘ le conclusioni del PG Sc12,.',z, vi udito il difepnre RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 21/3/2013 ha rigettato l'opposizione proposta nell'interesse di G C e G P M B avverso l'ordinanza in data 19/7/2012 con la quale la medesima Corte aveva respinto l'istanza di revoca della confisca disposta nei confronti dei predetti, terzi acquirente di una unità immobiliare dalla "BONDÌ COSTRUZIONI s.r.l." in località «Pizzo Sella» del comune di Palermo, con sentenza emessa dal Pretore di Palermo il 29/1/2000. Avverso tale pronuncia i suddetti propongono ricorso per cassazione tramite i propri difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Riprodotte testualmente l'istanza di revoca respinta con la menzionata ordinanza del 19\7\2012 e la successiva opposizione, rigettata con il provvedimento qui impugnato, deducono, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che la Corte territoriale non avrebbe accertato concreti profili di colpa nei suoi confronti, basando il proprio convincimento su mere congetture e che il provvedimento impugnato, simile ad altri adottati dal medesimo giudice, si porrebbe in contraddizione con altri provvedimenti emessi nell'ambito della medesima vicenda. Aggiungono che la Corte di appello avrebbe apoditticamente fondato la propria pronuncia sui rapporti intercorrenti tra diverse persone, tra loro legate in un contesto affaristico mafioso oggetto di accertamento in sede giudiziaria. Osservano che l'ordinanza impugnata si sarebbe soffermata sui rapporti di parentela ed affari, senza invece dimostrare l'esistenza di una correlazione logica e fattuale tra gli affari immobiliari in altre località e la consapevolezza che l'operazione immobiliare di Pizzo Sella costituisse illecita lottizzazione, in un periodo in cui nell'intero territorio comunale edificazioni analoghe venivano considerate del tutto regolari. Osservano che il provvedimento impugnato, in quanto identico a quelli riguardanti altri soggetti, dei quali costituirebbe una mera "fotocopia" non avrebbe tenuto conto di una sentenza del Tribunale civile di Palermo (n.2465/2012) che li avrebbe dichiarati terzi estranei di buona fede, con conseguente inopponibilità della confisca disposta in loro pregiudizio ed, inoltre, che l'ordinanza impugnata farebbe riferimento esclusivamente a G P M B non menzionando , invece, G C Insistono, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. 2. Il Procuratore generale, nella sua prima requisitoria scritta, aveva concluso per il rigetto del ricorso. L'amministrazione comunale di Palermo ha depositato memoria datata 13/5/2014 con la quale richiedeva il rigetto del ricorso. In data 28/5/2014 è stata depositata memoria con motivi nuovi ad ulteriore sostegno del ricorso All'udienza del 4/6/2014 il processo veniva rinviato a nuovo ruolo. In data 13/1/2016 la difesa dei ricorrenti ha depositato altra memoria nella quale, veniva segnalato che la Corte di appello di Palermo aveva revocato la confisca nell'ambito di analogo procedimento nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento disposto da questa Sezione con la sentenza 51387/2013. In data 9/6/2017 veniva depositata altra memoria in cancelleria con richiamo alla medesima pronuncia. All'udienza del 17/7/2017 il processo veniva ancora una volta rinviato a nuovo ruolo in attesa della pubblicazione della decisione della Corte EDU - Grande Camera assunta il 2/9/2015. La trattazione del procedimento veniva dunque fissata per l'odierna udienza camerale. Con requisitoria scritta del 23/7/2019 il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso o, in subordine, per il rinvio in attesa della decisione delle Sezioni Unite investite, con ordinanza 15/5/2019 da questa Sezione della questione inerente la valutazione della proporzionalità della confisca secondo i principi indicati dalla Corre EDU nella sentenza 28 giugno 2018 della Grande Camera nella causa G.I.E.M. s.r.l. ed altri c/ Italia.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati. 2. Va preliminarmente rilevato che il provvedimento impugnato, così come altri assunti dalla medesima Corte di appello, riguardano la nota vicenda della lottizzazione della località "Pizzo Sella" nel comune di Palermo, della quale questa Corte si è ripetutamente occupata. Va altresì rilevato che il presente procedimento è strettamente collegato con altri, di contenuto sostanzialmente analogo, trattati in diverse udienze. I provvedimenti impugnati, peraltro, sono stati adottati in epoca antecedente alla sentenza "Varvara" della Corte EDU (Corte EDU 29 ottobre 2013, Varvara c/Italia), alle pronunce della Corte costituzionale successivamente intervenute ed alla sentenza 28 giugno 2018 della Corte EDU - Grande Camera nella causa G.I.E.M. s.r.l. ed altri c/ Italia. Ciò ha comportato la necessità di verificare se le conclusioni del giudice dell'esecuzione siano compatibili con la richiamata sentenza "Varvara" dei giudici di Strasburgo. Tale riscontro è stato effettuato nell'ambito di altro procedimento con riferimento ad ipotesi di confisca svolgente i suoi effetti, come nel caso di specie, nei confronti di un soggetto terzo, rimasto estraneo al procedimento che l'ha disposta. Ci riferisce alla sentenza Mantione (Sez. 3, n. 32363 del 24/05/2017, Mantione, Rv. 270443), i cui contenuti vanno qui integralmente richiamati, perché rilevanti anche ai fini della presente decisione (anche per ciò che concerne i poteri attribuiti dalla legge al giudice dell'esecuzione), nella quale veniva affermato il seguente principio di diritto: "in tema di lottizzazione abusiva, l'applicazione della confisca al di fuori dei casi di condanna, nei confronti del terzo sul cui patrimonio la misura viene ad incidere, rimasto estraneo al procedimento penale, presuppone che siano riscontrabili quantomeno profili di colpa da parte del giudice dell'esecuzione nell'ambito del relativo procedimento, il quale non contrasta con alcun principio costituzionale o convenzionale (in senso conforme, v. Sez. 3, n. 1503 del 22/06/2017 (dep. 2018), Di Rosa e altro, Rv. 273535, in tema di violazioni tributarie). Dopo la pubblicazione della sentenza 28 giugno 2018 della Corte EDU - Grande Camera nella causa G.I.E.M. s.r.l. ed altri c/ Italia, le questioni afferenti la confisca conseguente all'accertamento della lottizzazione abusiva veniva ulteriormente considerato, da ultimo con una pronuncia di questa Corte (Sez. 3, n. 8350 del 23/1/2019, Alessandrini, Rv. 275756-01, 275756-02, 275756-03, 275756-04), all'esito della quale si affermava, in sintesi: 1) che il proscioglimento per intervenuta prescrizione non osta alla confisca del bene lottizzato se il giudice ha accertato la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva nelle sue componenti oggettive e soggettive, assicurando alla difesa il più ampio diritto alla prova e al contraddittorio;2) che la confisca, in caso di reato prescritto, può essere ordinata anche dal giudice di primo grado nel caso sia stata accertata la lottizzazione;3) che la persona giuridica proprietaria del bene confiscato che sia rimasta estranea al processo può far valere le proprie ragioni innanzi al giudice dell'esecuzione il quale, ai fini della decisione, ha il potere-dovere di accertare in modo autonomo la sussistenza del reato e l'estraneità ad esso della persona giuridica nei confronti della quale il giudicato non produce effetti;4) che non può considerarsi terza estranea al reato ed al processo la persona giuridica che costituisca mero schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni;5) che a partecipazione della persona giuridica al processo penale di cognizione può essere assicurata, nel rispetto dei principi convenzionali, attraverso l'applicazione estensiva di norme interne (artt. 197 cod. pen. e 89 cod. proc. pen.);6) che è conforme al principio di proporzionalità indicato dalla Corte EDU la confisca limitata ai beni immobili direttamente interessati dall'attività lottizzatoria e ad essa funzionali. La verifica al riguardo, richiedendo un accertamento in fatto, compete al giudice di merito il quale deve fornire adeguata e specifica motivazione sindacabile, in sede di legittimità, nei limiti propri di tale giudizio.
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